Multe » Quelle elevate con vecchi autovelox sono nulle
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Una circolare del Ministero dei Trasporti chiarisce che gli apparecchi per il rilevamento della velocità, gli autovelox, che sono diventati obsoleti devono essere rottamati: nulle, quindi, tutte le multe elevate con questi strumenti.
La municipale, la polizia stradale o chi per loro, non può utilizzare i vecchi mezzi autovelox con licenza revocata e, in ogni caso, dopo 20 anni dalla loro approvazione, i sistemi elettronici per il controllo della velocità non possono più essere commercializzati, a meno che non intervenga una proroga dal Ministero dei Trasporti.
Pertanto, se l’autovelox è da rottamare, tutte le multe elevate con quel dispositivo sono automaticamente nulle.
Sono queste le disposizioni dettate dalla circolare del Ministero dei Trasporti, protocollo 300/a/9363/13/144/5/20/5, del 13 dicembre 2013
Autovelox obsoleto? Multe nulle
Uno dei motivi più frequenti fatti valere dagli automobilisti nei ricorsi contro le multe elevate da dispositivi elettronici, appunto, è la corretta funzionalità dell'autovelox.
Ma capita, spesso, che la Cassazione rifiuti le contestazioni sollevate dai cittadini, precisando che non esiste alcun obbligo di taratura annuale degli autovelox.
Ora però il Ministero ha chiarito quando un autovelox debba essere rottamato.
Innanzitutto gli apparecchi, per essere utilizzati, devono essere conformi al modello preventivamente approvato dal ministero dei trasporti. Tale conformità va certificata dallo stesso Ministero, con l’omologazione. La mancata certificazione dell'apparecchio comporta, come accennato, l'illegittima delle multe.
Inoltre, dal 1° giugno 1998 non possono più essere utilizzati i dispositivi approvati prima del 1° gennaio 1981, salvo eventuale proroga da rilasciare per ciascun singolo dispositivo, previa nuova omologazione.
In pratica, se non è intervenuta un nuova licenza, questi vecchi apparecchi non possono più scattare foto e servire per sanzionare i conducenti. Né possono essere più commercializzati e utilizzati.
Pertanto, nel caso in cui sia stata elevata una multa con uno di questi vecchi apparecchi, l’automobilista potrebbe eccepire la mancata proroga, scaricando così sull'amministrazione l’onere di dimostrare il contrario.
Per tutti i dispositivi più recenti, omologati dopo il 1° gennaio 1981, attenzione al decorso dei 20 anni. Specifica infatti il ministero che dopo la scadenza della licenza, i dispositivi non possono più essere commercializzati, ma solo utilizzati dagli organi di polizia, salvo revoca dell'approvazione.
Per tutti gli altri sistemi occorre verificare attentamente i singoli decreti di approvazione.
Per esempio, conclude la circolare, il sistema autovelox, modello 104/C2 richiede una verifica periodica annuale a prescindere dall'impiego automatico o manuale dello strumento.'
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