Mutuo e legge finanziaria 2008

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Portabilità dei mutui senza nessun costo per i titolari del contratto; rinegoziazione con semplice scrittura privata e per chi è in forte difficoltà diritto a richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso della durata del contratto. Queste le principali novità in materia di mutui per la prima casa destinate ad entrare in vigore il prossimo primo gennaio con la Finanziaria per il 2008. Una prima boccata d'ossigeno per chi è alle prese con la rata che cresce, e una possibilità in più per favorire il passaggio a prodotti più convenienti.

Rinegoziazione senza notaio se si resta con la stessa banca

Per chi decide di rinegoziare con la propria banca diventa legge la possibilità di effettuare l'operazione senza ricorrere al notaio. Il testo della Finanziaria, infatti, precisa che è possibile “pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.” Quindi è ufficiale: per questi atti il notaio non serve più, e di fronte ad un testo così chiaro nessun istituto di credito potrà rifiutare l'operazione a costo zero.

Surroga senza spese

Niente spese anche per chi decide di cambiare banca, e anche in questo caso la legge non lascia spazio a dubbi: la surroga “comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura.” E ancor più chiaramente: “Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali”. Questi, infatti, dovranno essere svolti attraverso procedure di collaborazione interbancaria e con la massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. Insomma le banche non avranno più alcun diritto di chiedere il pagamento di somme ad hoc per la surroga.

Niente penali e estinzione semplificata anche per i mutui del costruttore

Un'altra novità riguarda poi i mutui accesi dai costruttori. Fino ad ora per questi mutui, spesso accompagnati da cambiali a garanzia, era impossibile procedere all'estinzione senza pagare le penali, ed era esclusa anche la possibilità di ottenere la cancellazione semplificata senza notaio. Con l'articolo 99-bis introdotto nella finanziaria, invece, si precisa che il divieto di richiedere penali riguarda anche i mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche se l'ipoteca risulta annotata su titoli cambiari. E con un ulteriore comma si stabilisce che anche per i mutui del costruttore l'ipoteca iscritta a garanzia si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione del mutuo, e quindi anche in questo caso è possibile procedere alla cancellazione d'ufficio dell'ipoteca.

Detrazioni fiscali sempre riconosciute

Nella finanziaria anche un chiarimento definitivo sulla questione dei benefici fiscali, ossia sulla possibilità di mantenere la detrazione del 19% degli interessi pagati anche cambiando istituto di credito. Questa detrazione – è scritto nero su bianco – non si perde mai sia che si tratti di surroga che di rinegoziazione a qualunque titolo, quindi anche cambiano istituto di credito.

Possibile ottenere il rinvio dei pagamenti

E per venire incontro a chi si trova realmente in difficoltà il governo ha introdotto anche un emendamento che consente di chiedere la sospensione del pagamento per i mutui prima casa. Questa facoltà è riconosciuta per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, e si può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella dell'ipoteca è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni. Per avere questa agevolazione occorre però dimostrare di essere realmente in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento.

La possibilità di sospendere il mutuo, però, non non è immediatamente operativa ma occorre attendere che venga varato un apposito regolamento di attuazione. La gestione delle richieste, infatti, sarà affidata ad un apposito Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che avrà una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e che dovrà farsi carico di pagare le spese notarili necessarie per tutte le annotazioni sulle ipoteche dei mutui “sospesi”. In ogni caso, però, la richiesta di rinvio dei pagamenti non potrà essere presentata se sono già partite le procedure per il pignoramento dell'immobile.

di Antonella Donati

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17 Dicembre 2007 · Piero Ciottoli




Commenti e domande

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32 risposte a “Mutuo e legge finanziaria 2008”

  1. angelo ha detto:

    ho contratto un mutuo a tasso fisso nel mese di novembre 2009, vorrei sapere se posso fare la surroga con altra banca per poter benificiare di un tasso migliore senza attendere i sei mesi previsti decreto bersani ( almeno così mi é stato riferito) ringrazio anticipatamente per la fattiva collaborazione.-

    • cocco bill ha detto:

      Art. 8.
      Chieda dove sta scritto che bisogna aspettare sei mesi.

      Legge 2 aprile 2007, n. 40

      Articolo 8 – Portabilita’ del mutuo; surrogazione

      1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilita’ del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 1202 del codice civile.

      2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

      3. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto.

      4. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

      4-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto.

      4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’ sociale.

