Utilizzo personale della navigazione in internet e della posta elettronica aziendale durante l’orario di lavoro – Illegittimo il licenziamento del dipendente se la sua condotta non ha arrecato danno all’attività produttiva

L'uso improprio di strumenti di lavoro aziendali e nella specie del personal computer in dotazione, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica, non giustificano il licenziamento disciplinare, qualora non emerga che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet abbiano determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, oppure che la condotta del dipendente abbia realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

Nel caso esaminato dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 22353/15) le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio avevano rilevato l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in Internet, in entrambi i casi ritenendole tuttavia di difficile quantificazione temporale; era stata poi accertata la presenza, nel computer di cui era stata dotata la postazione di lavoro assegnata al dipendente, di files di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l'installazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui non era stata accertata, però, l'utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo.

Irrilevante anche il richiamo fatto dal'azienda alle informative e ai molteplici preavvisi con cui veniva chiesto ai dipendenti un uso più attento della strumentazione aziendale. Ciò perché il riferimento alle disposizioni del datore di lavoro» non prospetta una violazione di obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento.

Complessivamente, è stata esclusa la particolare gravità del comportamento del dipendente sotto il profilo della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo: gli addebiti andavano puniti con una sanzione conservativa, peraltro contrattualmente prevista; ed è stato confermato, di conseguenza, l’annullamento del licenziamento.

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3 Novembre 2015 · Piero Ciottoli


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