Clausole vessatorie su mutuo e conto corrente

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo

Il testo coordinato del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1 Articolo 28


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi.

Il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».

Clausole vessatorie su mutuo e conto corrente - Le modifiche apportate dal Salva Italia

Il comma 3 bis dell'articolo 21 del Decreto Legislativo del 2005 numero 206 (Codice del consumo) dopo le modifiche apportate dal decreto "Salva Italia"

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

Conclusioni su clausole vessatorie nei contratti di mutuo e di conto corrente

E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

17 Settembre 2012 · Annapaola Ferri


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2 risposte a “Clausole vessatorie su mutuo e conto corrente”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    L’Associazione Bancaria Italiana nega il conflitto d’interesse tra erogazione di mutui e polizze subordinate all’erogazione del credito con apertura di conto corrente.

    I recenti provvedimenti legislativi contro i conflitti d’interesse tra polizze e mutui e la loro vendita combinata con l’apertura di conti correnti sono stati il fulcro d’interesse nell’ultimo convegno Credito al Credito 2012, organizzato dall’Abi. Le banche, infatti, non possono essere erogatrici di mutui e al tempo stesso beneficiare di polizze, così come, è vietata l’erogazione di un finanziamento e la contemporanea attivazione di un nuovo conto corrente.

    A questo proposito, Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, ha espresso il suo parere contrario: “Non capisco dove sia il conflitto d’interesse. Gli interessi della banca e del cliente convergono: la banca dà un credito più sicuro e il cliente è anch’esso più sicuro nel pagare le rate in caso di eventi fortuiti”.

    Purtroppo però, è evidente che la banca vende al cliente finale un prodotto – la polizza assicurativa -, che serve a tutelare se stessa e su cui, fra l’altro, ottiene delle provvigioni. Cade quindi, il concetto di libero mercato, poiché il cliente non può fare una scelta consapevole ottenuta dal confronto delle diverse opzioni esistenti sul mercato. Inoltre, gli istituti di credito portano gli operatori a vendere prodotti specifici, non nell’interesse vero del cliente, ma nell’interesse della banca stessa e dell’operatore, che viene retribuito sulla base della vendita della polizza.

    Una recente inchiesta di AltroConsumo, ha “dimostrato come le agenzie vendono ai clienti delle polizze di cui loro stesse sono beneficiarie: il 59% delle agenzie vende al cliente una polizza casa; il 23% una polizza vita”.

    Anche l’apertura di un nuovo conto corrente per l’ottenimento del finanziamento è una pratica scorretta. La legge lo dice chiaramente: “incorre in una pratica scorretta la banca che obbliga un cliente a diventare correntista per ottenere un mutuo”. Ancora Sabatini, commenta: “Senza conto corrente il rapporto con il cliente diventa più faticoso, si aggiungono difficoltà strutturali a difficoltà di mercato e dunque l’accesso al credito diventa più difficile”. È evidente come le banche spingano nella direzione opposta alla legge.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Mi lascia molto perplessa, anche se non mi sorprende più di tanto, la presunta “ingenuità” di Giovanni Sabatini. Il punto è capire quale livello di decenza e buon senso si può superare con una dichiarazione pubblica, anche se dovuta (tutti teniamo famiglia).

      Caro Sabatini, la legge lo dice chiaramente: incorre in una pratica scorretta la banca che obbliga un cliente a diventare correntista per ottenere un mutuo. E non ha alcuna valenza eccepire che Senza conto corrente il rapporto con il cliente diventa più faticoso, si aggiungono difficoltà strutturali a difficoltà di mercato e dunque l’accesso al credito diventa più difficile

      Come a dire senza conto, niente credito. Un vero e proprio ricatto.

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