      4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. roselyn ha detto:

    allora vorrei sapere che banche sono abilitate per fermare il mutui a chie e rimasto disoccupati. grazie buon giorno

    • c0cc0bill ha detto:

      Gentile signora Roselyn, non è stata mai varata nessuna legge sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      L’ultimo provvedimento a favore dei mutuatari in difficoltà era quello previsto nella finanziaria 2008, con lo stanziamento di un fondo di solidarietà di 20 milioni di euro. (legga pure, a tal proposito, l’articolo Sospensione del pagamento delle rate del mutuo – il punto della situazione”)

      Fondo che Tremonti ed il suo boss hanno ritenuto di destinare ad altri utilizzi (forse il ponte di Messina o qualche altra stupidità megalomane).

      Dunque, diciamo subito, con parole di verità, che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge – la Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) – in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30”

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      O ancora, come nel suo caso, hanno concesso l’elemosina della sospensione di una sola rata, per giunta accompagnando questa “generosità d’animo” anche ad una segnalazione alla CRIF.

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria per i mutui delle famiglie in difficoltà.

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare la fine di novembre, o l’inizio di dicembre, per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con rate sospese da febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria (come sempre sta capitando per le pubblicità gratuite di ABI e governo).

      E soprattutto bisognerà capire con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      Per ora, gentile signora Roselyn, avrà senz’altro capito che è assolutamente inutile cercare dei moduli.

  3. karalis ha detto:

    salve,
    vorrei gentilmente sapere quali sono i requisiti per accedere al fondo di solidarietà per i mutui prima casa ed
    in particolare se copre le spese notarili e bancarie al momento di accensione del mutuo ( N.B. non parlo di rinegoziazione) e se ci sono agevolazioni per le famiglie numerose.
    Grazie Rossini

    Commento (*) di Anonimo | Lunedì, 29 Settembre 2008

    Il regolamento attuativo del Fondo non è mai stato varato.
    Il Fondo avrebbe dovuto partire ad aprile.

    Ad oggi non c’è Fondo, nè possibilità di sospendere il pagamento del mutuo accedendo ad esso.

    I soldi stanziati in finanziaria nessuno dice che fine abbiano fatto.

    Questo è quanto.

  4. PromotoreMutui ha detto:

    Buon giorno
    Ho stipulato un mutuo nel 2004 a tasso variabile, ma purtropo da quasi un anno il mio compagno ed io siamo senza lavoro ed essendo liberi professionisti non possiamo nemeno contare con qualche tipo di sussidio. Ora rischiamo la nostra casa. Speravamo tanto nel fondo di solidarietà almeno per avere un poco di respiro ma vedo che anche quello è svanito nel nulla.
    Ce qualcuno che ci possa dare uno spiraglio di luce?

    Commento (*) di Paola | Lunedì, 1 Settembre 2008

    Il fondo di solidarietà sembra definitivamente affossato.
    Tra il fatto che dal 2004 ad oggi sono cresciuti i valori degli immobili ed una parte del mutuo è stata pagata (e se non era stato stipulato al 100%, meglio), forse solo vendere l’immobile ed andare per un periodo in affitto potrebbe risolvere rapidamente la situazione, ma con ogni probabilità avrete bisogno di un garante anche per quello. La rinegoziazione “secondo Tremonti”, infatti, abbassa di un poco la rata, ma non la elimina.

  5. karalis ha detto:

    stefania 16 agosto 2008 at 17:29
    Vorrei sapere se il fondo di solidarietà per i mutui prima casa per la sospensione della rata è attualmente attivo o meno?
    E nel caso affermativo quali sono i requisiti per potervi accedere?

    Il fondo non è mai stato attivato. E’ stato affossato dall’attuale governo.

  6. PromotoreMutui ha detto:

    caterina 28 luglio 2008 at 13:43
    Buongiorno Federico, scusa (forse il carattere maiuscolo non dovevo usarlo) ma assolutamente non sono offesa per la tua domanda sulla regolarità dei pagamenti, mi rendo conto anzi che oggi purtroppo è cosa usuale anche da parte di chi un tempo un mutuo neanche lo avrebbe contratto. Ad ogni modo mi tornerebbe veramente utile qualche tua indicazione in merito ad istituti di credito anche se ho già qualche indicazione grazie alla richiesta di preventivo on-line di due o tre istituti di credito che risposndono in tempo reale. Ovviamente li ho stampati e il confronto con la mia attuale situazione è sostanziale (si parla di una rata di circa 200 euro al mese in meno)tuttavia la banca uscente dovrebbe preparare un prospetto con il residuo da pagare ancora ed io temo possa comunque fare ostruzionismo.

