Mutuo con tassi di interesse al limite dell’usura » La clausola di salvaguardia che protegge le banche

Mutuo con tassi di interesse che superano la soglia di usura: in aiuto delle banche la famigerata clausola di salvaguardia.

Le banche sostengono che il tasso di mora, ovvero l’interesse aggiuntivo da pagare in caso di ritardo nel versamento della rata, non deve essere sommato al tasso pattuito nel contratto di mutuo ai fini dello sforamento del tasso usurario.

Questo principio, purtroppo, continua a trovare conferme nelle aule di tribunale.

Stando infatti all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'istituto di credito è obbligato a restituire tutti gli interessi solo se quelli di mora sono usurari.

Ma, attenzione, anche in questo caso la restituzione non è automatica.

Prima di chiedere la restituzione alle banche degli interessi pagati, infatti, è bene verificare infatti che nel contratto sottoscritto non sia stata inserita la clausola di salvaguardia.

Se la stesassa non è stata inserita nel contratto il problema relativo alla definizione o meno del tasso usurario continua a sussistere pur con tutte le alterne vicende della giurisprudenza italiana.

Se invece il contratto prevede la clausola di salvaguardia, sono guai.

Un'ordinanza del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2014, ha, infatti, stabilito che la presenza nei contratti di mutuo della clausola di salvaguardia fa sì che l’eventuale usura venga di fatto annullata.

Se nel contratto firmato è presente questa clausola, il tasso di mora, eventualmente usurario, viene sostituito automaticamente con il tasso soglia, ovvero quel tasso massimo superato il quale si può parlare d'usura.

A parere del giudice partenopeo, la presenza di una clausola di salvaguardia all'interno del contratto di mutuo impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in via teorica, il superamento del tasso d'usura.

In parole povere, la clausola di salvaguardia ha la funzione di sostituire in via automatica nel conteggio degli interessi il tasso eventualmente usurario con il tasso massimo consentito dalla legge.

Se invece la bancha che ha concesso il mutuo preleva o richiede interessi superiori a quelli consentiti, in violazione della clausola di salvaguardia inserita nel contratto, è sempre possibile far valere i propri diritti.

In tale fattispecie è possibile fare causa per avere la restituzione di quanto indebitamente pagato, ma occorre presentare in giudizio un conteggio dettagliato in modo da consentire al Tribunale interpellato di valutare se l'entità dell'importo versato a titolo di capitale e interessi, sia quelli pattuiti sia quelli di mora, sia effettivamente quello previsto in base alla clausola di salvaguardia.

7 Luglio 2014 · Gennaro Andele




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