Mutuo con altri debiti impossibili da pagare e separazione legale

Mutuo ed altri debiti che non riuscirò a pagare

Ho un debito di 12 mila euro con un fornitore per una mia vecchia attività chiusa nel 2009, ma al momento non posso pagare in quanto sono senza lavoro e ho diverse rateizzazioni con equitalia, un mutuo sulla casa e un mutuo per un prestito fatto per chiudere l'attività.

Sono sposata e ho tre figli minorenni.

Con lo stipendio di mio marito paghiamo mutui, equitalia, e bollette, lo stipendio e di 1.500 euro.

Per il resto mi aiuta mia madre, spesa e vestiario.

Naturalmente il recupero crediti per questo fornitore continua a chiamarmi e da qualche mese invia i solleciti a nome di mio marito, che con la mia vecchia attività non ha niente a che fare.

La mia era una ditta individuale, a questo fornitore avevo versato 4.500 euro come acconto al tempo della chiusura ma poi la mia situazione e peggiorata e non ho piu potuto pagare altro.

Volevo un consiglio su come comportarmi e agire.

Proprietà casa e mutuo

La strategia del fornitore, opportunamente consigliato, è chiara. Dimostrare che l'attività della ditta individuale era esercitata per soddisfare esigenze familiari.

In questo caso, anche se fra lei e suo marito vigesse un regime di separazione dei beni, annotato nell'atto di matrimonio, il coniuge non debitore risulterebbe comunque coobbligato.

E quindi, il creditore potrebbe ricorrere per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo e successivamente rivalersi, attraverso un pignoramento presso terzi, sullo stipendio di suo marito.

Un altro punto critico della situazione economico patrimoniale, che lei descrive, è rappresentato dalla proprietà della casa. Non deve troppo rassicurare il debitore la circostanza che su di essa gravi un mutuo e che sull'immobile sia stata iscritta un'ipoteca primaria.

Con il tempo, attraverso il pagamento puntuale delle rate, si forma la necessaria capienza fra il valore commerciale dell'immobile ed il capitale residuo da rimborsare a chi ha erogato il mutuo. Vale allora la pena, è questa la considerazione lineare del creditore, iscrivere ipoteca secondaria per attivare, al momento opportuno, un'azione espropriativa.

A titolo di esercizio puramente scolastico, voglio anche aggiungere che le strategie che presumiamo essere state pianificate dal creditore, entrerebbero in crisi, ad esempio, nel caso in cui il marito chiedesse ed ottenesse la separazione legale per colpa, attribuendo alla moglie la responsabilità di aver dilapidato i proventi dell'attività individuale ed aver contratto debiti al solo scopo di soddisfare le più varie esigenze personali.

In più, la casa coniugale - atteso il fatto che il marito non potrebbe occuparsi dei minori in quanto impegnato nell'attività di lavoro - verrebbe comunque assegnata alla moglie ed ai figli.

Ora, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o divorzio, pur non idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, integra un diritto di natura personale (Corte Costituzionale, sentenza numero 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, numero 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, numero 11096).

In queste condizioni, l'iscrizione di ipoteca secondaria perderebbe qualsiasi utilità. Dal momento che l'immobile, gravato da un diritto di abitazione, subirebbe una rilevante diminuzione di valore e il ricavato di una eventuale vendita all'asta non basterebbe neppure a soddisfare il creditore privilegiato (la banca) che, peraltro, ostacolerebbe qualsiasi azione esecutiva del creditore incombente.

E, non sarebbe neanche esperibile un'azione di recupero sullo stipendio del marito, poichè se l'attività della ditta non era finalizzata a soddisfare le esigenze della famiglia, come sancito nelle motivazioni di separazione per colpa, neanche potrebbero essere considerati imputabili al marito i debiti assunti nell'ambito di quell'attività.

26 Novembre 2012 · Tullio Solinas


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