    Di nuovo buongiorno, Caterina.
    Come ti dicevo, non faccio nomi di banche in pubblico, ma se vorrai scirvermi un’email (promotoremutui chiocciola gmail punto com) sarò lieto di farti il nome di alcuni degli istituti di credito con cui collaboro in quella sede.
    Per quanto riguarda la banca uscente, anche se volesse fare ostruzionismo non può in nessun caso negare un diritto del consumatore, che è quello di estinguere anticipatamente, anche attraverso la sostituzione o la surroga, il proprio debito. Questo li esporrebbe a una forte pubblicità negativa, quando non a vere e proprie sanzioni da parte degli organismi di vigilanza di Banca d’Italia o da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    In ogni caso, il semplice avere in mano preventivi di altre banche dovrebbe darti, come dicevo, una maggiore forza contrattuale.
    Federico.

  7. PromotoreMutui ha detto:

    caterina 28 luglio 2008 at 09:20
    Grazie per le indicazioni, ad ogni modo “si”, HO SEMPRE SEMPRE PAGATO REGOLARMENTE (neanche un giorno di ritardo) e qualche giro in altre banche l’ho già fatto. Tuttavia per la surroga si deve comunque inoltrare una richiesta alla banca uscente. Mi auguro francamente che anche in questo caso la banca non mi faccia attendere all’infinito. Mi chiedo se ci sia un limite di attesa oltre il quale l’utente può agire in qualche maniera per essere tutelato (e mi riferisco sia alle richieste di rinegoziazione che a quelle di surroga).
    Nuovamente la ringrazio.

    Buongiorno Caterina. Non volevo offendere nessuno domandando la regolarità dei pagamenti, intendiamoci. È solo che la pratica quotidiana mi porta ad incontrare spesso piccoli ritardi che vengono sottovalutati…
    Comunque per un preventivo veloce sono molti gli istituti di credito che te lo rilasciano senza contatti con MPS, se si va avanti, ovviamente, MPS dovrà esserne informata, ma per avere un foglietto di carta che ti dia maggior forza contrattuale (“ho già da chi andare, o mi migliorate la situazione o me ne vado”) non dovrebbero esserci troppe difficoltà. Via mail (non faccio pubblicità gratuita alle banche) posso indicarti. se lo desideri, almeno un paio di istituti che non dovrebbero farti difficoltà per un preventivo “volante” .
    Tienimi informato.
    Federico.

  8. PromotoreMutui ha detto:

    caterina 25 luglio 2008 at 12:42
    Ho stipulato un mutuo con la MPS a tasso modulare nel dicembre 2005.
    Oggi ho un tasso variabile. Ho fatto domanda alla banca per rinegoziarlo chiedendo un tasso fisso e portarlo di nuovo a 15 anni (allungando così altri 2 anni e mezzo). Dopo circa 40 giorni (la domanda l’hò inoltrata a metà giugno) la banca mi dice che sono in attesa delle direttive per la definizione del tasso fisso da applicare. Mi sapete dire se la cosa è verosimile? Mi stanno prendendo in giro?
    Grazie

    Secondo me non ti stanno prendendo in giro… Solo che non sanno nemmeno loro che pesci pigliare.
    Mi spiego. Secondo me stanno aspettando di poterti fare l’offerta che deriva dall’accordo ABI-MEF (trovi altri post sull’argomento in questo blog), che non risulta onerosa per loro (per te sì, però, anche se al momento potrebbe darti un po’ di respiro).
    Se le rate del tuo mutuo sono SEMPRE state pagate con regolarità e puntualità (niente ritardi, nemmeno di qualche giorno) è più probabile che ti convenga accedere alla surrogazione con un altro istituto di credito. In alternativa, se vuoi cercare di dargli una svegliata (e sempre se hai pagato “bene”) puoi andare in un’altra banca, con il tuo atto di mutuo, chiedere loro un preventivo per la surrogazione, e poi con quel preventivo in mano andare a crecare di nuovo un dialogo con MPS.
    Se hai pagato male qualche rata di recente (e ripeto, “male” vuol dire con anche solo qualche giorno di ritardo… E devi avere pagato bene ALMENO gli ultimi sei mesi), allora la sola opzione che ti rimane è proprio la rinegoziazione secondo l’accordo ABI-MEF.

