Le assicurazioni associate al mutuo » Incendio scoppio e molto altro

Le assicurazioni associate al mutuo - incendio scoppio e molto altro

Fino a quando si ha un impiego non precario e si è sani come un pesce, le rate del mutuo possono essere pagate con tranquillità. Purtroppo però tutto è bene essere consapevoli che tutto può cambiare da un giorno all'altro. In caso di decesso di chi ha stipulato il mutuo, infatti, l’obbligo di pagamento passa agli eredi. Inoltre, è bene avere la sicurezza di poter sempre evitare in futuro l’insolvenza per perdita di lavoro o non autosufficienza, evenienze che potrebbero mettere seriamente in crisi il futuro della famiglia.

Per questo oggi parliamo di assicurazioni sul mutuo.

Per tutelarsi contro il rischio di insolvenza una buona soluzione è quella di stipulare una polizza assicurativa che copra il contraente nel caso di eventi imprevedibili che possano verificarsi nel corso della durata del mutuo, compromettendone il pagamento delle rate e l’estinzione.

Si tratta di coperture facoltative che possono essere attivate, solo se si vuole, a da chi attiva il mutuo.

Dopo l'entrata in vigore del Decreto Salva Italia gli istituti di credito non possono più obbligare il cliente a stipulare un’assicurazione sul mutuo erogata dalla banca stessa, poiché tale prassi viene ritenuta una pratica commerciale scorretta visti i costi aggiuntivi.

L'articolo 36 del decreto chiarisce, infatti, che è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

La diatriba era stata già sollevata dall'Isvap, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, ora Ivass, che aveva denunciato il comportamento scorretto delle banche.

Infatti, con il regolamento numero 40, entrato in vigore nel luglio 2012, l’istituto obbliga le banche e gli altri intermediari finanziari a sottoporre al cliente, oltre alla propria soluzione assicurativa, almeno altri due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari stessi.

Non solo, qualora il mutuatario fosse in possesso di un preventivo di un'altra compagnia assicurativa, la banca è obbligata ad accettare la copertura senza variare le condizioni applicate al finanziamento, a condizione che siano rispettate le coperture richieste dall'ente finanziatore.

Pertanto, nel caso l’assicurazione sul mutuo sia imposta dall'Ente Erogatore, dovranno essere forniti altri preventivi oltre al quello dell'istituto di credito dove si è acceso il mutuo.

Resta comunque la possibilità per il richiedente del mutuo di stipulare l’assicurazione con un'agenzia diversa non tenendo conto dei suggerimenti dell'ente creditizio.

Può anche verificarsi l’ipotesi di un cliente che è sia già intestatario di una polizza assicurativa valida. In tale caso l'istituto di credito può accettare una polizza precedentemente stipulata, se ritiene che l’importo coperto sia in linea con quello del mutuo.

Ricordiamo, quindi, che l’unica polizza sul mutuo obbligatoria è quella per l’incendio e scoppio della casa.

Questo tipo di assicurazione offre una tutela nell'evenienza in cui l’immobile sul quale la banca ha costituito ipoteca, venga distrutto a seguito di incendio o esplosione. La copertura assicurativa viene solitamente fornita attraverso una società assicuratrice convenzionata con la banca. Il suo costo deve essere incluso nel Taeg e dunque ben visibile per il cliente.

Assicurazioni sul mutuo - pagamento del debito residuo in caso di morte, licenziamento o invalidità permanente del mutuatario

Veniamo ora alle assicurazioni di cui parlavamo in premessa, ovvero quelle per la perdita del lavoro o della vita.

Tramite la stipula di una polizza sulla vita che assicuri il debito residuo del proprio mutuo, la Compagnia Assicuratrice verserà all'Istituto di credito la somma assicurata in caso di decesso del mutuante.

Ma ciò non basta. Esistono altre situazioni che possono portare all'insolvenza, quali ad esempio la disoccupazione, o ancor peggio, l'invalidità totale permanente o la non autosufficienza.

