Fondo di garanzia per i mutui prima casa » Dalla normativa vigente fino ai chiarimenti del Ministero delle Finanze

Fondo di garanzia per i mutui prima casa » Dalla normativa vigente fino ai chiarimenti del Ministero delle Finanze

Nell'articolo che segue, scopriamo tutto ciò che bisogna conoscere nell'ambito del fondo di garanzia per i mutui prima casa: a partire dalla normativa vigente fino ai chiarimenti del Mef.

Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge di Stabilità 2014 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Grazie al Fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

Il Fondo, con una dotazione, a regime, di circa 650 milioni (che potrà essere incrementata con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro.

La garanzia è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipotecari.

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e ABI.

È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio - TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:

  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati

La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all'iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).

L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sia sul sito di Abi che sul portale di Consap.

Il fondo di garanzia per i mutui prima casa nel dettaglio

Entriamo nel dettaglio: ecco come quando e per quali benefici è possibile accedere al fondo di garanzia per i mutui prima casa.

Come accennato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C).

Il Fondo viene gestito da Consap Spa, la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

L’elenco delle banche e degli intermediari aderenti è disponibile sul sito internet del gestore del fondo Consap Spa.

Il Fondo, con una dotazione patrimoniale di 670 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro;
  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nella categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati a:

  • nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.

L’elenco delle banche aderenti sarà disponibile presso il sito internet del gestore del fondo Consap Spa.

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

Il Fondo di Garanzia mutui per 650 milioni di euro

Tutti i numeri che riguardano il tema dell'accesso al beneficio del fondo di garanzia per i mutui prima casa.

Il Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l’acquisto (ovvero l’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Il Fondo, con una dotazione finanziaria di circa 650 milioni di euro, che potranno attivare circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, rappresenta un importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare, anche sotto il profilo dell’efficienza energetica.

Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d’azione del vecchio fondo “Giovani Coppie”, ora non più attivo. Possono infatti fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il Protocollo fissa tempi certi per l’operatività del Fondo: le Banche/Intermediari finanziari hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare il servizi ai cittadini, a patto che la Consap, società del MEF gestore del Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica.

Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla Banca/Intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, sul sito della Consap e sui siti di tutte le Banche/Intermediari finanziari aderenti.

22 Giugno 2016 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!