Multa con lo sconto del 30% per pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale

Il provvedimento riguarda tutte le multe per violazioni del C.d.S. accertate o notificate a partire dal 21 agosto 2013, ad esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo. Ci riferiamo, all'abuso di alcol durante la guida (anche se il tasso alcolemico è compreso tra 0.5 e non superiore a 0.8 g/l).

Dello sconto del 30% sull'importo della sanzione può fruire chi effettua il pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

Il beneficio viene concesso anche ai "recidivi" con qualche punto in meno sulla patente.

Nell'ipotesi di contestazione immediata, il conducente colto in flagrante, se ha proprio fretta di saldare il conto, può chiedere la notifica immediata della contravvenzione, e provvedere dunque al pagamento in misura ridotta entro cinque giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. Addirittura, se la pattuglia che ha accertato l'infrazione viaggia con autovettura di servizio attrezzata con POS a bordo, l'oblazione potrà essere effettuata anche con Bancomat o carta di credito. Come dire, cotta (la multa) e mangiata ...

In teoria anche nel caso di preavviso di accertamento (il famigerato foglietto lasciato sul parabrezza del veicolo) il destinatario della sanzione, al fine di evitare sempre possibili patologie ansiogene, potrà portarsi presso il competente comando di polizia implorando la notifica "per vie brevi" della sanzione. E quindi ottemperare al pagamento entro i fatidici cinque giorni. Se non soggetto ad attacchi di panico, invece, il multato potrà attendere tranquillamente a casa la notifica del verbale.

Lasciando da parte il sarcasmo, sicuramente fuori luogo (di questo mi scuso), va precisato che nelle circostanze appena citate di contestazione immediata e/o di preavviso di accertamento, il comportamento "virtuoso" del trasgressore sorpreso "con le mani ancora sporche di marmellata" che, pentito, chiede la notifica del verbale "seduta stante", viene premiato con l'abbuono ulteriore delle spese di notifica, sulle quali, sia chiaro, non si applica lo sconto del 30%, riservato al solo importo della sanzione.

Quindi, si rassegnino a dover corrispondere comunque le spese di notifica (forse sotto questo aspetto la legge presenta profili di incostituzionalità) gli "abitué" delle multe da autovelox, tutor e marchingegni vari. Ma anche coloro che risultano vittime della prassi della contestazione differita (l'abusata impossibilità di raggiungere il veicolo o di fermarlo a causa del traffico intenso) per le infrazioni più banali che pure prevederebbero la contestazione immediata, quali il passaggio con rosso, l'occupazione delle corsie preferenziali riservate, l'uso del cellulare durante la guida.

Appare perfino superfluo aggiungere che qualora si effettui il pagamento in misura insufficiente (anche di pochi centesimi) rispetto all'importo dovuto, si perde il beneficio allo sconto (la multa risulta comunque non pagata). E, quindi, attenti agli arrotondamenti (per sicurezza calcolateli in eccesso) ed astenetevi rigorosamente dall'applicare la riduzione del 30% alle spese di notifica.

E' altresì pacifico che, una volta effettuato il pagamento della sanzione entro i cinque giorni, non sarà più possibile presentare al Giudice di pace o al Prefetto istanza di annullamento.

Di seguito, alcuni esempi di importi, scontati per pagamento entro cinque giorni, in relazione alle sanzioni che più impattano sulla sicurezza:

  • articolo 172 del CdS nell'ipotesi del mancato uso dei seggiolini per bambini » da 80 a 56 euro;
  • articolo 186 bis comma 2, che per i neopatentati nei primi 3 anni, i minori di 21 anni e i professionisti dell'autotrasporto cose e persone, stabilisce il valore zero assoluto di alcol alla guida (dunque multa anche se il tasso alcolemico è inferiore a 0.5 g/l) » da 163 a 114 euro;/li>
  • mancanza delle luci nel veicolo (articolo153) » da 96 a 29 euro circa;
  • circolazione senza catene o pneumatici da neve fuori dai centri urbani » da 84 a 59 euro circa ;

Per quel che riguarda la sicurezza stradale, l'Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) ritiene che la riduzione della sanzione, prevista anche per i veicoli privi di assicurazione RC auto, pone un serio problema. Infatti, assicurando il veicolo nei successivi 15 giorni alla scadenza del periodo di tolleranza (data riportata sul contrassegno più altri 15 giorni) pagherà una sanzione di appena 147 euro, a fronte degli originari 210 circa.

Concludiamo rilevando che la multa per divieto di sosta, con oblazione entro 5 giorni, costerà 28.70 euro. In alcune circostanze, converrà ancora cercarsi un parcheggio a pagamento?

20 Agosto 2013 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Multa con lo sconto del 30% per pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale”

  1. Ornella De Bellis ha detto:

    Lo sconto si applica solo alla sanzione e non alle spese “accessorie”, come quelle di notifica, e bisognerà quindi essere attenti e precisi nel calcolare l’importo scontato, pena un pagamento non valido.

