Preavviso di iscrizione in CRIF – Nessun obbligo per le persone giuridiche
Sussiste, senza alcun dubbio, una generale esigenza di tutela dei soggetti giuridici debitori, per i quali il pericolo di pregiudizio derivante dall'illegittimo inserimento del loro nome nel circuito informativo creditizio potrebbe essere fronteggiato dall’obbligo di preavviso a carico all'intermediario, obbligo che troverebbe fondamento nei principi ordinanti di buona fede e correttezza nei rapporti tra le banche e la clientela, indipendentemente dallo status consumeristico di quest’ultima.
Ed è anche vero che il rischio di danno reputazionale derivante da una iscrizione illegittima nei SIC può assumere una dimensione ancor più grave per le persone giuridiche, in ragione delle ricadute negative sul diritto costituzionalmente garantito (art.41) di libera iniziativa economica, che verrebbe vulnerato nel caso di segnalazioni informative (di cattivo pagatore) suscettibili di minare la possibilità di accesso al credito, che a sua volta costituisce strumento indispensabile per organizzare i fattori della produzione.
Tuttavia, l’art.4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, così come l’art.125, comma 3, del TUB sulle banche dati inquadrabili nei rapporti di credito ai consumatori, contemplano e disciplinano l’obbligo della preventiva informazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori.
Per le motivazioni appena riportate, secondo l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di coordinamento - decisione 4140/15) non deve ritenersi applicabile alle persone giuridiche l'obbligo del preavviso di segnalazione nelle centrali rischi finanziarie gestite da privati.
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