Per questi altri tipi di eventi sarà possibile inserire delle garanzie accessorie, come quella relativa alla disoccupazione, la quale obbligherà la Compagnia a pagare all'istituto di credito un numero di rate che va da 12 a 36, nel caso di perdita del lavoro.

Per l'invalidità totale permanente e la non autosufficienza è solitamente previsto il versamento del totale debito residuo come nel caso morte.

Queste polizze, naturalmente, hanno dei costi aggiuntivi per il cliente.

Pertanto, è opportuno prendere in visione con attenzione il prezzo delle singole garanzie e richiedere altri preventivi ad altre compagnie oltre a quelli eventualmente offerti dalla banca.

E' opportuno, quindi, effettuare una comparazione dei premi applicati per poter optare per l’offerta più convenevole.

26 Maggio 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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4 risposte a “Le assicurazioni associate al mutuo » Incendio scoppio e molto altro”

  1. vitagenco ha detto:

    Stiamo per stipulare un mutuo ipotecario e vorremmo aggiungere un’assicurazione sulla vita. Ora la casa sarà cointestata a me e mio marito, mentre il mutuo doveva essere solo a carico di mio marito.

    La banca tuttavia richiede un mutuo cointestato ad entrambi, ma in questo caso l’assicurazione stipulata da mio marito, in caso di infortunio o decesso sarebbe inutile perché il mutuo ricadrebbe su di me, che tra l’altro non ho nessun reddito visto che sono casalinga.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’unica polizza sul mutuo obbligatoria per legge e’ quella che copre i rischi per l’incendio e scoppio della casa. Infatti, questo tipo di assicurazione offre una tutela all’istituto di credito nell’evenienza in cui l’immobile sul quale la banca ha costituito ipoteca, venga distrutto a seguito di incendio o esplosione.

      Pertanto, potrà poi essere liberamente stipulata, non necessariamente attraverso la banca mutuante, un’altra polizza assicurativa che garantisca il rimborso del capitale residuo, anche per un importo decrescente agganciato nel tempo all’andamento del piano di ammortamento del mutuo (il che comporta un notevole risparmio economico sul premio) a copertura del rischio morte, licenziamento o invalidità permanente del solo coniuge percipiente reddito.

      Magari, aggiungendo anche la copertura del rischio di incendio e scoppio dell’immobile a favore dei proprietari: cosa sempre buona e giusta dal momento che la polizza offerta dalla banca copre solo il capitale residuo del mutuo, ma non risarcisce, in caso di sinistro, i mutuatari che restano privi di abitazione.

  2. Nancy Hlede ha detto:

    Nel mese di gennaio il mio compagno che era il cointestatario del mutuo che avevamo è deceduto. Avevamo una polizza vita dove il beneficiario è la banca. Ora io per 10 mesi ho continuato a pagare la rata intera con mille sacrifici. Ad oggi la banca è stata liquidata del debito residuo e ciò che aveva in più invece di restituirmelo è stato scalato dal mio capitale residuo. Mi chiedo se ero obbligata a pagare la rata intera per 10 mesi, già che i 30 euro in meno che pagherò le restanti rate non mi cambiano la vita, mentre i 3000 euro si!

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il suggerimento è quello di inoltrare reclamo scritto alla banca, con raccomandata AR, chiedendo il rimborso di quanto anticipato e non dovuto essendo coperto da assicurazione rischio morte del cointestatario del mutuo.

      Dovrà attendere 30 giorni dalla data in cui, prendendo visione della ricevuta di ritorno, risulterà essere stata consegnata alla banca l’istanza di reclamo. Se la risposta non perviene in questo lasso di tempo, oppure la banca le nega il rimborso, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario con un ricorso.

      Si tratta di una procedura semplice da seguire: non è necessaria l’assistenza legale e il ricorso può anch’esso essere inviato con raccomandata AR. Le spese assommano a 20 euro.

      Per le info inerenti il ricorso all’ABF è possibile consultare questa sezione, ed in particolare, questo articolo.

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