Mutui agevolati INPS per dipendenti pubblici in servizio o in pensione

Tipologie abitative per le quali può essere erogato il mutuo agevolato INPS

Le abitazioni per le quali può essere erogato il mutuo devono essere ubicate sul territorio italiano e non devono avere le caratteristiche di abitazione di lusso, così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chi può fruire del mutuo agevolato INPS - Requisiti soggettivi

Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in attività di servizio o pensionati, che vantino un'anzianità di iscrizione e contribuzione alla predetta Gestione non inferiore a tre anni, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato.

Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il mutuo è concesso per l'acquisto della prima casa:

  1. qualora né l'iscritto, né un componente del nucleo familiare siano proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il requisito è considerato sussistente anche nel caso in cui:
    1. - l'interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, ricevute per successione mortis causa o donazione inter vivos e non fruibili perché gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
    2. - l'interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 33% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
  2. qualora l'iscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dell'immobile in cui risiede, intenda acquistare un'unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori; tale circostanza deve essere dichiarata dall'iscritto in sede di domanda;
  3. qualora l'iscritto, ancorché titolare di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare; tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale; l'iscritto deve, inoltre, documentare di aver acquisito una nuova residenza da almeno un anno rispetto alla data della domanda;
  4. qualora l'iscritto sia comproprietario di un appartamento, per l'acquisto delle residue quote di proprietà da soggetti estranei al proprio nucleo familiare.

Definizione di nucleo familiare per la valutazione dei requisiti di accesso al mutuo agevolato INPS

Si considerano componenti del nucleo familiare: il coniuge non separato legalmente, i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento, nonché i genitori conviventi di entrambi i coniugi. Lo stato di convivenza e la residenza devono sussistere da almeno un anno rispetto alla data della domanda.

Cointestazione del mutuo agevolato INPS

È possibile cointestare l'atto di mutuo soltanto in presenza di coniugi entrambi in possesso dei requisiti soggettivi.

Nei casi in cui uno solo dei coniugi è in possesso dei requisiti richiesti, l'atto di compravendita dell'abitazione potrà essere intestato ad entrambi i coniugi solo se in regime di comunione dei beni; in tal caso il coniuge non in possesso dei requisiti soggettivi interverrà all'atto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Qualora invece viga tra i coniugi il regime di separazione dei beni, l'immobile oggetto della compravendita dovrà essere intestato esclusivamente al coniuge in possesso dei requisiti soggettivi.

Importo erogabile per il mutuo agevolato INPS

L'importo massimo erogabile non può superare in nessun caso, tenuto conto anche delle eventuali pertinenze dell'abitazione, il limite di euro 300 mila con riferimento al nucleo familiare.

Questo limite massimo si applica anche se nel nucleo familiare la domanda è presentata dai coniugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria per l'acquisto della medesima unità immobiliare.

Inoltre, l'importo erogabile non può superare il 100% del valore di perizia dell'immobile.

A tale importo può essere aggiunto, a richiesta dell'iscritto e allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 5 mila euro per le spese. L'importo totale erogabile non può, comunque, superare il limite massimo di 300 mila euro.

Il prezzo di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita non può essere inferiore all'importo del mutuo concesso, al netto delle eventuali spese finanziate ai sensi del comma precedente.

L'importo delle rate da pagare annualmente non può superare la metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF o dall'ultimo CUD, qualora trattasi di soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durata del mutuo agevolato INPS e tassi di interesse

La durata dei piani di ammortamento dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. Il rimborso avviene in rate semestrali, costanti e posticipate, in funzione del tasso di interesse determinato dall'INPS.

I tassi sono stabiliti con determinazione del Presidente dell'Inps Gestione ex Inpdap. Attualmente, essi risultano fissati nelle seguenti misure:

  • mutui a tasso fisso: tasso di interesse del 3,75% per l’intera durata del mutuo;
  • mutui a tasso variabile: tasso del 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.

Spese per l'erogazione del mutuo agevolato INPS

Sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione. Le spese di amministrazione sono stabilite con determinazione del Presidente dell'INPS Gestione ex Inpdap. Attualmente esse sono state fissate nella misura dello 0,50% dell'importo mutuato.

Sono a carico del richiedente le spese per gli onorari professionali dei tecnici incaricati secondo le norme predisposte per le perizie tecnico-estimative, le spese di iscrizione ipotecaria e le spese per l'onorario corrisposto al notaio, ivi comprese le spese di registrazione e copia degli atti, nonché il costo dell'assicurazione.

Polizza assicurativa a garanzia del mutuo agevolato INPS

A garanzia del mutuo, l'iscritto deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di €. 1.000.000. Tale polizza deve coprire altresì i rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'INPS limitatamente al residuo debito, a prima richiesta e senza eccezioni.

Il valore dell'immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello di perizia.

La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, per tutta la durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell'ammortamento. Nell'eventualità da ultimo contemplata l'iscritto è tenuto a produrre i successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto.

L'iscritto è tenuto a comunicare all'INPS l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso dal contratto di assicurazione ed è altresì tenuto, pena la risoluzione del contratto di mutuo, ad effettuare il rinnovo del contratto di assicurazione, presso la stessa o altra compagnia di assicurazione, alle condizioni economiche ritenute più vantaggiose.

18 Gennaio 2013 · Ludmilla Karadzic


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