Mutuo impossibile da pagare a causa dei debiti di un fratello

Mutuo che mio fratello non sta più pagando - Possiamo salvare la casa con una donazione?

Mio fratello non sta pagando più il mutuo e mia mamma non può pagare le rate in quanto percepisce una pensione che non copre la rata del mutuo.

Mia madre è però proprietaria di un altro immobile ma vorrebbe salvarlo da eventuali pignoramenti. E’ possibile facendo a me una donazione salvare questo appartamento?

C’è un modo per evitare che i creditori mettano le mani su questo appartamento?

Mutuo non pagato - Salvare l'immobile con una donazione è complicato

Il nostro ordinamento giuridico riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) quali coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari” una rilevante quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione) rappresentando un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

Le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius lesive dei diritti dei legittimari (o eredi necessari), l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni, per ottenere la quota spettante, entro 10 anni dalla data di apertura della successione e la successiva azione di restituzione, solo se vittorioso, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, rivolgendosi all'attuale proprietario dei beni donati per pretenderne la restituzione.

La suddetta azione si prescrive in 20 anni dalla donazione ma può essere sospesa con atto di opposizione alla donazione esperita dagli stretti congiunti del donante. In tal modo è sospeso il termine ventennale e l’opposizione perde effetto se non viene rinnovato prima che siano decorsi 20 anni.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Pertanto suo fratello e suo padre, dovranno rinunciare all'azione di riduzione, con dichiarazione espressa e prestando il proprio assenso alla donazione solo successivamente al decesso del donante posto che l’azione di riduzione può estinguersi oltre che prescrizione anche per rinuncia del legittimario.

Infatti l’avente diritto alla quota legittima, una volta intervenuta la morte del donante può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.

Lo stesso notaio al ricevimento dell'atto di donazione verificherà eventuali legittimari ed inserirà nell’atto di donazione una rinuncia all'opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salvo rimanendo, però, l’esperibilità dell'azione di riduzione che potrà essere rinunciata successivamente alla morte del donante oltre alla possibilità di offrire soluzioni alternative.

13 Novembre 2012 · Simone di Saintjust




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