    Un esempio pratico: a Roma, un divieto di sosta, costa quando arriva a casa 54,88 euro, 41 di sanzione e 13.88 di spese di notifica. Lo sconto si applica però solo ai 41 euro della sanzione, e non agli altri 13 e rotti. Se si paga nei primi 5 giorni dalla notifica i 41 euro diventano quindi 28,7, cui vanno sommati gli altri 13.88, per un totale di 42,58. Differenza importante perché, nel caso in cui ci si dimenticasse di questo particolare, e si riducesse del 30% il totale comprensivo delle spese di notifica, questo si tradurrebbe in un pagamento non corretto che genererebbe altre sanzioni future.

  2. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Per Federconsumatori bisogna «operare una fondamentale distinzione tra le trasgressioni che non incidono sulla sicurezza altrui, come soste vietate, ingressi in zona ztl, circolazione in corsie riservate ecc., e le violazioni che invece mettono a rischio l’incolumità di terzi, come l’eccesso di velocità o il sorpasso azzardato: per le sanzioni relative a queste ultime trasgressioni – spiegano – siamo decisamente contrari allo sconto, che potrebbe diminuire la deterrenza delle multe stesse».

    Inoltre – prosegue i consumatori – temiamo che questi sconti possano produrre e incrementare un malcostume che abbiamo già più volte denunciato. Molti Comuni – secondo i consumatori – «hanno teso, e a maggior ragione oggi potrebbero tendere, veri e propri agguati per aumentare il numero delle multe e, in presenza del relativo sconto, incrementare le entrate al fine di risanare i propri dissestati bilanci».

    «Naturalmente – concludono – vigileremo sul comportamento delle autorità comunali, affinché non si verifichino dinamiche che possano danneggiare i cittadini».

  3. Ornella De Bellis ha detto:

    In caso di verbale di notificazione a domicilio (tutte le sanzioni non pagate con verbale di contestazione o con accertamento di infrazione oppure per quelle violazioni accertate tramite dispositivi elettronici e telecamere), la notifica conterrà un’informativa che indica al cittadino la possibilità’ di ridurre la sanzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni. Sarà, infatti, allegato un bollettino prestampato solo in parte, dove il cittadino indicherà la somma ridotta del 30%, cui è necessario aggiungere quanto dovuto per le spese di notifica e accertamento.

  4. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Con la pubblicazione del cosiddetto Decreto del Fare del governo Letta in Gazzetta Ufficiale entreranno in vigore dal 21 Agosto alcune modifiche nel pagamento delle multe, che consentiranno ai cittadini italiani di usufruire di uno sconto del 30% se saldate entro cinque giorni dalla notifica dell’infrazione.

    La normativa del Decreto del Fare punta molto allo snellimento delle pratiche burocratiche che sino ad oggi ingolfavano i pagamenti delle sanzioni amministrative presso i Comuni: la speranza è che lo sconto invogli a sveltire il saldo delle contravvenzioni in modo da garantire un’entrata immediata alle casse dei Comuni, senza attendere i ricorsi ai Giudici di Pace o le cartelle esattoriali di riscossione per mancati pagamenti che rallentavano le pratiche. Lo sconto del 30% sula sanzione pecuniaria, al netto delle spese di notifica per posta, sarà usufruibile fino a 5 giorni dopo la ricevuta della notifica: per il saldo sarà possibile recarsi presso i soliti canali di pagamento quali Poste, banche e ricevitorie Sisal. In caso di contestazione immediata e se la pattuglia su strada è munita di Pos collegato, la novità è che sarà possibile pagare anche con la carta di credito nel momento esatto della notifica dell’infrazione.

    Non tutte le multe, però saranno passabili di sconto: nel caso delle infrazioni che prevedono una pena accessoria come la sospensione della patente o il sequestro del veicolo, ad esempio la guida in stato di ebbrezza per la quale si applicano le leggi del codice penale, non verrà applicato lo sconto. In generale potrà essere decurtate del 30% nel pagamento la maggior parte delle infrazioni considerate minori, quali il superamento del limite di velocità fino a 10 km/h, il malfunzionamento delle luci del veicolo, la circolazione senza catene a bordo o pneumatici da neve dentro e fuori dei centri urbani o la mancata osservazione delle segnalazioni di un agente. Malgrado il passato inasprimento delle sanzioni anche con l’introduzione della patente a punti, verranno considerate passabili di sconto anche quelle multe dovute al mancato uso della cintura di sicurezza o all’uso del cellulare alla guida.

    Proprio per questi motivi di sicurezza stradale l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, si è fatta portavoce di alcune perplessità legate alla possibilità che i cittadini preferiscano subire una multa e usufruire dello sconto poiché più conveniente rispetto, ad esempio, alla manutenzione dell’auto con le luci di posizione; il rischio concreto è che la probabilità di venire colti in flagranza di reato sia talmente minima da preferire incappare in una contravvenzione una volta ogni tanto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!