Il mutuo e la crisi » Consigli ed informazioni per gli italiani

Il dramma della crisi, per molti italiani, si traduce nel veder sfumare il progetto di vita più caro e ambizioso, acquistare la propria casa con un mutuo.

Secondo i dati, di alcune associazioni di difesa di consumatori ed utenti bancari finanziari ed assicurativi, nel 2013 il numero dei pignoramenti è cresciuto del 10,3%, per una crescita complessiva del 110% nel periodo 2008-2013.

Tantissimi cittadini hanno dovuto gettare la spugna, incapaci di onorare il mutuo con le banche.

Un passaggio difficile, nella vita di una famiglia e di una coppia, che spesso si rivela anche complicato, perché non tutti conoscono perfettamente le norme, i doveri e i diritti da onorare.

In questo articolo cercheremo di rendere tutto più chiaro.

Mutuo prima casa: sospendere le rate

Nel caso un proprietario di casa riscontrasse una ridotta capacità di pagare le rate del mutuo e volesse chiedere una sospensione temporale, è bene sapere che la sospensione della rata non è più possibile in base all'accordo tra associazioni e sistema bancario, per cui la banca può volontariamente concederla o meno.

Attualmente, l’unica possibilità è l’accesso al fondo del MEF (è il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del Ministero dell'Economia e della Finanza, attivo dalla fine del 2010 numero d.r) per la sospensione delle rate per 18 mesi.

Risoluzione del contratto di mutuo

Veniamo ora alle tempistiche con cui la banca può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione immediata di tutta la cifra.

Secondo le regole di Basilea II (accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea, riguardante i requisiti patrimoniali delle banche) le banche segnalano gli sconfini nella restituzione dei prestiti dopo 90 giorni.

Di norma la risoluzione avviene dopo 7-8 rate non pagate. Un semplice protesto, una riduzione della consistenza patrimoniale, non sono sufficienti per chiedere la risoluzione del contratto senza aspettare la scadenza canonica, ma una di queste condizioni, potrebbe convincere la banca a chiedere ulteriori garanzie.

Spese complementari

Gli obblighi, nel caso di compresenza di spese complementari come quelle a carattere amministrativo, assicurativo, e quindi nel caso di rimborso di altri costi eventuali sempre legati al mutuo, sono quelli di qualsiasi contratto sottoscritto liberamente (salvo eventuali clausole vessatorie o vendita non corretta dei singoli prodotti).

Mutuo e pignoramento: margini di movimento

I margini di movimento per il proprietario, laddove sia stato emesso un provvedimento di pignoramento, purtroppo sono scarsi. Può vendere l’immobile previa comunicazione e autorizzazione del creditore, che potrà rifarsi sul ricavato della vendita.

Quando con il ricavo della vendita non si riesca a coprire tutto il debito residuo, compresi gli interessi legali, di mora e tutte le spese per la procedura di pignoramento e vendita all'asta, si resta debitori. In questo caso, si possono subire altri pignoramenti di beni mobili, che, se dati in garanzia del debito, possono essere chiesti al giudice. Se non fossero stati messi in garanzia il creditore dovrebbe avviare un’azione legale che si concluderà sempre con una decisione del giudice.

Il tempo nel quale il cittadino che è stato raggiunto da un decreto di pignoramento può restare in casa prima della vendita all'asta, dipende dai tribunali. Alcuni sono molto rapidi. Altri, invece, impiegano svariati anni.

Colui che riceve un atto di pignoramento su un immobile di cui detiene solo la metà della proprietà ma su cui grava un mutuo intero, molto probabilmente con la banca è obbligato per tutto il mutuo, per cui dovrà rispondere per intero nel caso di mancato pagamento da parte degli altri obbligati. Sempre parlando di pignoramento, se la casa è in comunione dei beni ma la coppia è separata, e spetta alla moglie viverci coi figli, è responsabile colui che ha sottoscritto il finanziamento per l’immobile dato in garanzia.

Coperture assicurative del mutuo

Le coperture assicurative, e l'apertura di un conto corrente in filiale, si possono sottoscrivere anche con banche diverse da quelle che hanno erogato il finanziamento ipotecario.

L’importante per il finanziatore è che siano coperte almeno le cause di rischio (ad esempio, incendio e scoppio), mentre il debitore può rivolgersi ad un'altra primaria compagnia assicurativa. A differenza di quanto sostengono le banche, non esiste alcun obbligo di apertura di conto corrente presso la banca presso cui si apre il mutuo. Solitamente una situazione di crisi è nota al sistema per cui è possibile che tutti i creditori agiscano contro il debitore.

Mutuo integrativo

I casi in cui è possibile ottenere un mutuo integrativo, dipendono dalla capacità di rimborso di un ulteriore impegno e dalle garanzie rilasciate.

19 Dicembre 2013 · Gennaro Andele




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