  9. karalis ha detto:

    Avendo stipulato un mutuo al 100% nel novembre del 2006 a tasso variabile, posso usufruire del dectreto Tremonti, tornarnare così alla rata che pagavo nel 2006, facendola poi diventare l’importo fisso, allungandone la durata nel tempo (il mio dura 30 anni)
    Ringraziando invio distinti saluti.

    Un disegno perfetto e fattibile. L’unica cosa che potrà essere di ostacolo al tuo piano è l’eventuale non adesione della banca, con cui hai stipulato il mutuo, alla convenzione ABI MEF.

    Si tratta tuttavia di una possibilità remota e comunque suscettibile di azione c.d. di “work around”.

    Ad esempio la portabilità del mutuo verso altra banca che alla convenzione aderisce. Nel caso peggiore, cioè, solo qualche passaggio in più, ma senza ulteriori spese di banca e di notaio in ogni caso.

  10. karalis ha detto:

    Giovanni 15 luglio 2008 at 12:18

    Ho un mutuo a tasso variabile stipulato a novembre 2005.
    Volevo sapere se avendo fatto un mutuo nel 2005 potrò usufruire della sospensione della rata quando diventerà fattibile.

    Per accedere al beneficio della sospensione del pagamento della rata del mutuo bisogna essere in possesso dei requisiti previsti da un apposito REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE.

    Tale regolamento avrebbe dovuto essere pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) a fine aprile.

    Non si sa, attualmente, se e quando vedrà la luce.

    In pratica non si capisce se l’attuale governo ha intenzione di utilizzare i fondi stanziati dal precedente governo Prodi nella finaziaria 2008 (20 milioni di euro per il biennio 2008-2009) per finanziare i costi relativi alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

    La senatrice Poretti ha presentato un emendamento urgente per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà al fine di consentire la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per i mutuatari in difficoltà.

    Puoi leggerne qui il contenuto.

  11. karalis ha detto:

    Maury 8 luglio 2008 at 15:43
    per quanto riguarda questo argomento cosa sapete?
    Mantenere il vecchio contratto di mutuo spostando l’ipoteca su un altro immobile.
    grazie

    Al momento nulla. Mi spiace

  12. karalis ha detto:

    mario 11 giugno 2008 at 12:46
    bongiorno,
    vorrei sapere cortesemente,se é venuto fuori il regolamento per l’accesso al fondo di sostegno per il finanziamento delle
    sospensioni dei mutui per chi é in difficoltà. e garzie.

    Mario, ci sono vari articoli sull’argomento nel blog, ma nulla di ufficiale.

  13. karalis ha detto:

    vorrei sapere se rinegoziare un mutuo nella stessa banca da parte di una società, evidentemente in difficoltà, comporta ugualmente l’assenza di spese sia notarili sia bancarie come il rinegoziamento di mutuo prima casa.grazie

    Andiamo con ordine:

    Spese notarili
    La rinegoziazione (a volte meglio: ricontrattazione) è un istituto di nuova affermazione nel panorama giuridico europeo, ma è comunque legato a un nuovo accordo di entrambe le parti (banca – cliente), e difficilmente può essere oggetto di una pretesa unilaterale da parte del mutuatario.
    La rinegoziazione riguarda principalmente il tasso e/o la durata. Ai sensi della Legge 244/2007 è sempre salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione delle condizioni del contratto di mutuo in essere senza spese e mediante scrittura privata anche non autenticata. Nei casi in cui qualche banca abbia obiettive ragioni per chiedere di formalizzare l’accordo di rinegoziazione in forma notarile o autentica il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato la disponibilità a una concreta riduzione dei compensi dovuti per l’intervento del notaio.

    Spese bancarie.
    Qui la domanda non si pone PIER. Se raggiungi un accordo con la banca sulla riduzione del tasso di interesse e poi la banca ti chiede un contributo spese, te che fai?
    Siamo di fronte ad una di quelle leggi scritte in fretta senza valutare poi come applicarle. La banca ti dice, bene non vuoi pagare spese? Allora, visto che la rinegoziazione non è obbligatoria l’accordo non si fa. Fine.

    Altro.
    Le norme sulla gratuità della operazione di rinegoziazione di un mutuo (con i limiti di applicazione esaminati), così come la surroga (o portabilità del mutuo) si riferiscono a mutui prima casa.

    Infine è prevista la possibilità di accedere al fondo di solidarietà grazie al quale, per situazioni di temporanea ed oggettiva difficoltà, è possibile la sospensione del pagamento delle rate.

