Contratto di mutuo – La banca non può modificare in peggio lo spread inizialmente proposto

La banca non può modificare in peggio, durante la fase delle trattative contrattuali, lo spread originariamente proposto e le condizioni sulle quali i il mutuatario aveva riposto legittimo affidamento, in vista della stipula del contratto definitivo di mutuo.

Tanto più se le motivazioni addotte dalla banca a giustificazione della modifica delle condizioni già proposte non attengono al merito creditizio, ma a fattori esterni e contingenti affermati e non documentati (mutate condizioni del mercato creditizio e finanziario per effetto della crisi economica globale) e che, comunque, non sono idonee ad incidere nel corretto iter avviato per la stipulazione del mutuo alle condizioni offerte.

Ed infatti, a parere dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 275/13) è ragionevole ritenere che la valutazione formulata dalla banca per lo spread offerto avrebbe dovuto tener conto e “resistere” alle variazioni del mercato per il periodo contrattualmente fissato. Per cui appare ingiustificabile la condotta della banca la quale, decorse poche settimane comunica la variazione dello spread in peggio.

Delle due l’una: la valutazione iniziale che aveva condotto alla prima determinazione dello spread era stata formulata senza una corretta prospettiva temporale(e di questa errata valutazione soltanto la banca è tenuta professionalmente ad assumerne il rischio) oppure la valutazione era stata correttamente formulata e le pur ampie oscillazioni del mercato di quel momento storico erano state ritenute idoneo motivo per legittimare una significativa variazione della misura dello spread, rinnegando la iniziale valutazione al fine di ottenere un ulteriore vantaggio che azzerasse l’aumentato rischio di impresa inizialmente calcolato.

Ne consegue che la condotta della banca appare censurabile per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, avendo indotto un legittimo affidamento nella stipula del contratto alle condizioni offerte. Al riguardo costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso si a valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.

1 Dicembre 2014 · Giovanni Napoletano




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