Mutuo – informazioni sulla portabilità

Mutuo ipotecario che pago da circa 10 anni

Io pago un mutuo da 10 anni circa - che ho acceso per comprarmi casa quando mi sono sposato - me ne restano da pagare altrettanti 10 ahimè.

Solo che volevo capire se le condizioni sono cambiate in meglio perché mi hanno detto che lo posso spostare presso un’altra banca. La cosiddetta “portabilità".

Voi ne sapete qualcosa?

Sapreste darmi altre informazioni utili in merito?!

Portabilità (o surroga) del mutuo - in cosa consiste e quali sono i vantaggi

La portabilità del mutuo - in cosa consiste

Una possibile soluzione per modificare le condizioni contrattuali di un mutuo è il trasferimento da una banca ad un'altra tramite la cosiddetta operazione di portabilità del mutuo.

La portabilità consiste nella stipula di un nuovo mutuo di importo pari a quello del debito residuo in essere, alle condizioni concordate tra il cliente e la nuova banca, ma consentendo alla nuova banca di subentrare nella garanzia ipotecaria rilasciata per il mutuo stipulato con la banca precedente.

La portabilità avviene senza la richiesta di consenso della banca di provenienza e con il mantenimento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario.

La portabilità del mutuo - benefici fiscali e ipoteca

Con la portabilità il mutuatario conserva i benefici fiscali acquisiti in precedenza: ad esempio quelli relativi all'acquisto, costruzione, ristrutturazione della abitazione principale.

Per la portabilità è necessaria l'annotazione della surroga (ossia l'annotazione della sostituzione) del nuovo creditore al precedente a margine dell'ipoteca iscritta a suo tempo

Per l'annotazione della surroga sono previsti, quali requisiti minimi di forma dell'atto, la scrittura privata autenticata da un notaio - o da altro pubblico ufficiale abilitato - o accertata giudizialmente, oppure l'atto pubblico. Per la portabilità del mutuo il mutuatario non sostiene, comunque, costi notarili ove esistenti.

Per favorire al massimo la portabilità del mutuo il relativo processo è totalmente gratuito. Sono quindi gratuiti:

1. la chiusura del vecchio contratto, comprese le penali di estinzione anticipata;

2. l'annotazione della surroga e la concessione del nuovo mutuo, inclusi l'istruttoria, gli accertamenti catastali e gli eventuali costi notarili.

L'operazione è finalizzata ad offrire al mutuatario servizi più economici ed efficienti, nell'ottica di favorire sempre più la concorrenza nel mercato dei mutui.

La portabilità del mutuo - come fare

Dopo aver verificato sul mercato le migliori condizioni offerte, e individuato quindi la banca con cui effettuare l'operazione, il cliente può richiedere direttamente alla nuova banca di effettuare la portabilità senza necessità di rivolgersi alla banca originaria.

La portabilità del mutuo - procedura "cambiomutuo"

Questo è possibile anche grazie ad una procedura di colloquio elettronico ("cambiomutuo") che consente, in maniera rapida ed efficiente, lo scambio di informazioni tra la banca originaria e la nuova banca sull'importo del debito residuo in essere e sulla data di possibile formalizzazione dell'operazione.

La portabilità del mutuo - formalizzazione del trasferimento del mutuo

Così, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della banca originaria, anche il mutuatario potrà conoscere queste informazioni e fissare la data di formalizzazione dell'operazione di trasferimento del mutuo alla nuova banca.

La portabilità del mutuo - un esempio di operazione da una banca ad un’altra con riduzione dello spread

Mutuo originario

Debito residuo di 80.000 euro a tasso fisso pari al 6% con durata residua pari a 15 anni
RATA MENSILE = 675 EURO

Nuove condizioni del mutuo trasferito attraverso la riduzione dello

spread dello 0,5%, mantenendo inalterata la durata residua.

Nuovo mutuo

Debito residuo di 80.000 euro a tasso fisso pari al 5,5% con durata residua pari a 15 anni
nuova rata mensile = 653 euro

Per porre una domanda sulla portabilità o sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

7 Novembre 2012 · Lilla De Angelis


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