    Il regolamento interministeriale deve ancora essere perfezionato. Detterà i requisiti per l’accesso al fondo, ma a quel che a me risulta è destinato a mutuatari che siano persone fisiche ed ovviamente riguarderà mutui per immobili utilizzati come abitazione del mutuatario (o del suo nucleo familiare).

  14. karalis ha detto:

    Gentile Utente,

    il fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei mutui sarà attivo solo in seguito all’emanazione del Regolamento interministeriale.

    Il fondo servirà a finanziare la possibilità per le banche di allungare i termini del mutuo per coloro che hanno una difficoltà temporanea, non è destinato a coloro che hanno un problema strutturale nei confronti dell’impegno per il pagamento della rata di mutuo.

    Il Regolamento dovrebbe essere emanato a breve, il testo sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) sul sito del Ministero delle Politiche sociali.

    Per maggiori informazioni le consigliamo di rivolgersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Cordiali saluti

    Consulente 3
    —–Messaggio originale—–
    Da: credit manager [mailto:gestcredit@gmail.com]
    Inviato: lunedì 19 maggio 2008 21.34
    A: Centro di Contatto
    Oggetto: regolamento per l’accesso al per il pagamento dei mutui – finanziaria 2008fondo di sostegno

    Desidererei essere informato sulle condizioni di accesso al fondo di sostegno per il pagamento (sopsensione) dei mutiui previsto nella finanziaria 2008.
    Sapevo che il regolamento doveva essere pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) a fine aprile.
    Ma non riesco ad ottenere informazioni al riguardo.
    Grazie per l’attenzione.

  15. karalis ha detto:

    Sarà operativo «a tutti gli effetti» per fine aprile il Fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo. Lo afferma la deputata Federica Rossi Gasparrini (Federcasalinghe, Udeur), secondo la quale «tra dieci giorni sarà pronto il Regolamento, che poi sarà varato entro 45 giorni al massimo dal Consiglio di Stato».

    Il Fondo, spiega la leader della Federcasalinghe, ha una dotazione di 20 milioni di euro (10 milioni all’anno per il biennio 2008-2009) e permetterà la sospensione del pagamento delle rate – che può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi – avrà tre caratteristiche fondamentali. È prevista «la mancata riscossione degli interessi del mutuo: nel periodo di sospensione dell’ammortamento, la banca o l’intermediario finanziario non è remunerata per il costo del funding (pari al parametro di riferimento del tasso d’interesse applicato al mutuo) e per il rischio assunto nell’offerta del finanziamento messo a disposizione del mutuatario (pari allo spread applicato al parametro di riferimento)».

    C’è poi «un incremento significativo del livello di rischio di credito: su richiesta del mutuatario, che dimostri di trovarsi in difficoltà, il finanziatore non solo non può avviare alcuna forma di sollecitazione al pagamento delle rate, ma è obbligato a sospendere la riscossione delle stesse, anche qualora il mutuatario non sia in grado, in via definitiva, ad adempiere alle proprie obbligazioni».

    Inoltre, è previsto «un aumento significativo del livello di rischio di tasso, in caso di mutui a tasso variabile, in quanto si viene a determinare per la banca l’obbligo di sterilizzare il tasso d’interesse durante il periodo di sospensione dell’ammortamento». Siamo dunque – conclude la Gasparrini – «alle battute finali per il Fondo mutui prima casa, che quando sarà operativo potrà sostenere migliaia di famiglie, anche perché tra le cause che danno diritto all’utilizzo del Fondo di solidarietà c’è anche la nascita di un figlio».

  16. karalis ha detto:

    nino russo 23 maggio 2008 at 22:36
    si può presentare un richiesta per avere la sospensione? grazie

    Evidentemente mi spiego male.
    Si può presentare la richiesta per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo se si hanno i requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà.

    Per sapere se si hanno i requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà bisogna aspettare che sia pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) il Regolamento.

    Il Regolamento, a quanto dicono al Ministero, verrà reso noto fra qualche settimana.

  17. karalis ha detto:

    Salve,
    e adesso? che si fa? Non vale più la sospensione?

    La sospensione delle rate del mutuo per soggetti in difficoltà è un provvedimento che è stato già approvato.

    Bisogna però definire le regole per identificare chi potrà usufruire del provvedimento. La banca, infatti, non si accolla i mancati introiti derivanti dalla sospensione del pagamento del mutuo. E’ lo Stato che continua a pagare le rate attingendo al c.d. Fondo di Solidarietà.

    Orbene, il Regolamento per l’accesso al Fondo di Solidarietà doveva essere pronto a fine aprile. Ma, causa la crisi di governo, la redazione del Regolamento ha subito ritardi.

