Chiedo se nel verbale di multa è necessario che sia espressamente scritto “AUSILIARIO del traffico” o “DIPENDENTE della società di trasporto pubblico”, oppure se basta che ci sia scritto: “agente accertatore nominato ai sensi della legge 127/97 art.17 comma 132
salve, riguardo al fatto che sul verbale deve essere specificata la qualifica dell'agente accertatore, chiedo se è necessario che sia espressamente scritto “AUSILIARIO del traffico” o “DIPENDENTE della società di trasporto pubblico”, oppure se basta che ci sia scritto: “agente accertatore nominato ai sensi della legge 127/97 articolo 17 comma 132, (nel caso di ausiliario), oppure comma 133 (nel caso di dipendente della società di trasporto)”?
grazie mille
Commento di daniel | Martedì, 26 Agosto 2008
L’ausiliario del traffico che redige il verbale deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.
Ovvero:
1)deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
2)non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.
Nel nostro caso c’è l’ordinanza sindacale di nomina.
Ma ciò non basta. La mancanza di una delle altre due condizioni comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell'ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.
Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un precario del traffico?
Non lo sappiamo!!!!!
Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:
a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio.
Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Funziona così daniel, con tutti i rischi connessi a tale modo di procedere.
Commento di karalis | Martedì, 26 Agosto 2008
A voler cavillare, mica tanto, mi corre l’obbligo di avvertire che l’art.17 della Legge n°127 del 15.05.1997, al comma 132 prevede: ” I Comuni possono, con Provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti del Comune”. Il successivo comma 133, estende tale funzione anche al personale ispettivo delle aziende addette al pubblico trasporto.
Abbiamo quindi due tipi di “accertatori” termine, tra l’altro, mai usato nelle Leggi vigenti.
Dove c’è contrasto, fra quello che dice la legge e quello che si scrive comunemente sui verbali, è quando viene citato “l’ordinanza sindacale”, gergo forense poco noto ai non addetti che genera equivoci, intendendosi, a ragione, che il provvedimento sia stato adottato da una segreteria di sindacato.
La Legge indica in “Provvedimento del Sindaco” e tale deve essere chiaro sui verbali, escludendo pure il termine “ordinanza”, che dice tutto e niente.
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