Mutuo e sospensione – Requisiti e informazione per poter richiedere la moratoria

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Mutuo e sospensione - Come fare?

Mi chiamo Maria e ho un contratto un mutuo 100% a tasso fisso, con durata 30 anni, di cui 7 anni già pagati.

Purtroppo, la scorsa estate sono stata licenziata.

Ho chiesto quindi la sospensione delle rate.

Vorrei sapere, ho i requisiti necessari per richiedere la sospensione del mutuo?

Se si, come devo agire?

Mutuo e sospensione - La soluzione è il piano famiglia

Purtroppo, la crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l'occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane, come la sua, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.

Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l'abitazione principale: nella recente audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la Banca d'Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo.

Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie - e segnatamente dei mutui ipotecari residenziali - rappresenta un volano essenziale per il benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.

L'industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; (ii) l'accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno per l'avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.

In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, l'ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato "Piano Famiglie" che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l'efficace implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.

Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell'intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto di adesione.

Il Tavolo di Lavoro per l'attuazione del Piano Famiglie che monitorava l'andamento della misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010, è stata prorogata pochi giorni fa fino al 31 marzo 2013.

Nell'ambito di attuazione dell'intervento, sono inclusi i casi in cui il mutuo, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario),  per un importo non superiore a 150 mila euro.

Sono inclusi i tipi di mutuo:

  • cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  • ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  • rinegoziati, anche nell'ambito dell'Accordo tra ABI ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL numero 93/2008;
  • ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.

Sono esclusi i mutui:

  • con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell'iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di tre rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 90 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  • con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);
  • di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;
  • che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
  • a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;
  • per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dall'accordo  purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Le caratteristiche dell'intervento sono, ad esempio, la sospensione delle rate del mutuo previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.

La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).

Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.

Nel periodo di sospensione del mutuo maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  1. sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione del mutuo non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo: ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

Gli Eventi che determinano l'avvio della sospensione del mutuo e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari sono:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3, codice di procedura civile, (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

L'arco temporale entro il quale il cliente poteva richiedere l'avvio della sospensione, era stato stabilito al 31 gennaio 2013, ma come detto precedentemente, è stato prorogato fino al 31 marzo 2013.

I soggetti aderenti all'iniziativa sono le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge numero  130/1999 ovvero le banche per conto di quest'ultime.

Le banche e le SPV che intendono aderire all'iniziativa inviano all'ABI (Segreteria Generale e contestualmente all'indirizzo email cr@abi.it) l'apposito modulo di adesione.

Nel modulo di adesione le banche indicano le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione,eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente documento; e se aderiscono anche per conto delle SPV .

Per poter presentare la richiesta di sospensione del mutuo bisogna presentare il modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca).

Il modulo viene presentato alla banca originator/servicer in caso di tipi di mutuo cartolarizzati.

I documenti che devono essere allegati alla richiesta sono:

  1. per gli eventi di (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181;
  2. per l'evento morte il certificato di morte;
  3. per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (articolo 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, numero 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
  4. per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
  5. sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;
  6. documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie del mutuo.

12 Febbraio 2013 · Marzia Ciunfrini


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