    Dal Ministero della Solidarietà Sociale hanno risposto cortesemente ad una mia e-mail comunicando che, comunque, la definizione delle regole per stabilire chi è in difficoltà finanziaria (e potrà dunque usufruire della sospensione del pagamento delle rate di mutuo) è in dirittura d’arrivo.

    Sarà pronto entro un paio di settimane.
    Bisogna solo avere un pò di pazienza.

  18. karalis ha detto:

    Un saluto a tutti,
    volevo chiedere se pensate che questo decreto possa applicarsi anche a chi (come me) ha ottenuto (o meglio subìto) già una rinegoziazione del mutuo variabile, allungandolo nel tempo.
    Grazie per il lavoro che state svolgendo.

    A mio parere la possibilità di accesso al fondo di solidarietà (o sostegno) per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dovrebbe essere legato a situazioni di oggettiva e temporanea difficoltà. Come ad esempio la perdita del posto di lavoro, oppure l’insorgere di una malattia che richiede cure costose e/o limita la possibilità di continuare a produrre un certo reddito. O anche una intervenuta separazione con conseguente impossibilità per uno dei due coniugi di poter far fronte al pagamento della parte di mutuo di propria competenza….

  19. karalis ha detto:

    Egreggi sigg, Vorrei sapere se ci sono delle novita,fin ‘oggi(19 maggio 200 8) per la sospensione dei mutui e grazie.

    Ancora nulla caro Mario.
    Ma siamo appostati al sito gov.it :-)
    Credo che a giorni dovrebbe venir fuori il regolamento per l’accesso al fondo di sostegno per il finanziamento delle sospensioni.

  20. karalis ha detto:

    nino russo 8 maggio 2008 at 10:30
    salve, ancora non ci sono novità per la sospensione dei mutui?

    Non ancora Nino.
    E’ ovvio che bisognerà aspettare che il nuovo team ministeriale cominci a lavorare …..

    Ma tu resta collegato su queste pagine ;-)

  21. karalis ha detto:

    MUTUI: ADUSBEF, NON BASTANO RIMPROVERI. NECESSARIE SANZIONI

    (ASCA) – Roma, 6 mag – ”I rimproveri del governatore di Bankitalia Mario Draghi che in una lettera ha stigmatizzato i comportamenti illegali degli istituti di credito in merito ai costi sulla portabilita’ dei mutui, la surroga e la cancellazione dell’ipoteca, se non accompagnati da dure sanzioni e da congrui risarcimenti dei danni a favore di 3,2 milioni di famiglie, sono fumo negli occhi”. Lo dice l’Associazione dei consuamtori Adusbef, in un comunicato.

    Il decreto Bersani risale al 2 febbraio 2007; quello sulla simmetria dei tassi, che impone una analoga variazione dei tassi sia sui depositi che sugli impieghi in occasione delle manovre BCE, ha consentito un illecito lucro di 6 miliardi di euro al sistema bancario, nonostante sia in vigore dal 4 luglio 2006, ben 22 mesi fa.

    Il Governatore Draghi – secondo Adusbef – ”deve inviare immediate ispezioni tese a quantificare con un monitoraggio le illegalita’ ed i comportamenti truffaldini e fraudolenti che hanno arrecato gravissimo nocumento a milioni di famiglie, gia’ alle prese con aumenti medi sulle rate di 180 euro al mese”.

    Adusbef e Federconsumatori, che hanno avviato doverose class action contro le banche e la casta dei notai, con moduli di adesione pubblicati sui siti, aspettano quindi che oltre alla lettera, Bankitalia imponga il ripristino della legalita’ violata e doverosi risarcimenti”

  22. karalis ha detto:

    salve la mia banca mi ha detto che non aderisce alla sospensione dei mutui, lo puo fare? e se non ,come posso fare per fare valere i miei diritti?

    Conviene chiarire l’equivoco su questo aspetto.
    L’ABI ha stilato con il governo un protocollo d’intesa. Cioè un accordo. Le Banche associate non sono sottoposte a vincoli normativi in merito alla concessione del beneficio di sospensione.

    Il cittadino in difficoltà con le rate del mutuo chiede allo Stato di sostituirlo nel pagamento fino a 18 mesi. Il cittadino accede cioè ad un finanziamento erogato dallo Stato, che preleva l’importo necessario dal Fondo di Sostegno.

    Dunque, la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo è subordinata all’accoglimento, da parte dello Stato, della domanda di accesso al Fondo di Sostegno.

    In questo caso, e solo in questo caso, la Banca non può negare la sospensione del pagamento delle rate (che vengono comunque rimborsate, negli importi dovuti e nelle scadenze previste, dallo Stato).

    A scadenza naturale del mutuo, il cittadino che ha usufruito del beneficio continua a pagare le rate sospese. La banca passerà direttamente questi importi allo Stato …

    La Banca, come sappiamo, non fa beneficenza ….

    Il Fondo di Sostegno doveva essere operativo a fine aprile.
    Speriamo che con l’insediamento del nuovo governo si possa partire al più presto con le domande di accesso ai finanziamenti.

  23. karalis ha detto:

    In attesa di chiarimenti sulla surroga e aspettando l’avvio del Fondo di sostegno, i mutuatari in difficoltà che non trovano proposte convenienti presso il proprio istituto possono rivolgersi altrove, ricorrendo a un mutuo di sostituzione. Questo prodotto è studiato ad hoc per trasferire il prestito a una nuova banca e consente di modificare non solo la durata e il tipo di tasso, ma anche l’importo del finanziamento. “È la soluzione più adatta a chi, oltre al prestito immobiliare, ha acceso anche altri finanziamenti, perché consente di riunire i diversi rimborsi in un’unica rata”, spiega Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui on line, il principale broker italiano.
    Un’accortezza, quando si guarda a queste proposte: il vantaggio di aumentare l’importo del mutuo di sostituzione oltre quello del vecchio prestito comporta una serie di costi e oneri (penalità per estinzione anticipata del mutuo, nuova perizia, istruttoria, oneri notarili, ecc…).
    “Se la surroga fosse già una realtà, non sarebbe più necessario ricorrere alla sostituzione”, dice Piccolini,segretario nazionale Adiconsum, esprimendo il pensiero di tante famiglie.

  24. karalis ha detto:

    Tra le altre possibilità di cambiare un mutuo diventato troppo costoso, qualcosa si muove. Sul fronte della rinegoziazione, vale a dire la modifica del tasso e della durata del prestito allo scopo di ridurre la rata, restando con la stessa banca, si moltiplicano le adesioni all’appello lanciato da Cittadinanzattiva nei mesi scorsi. Dopo Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, che per primi hanno annunciato la rinegoziazione senza spese per i loro clienti, si sono mossi in questa direzione numerosi altri istituti. L’operazione è senza costi. Occorre comunque valutare bene la proposta della banca. “Allungare oggi la durata del mutuo ha come effetto immediato la riduzione della rata mensile, ma significa pagare complessivamente di più alla fine del piano di ammortamento”, avverte l’Adusbef, che invita le famiglie con mutuo a tasso variabile a pesare bene i pro e i contro dell’operazione, con un esempio concreto: “Prolungare di 10 anni la durata di un mutuo decennale, lasciando invariato il tasso al 5 per cento, abbatte subito la rata da 1.060 a 660 euro. In cambio di una riduzione mensile di 400 euro, però, si finisce per pagare al termine del prestito oltre 31mila euro in più di interessi”.

  25. karalis ha detto:

    da Cittadino Consumatore – Siamo andati a indagare come le banche si comportano sulla portabilità dei mutui. Ebbene, secondo la nostra inchiesta, trasferire il prestito ipotecario senza spese è ancora un miraggio: a carico del cliente permangono ancora i costi dovuti all’intervento del notaio, chiamato in causa per spostare la garanzia ipotecaria dalla vecchia banca a quella subentrante. In certi casi, poi, continuano a comparire spese e commissioni: l’esatto contrario dello spirito della Finanziaria, che in caso di trasferimento del mutuo non ammette oneri a carico del cliente.
    Tra gli istituti di credito interpellati sulle misure varate per la surroga, tre colossi del mercato prendono tempo. Nonostante la norma sia in vigore già dall’aprile 2007, grazie alle legge Bersani (n° 40/2007), le banche non sono in grado di offrire prodotti ad hoc. Unicredit, Bnl e Intesa-Sanpaolo dichiarano di essere ancora ferme: stanno definendo le condizioni della portabilità del mutuo alla luce delle indicazioni ribadite dalla Finanziaria. Più veloci, Banca Sella e Ing Direct si dicono pronte alla surroga, ma tra i costi a carico del cliente continuano a contemplare le spese notarili. Ad alimentare la confusione contribuiscono le proposte di Monte dei Paschi di Siena e Carige, che prevedono persino le spese di istruttoria, non ammesse nella procedura di surroga.
    “La situazione è estremamente chiara”, dice Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. “Sia la legge Bersani che la Finanziaria stabiliscono espressamente che in caso di surroga nessuna spesa può essere a carico del cliente. È vero che il notaio è necessario per trasferire l’ipoteca tra la vecchia banca e quella subentrante. Ma tale spesa deve essere gestita dalla banca che acquisisce il cliente. In tutto ciò, sarebbe stato utile specificare che tra gli oneri inammissibili rientrano anche quelli notarili”.

  26. karalis ha detto:

    Il Codacons ha annunciato una diffida al Ministro dell’Economia, e a quello per lo Sviluppo Economico, affinché emettano il regolamento attuativo della Finanziaria, per garantire in favore dei cittadini il diritto alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo al massimo per due volte e per un periodo non eccedente i 18 mesi.

    Ne dà notizia la stessa Associazione, spiegando che, a causa della preoccupante crescita delle sofferenze, che in un anno sono cresciute dell’8,45%, portando a oltre 11 miliardi di euro il debito che le famiglie non riescono a sostenere, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini un pool di avvocati esperti del settore, al quale potranno rivolgersi i cittadini in difficoltà col proprio mutuo, oppure alle prese con problemi relativi a conti bancari o credito al consumo.

    Le domande possono essere inoltrate gratuitamente scrivendo un’e-mail codacons.it oppure è possibile parlare con i legali specializzati chiamando il numero 178.4402358, dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30.

    Un grazie al blog INDEBITAMENTE per avere segnalato la notizia.

  27. karalis ha detto:

    La mia ex banca non mi vuole rinegoziare il mutuo..vuole che io apro un conto con loro(banca toscana)come mi devo comportare?so che posso fare anche una denuncia alla banca d’italia e giusto?”

    Purtroppo non è così semplice, caro Giovanni.
    La legge non prevede sanzioni, se non quelle che derivano da un ricorso giudiziario del singolo cittadino.
    E fare causa ad una banca non è poi tanto facile, visto che bisogna pagare gli avvocati (e dio ce ne scansi e liberi).

    Dunque, al momento, la situazione non rosea per noi poveri “mortali” è quella che si evince dalla lettura di questi articoli che ti indico:

    La portabilità del mutuo ipotecario
    Circolare ABI per favorire la portabilità dei mutui
    ►La portabilità del mutuo ipotecario – problematiche attuative

    Questo partendo dal presupposto che è più semplice (?) trovare una banca diversa che ti prospetti migliori condizioni.

    Ma qualcuno dice che fanno tutte cartello e quindi ….

    Porta pazienza Giovanni ….

  28. karalis ha detto:

    nadia 12 aprile 2008 at 11:31
    vorrei delle informazione per la sospensione dell mutuo di 18 mese, a che devo rivolgermi grazie.

    Cara Nadia,

    come già spiegato un pò più sopra al sig. Voerzio, bisognerà aspettare la fine di questo mese per poter conoscere le modalità attuative di accesso al fondo di solidarietà che le potà consentire di ottenere una sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.

    Dunque, ancora un pò di pazienza.

  29. karalis ha detto:

    Il fondo di solidarietà per i mutui previsto dalla legge finanziaria 2008 (commi da 475 a 480) sarà attivo con l’emanazione del regolamento interministeriale di attuazione (Ministero Economia e Finanze e Ministero Solidarietà Sociale).

  30. karalis ha detto:

    ROBERTO VOERZIO 15 marzo 2008 at 08:48
    buongiorno
    causa la chiusura della ditta dove era impiegata mia moglie e situazioni non molto belle nel commercio di cui io mi occupo per qualche mese prevedo di non poter pagare il mutuo prima casa il monte dei paschi di siena mi ha tassativamente negato la possilità di sospendere il mutuo come mi posso comportare con la banca
    ringrazio e porgo i più cordiali saluti roberto voerzio

    Gentile sig. VOERZIO,
    purtroppo dovrà cercare di stringere i denti, differendo alla fine del mese di aprile la richiesta di sospensione del mutuo.

    Infatti sarà operativo «a tutti gli effetti» per fine aprile il Fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo.

    Nei primi giorni di marzo 2008 è stato redatto il Regolamento Attuativo, che deve essere varato entro 45 gg al massimo dal Consiglio di Stato.

    Ancora un pò di pazienza dunque e poi potrà richiedere la sospensione che, le ricordo, non potrà essere chiesta più di due volte in un arco temporale di 18 mesi.

    Spero di esserle stata utile.

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