Multe nell’Unione europea – al via lo scambio di informazioni transfrontaliero finalizzato a rendere effettiva l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni più gravi

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione europea. L'Unione europea attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate, spesso le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non sono applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa.

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, è necessario utilizzare un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

La direttiva UE 2015/413 del parlamento europeo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 marzo 2015) mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato membro d'immatricolazione.

L'obiettivo è garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

In particolare, la direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: eccesso di velocità; mancato uso della cintura di sicurezza; mancato arresto davanti a un semaforo rosso; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; mancato uso del casco protettivo; circolazione su una corsia vietata; uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Ogni Stato membro designerà un punto di contatto nazionale e autorizzerà i punti di contatto degli altri stati membri ad accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di procedere a ricerche automatizzate sui dati relativi ai veicoli, ai proprietari o agli intestatari.

17 Marzo 2015 · Giuseppe Pennuto


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18 risposte a “Multe nell’Unione europea – al via lo scambio di informazioni transfrontaliero finalizzato a rendere effettiva l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni più gravi”

  1. In effetti il punto cruciale è proprio quello. Secondo lei sarebbe possibile (è una situazione probabile) rinegoziare il credito con un importo piu’ basso di quanto richiesto?

  2. Ho ricevuto qualche settimana fa un secondo sollecito, in lettera semplice che invitava al pagamento, qualora non lo avessi gia’ fatto, della somma senza aggravio di interessi.

    L’unica differenza rispetto al primo sollecito é la nota in caso di mancato pagamento, dove indica che il loro cliente provvederà a riscattare il credito nelle sedi più opportune.

    La volta scorsa, invece, faceva riferimento ad una riserva da parte del cliente al recupero del credito.

    • E’ evidente che il creditore persegue una soluzione stragiudiziale al contenzioso. Il problema , tuttavia, resta ancora quello già enunciato: a fronte di un comportamento del debitore che continua ad ignorare gli inviti bonari, il creditore adirà la via giudiziale alla riscossione coattiva o desisterà?

      Ah, saperlo …

  3. Secondo lei c’e’ margine per una contrattazione e se è il momento giusto o conviene aspettare ?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Io, personalmente, attenderei gli eventi. Ma, si tratta di un creditore straniero e non ho esperienze sufficienti per poter individuare un profilo comportamentale statisticamente probabile: il rischio conseguente è quello di trovarsi, di punto in bianco, a dover fare i conti con un decreto ingiuntivo europeo. Con l’aggravio di spese che un tale evento può comportare.

  4. Le prossime mosse della società di recupero crediti potrebbero essere più di una?

    – ulteriore comunicazione tramite lettera semplice e/o raccomandata dove evidenzia le spese legali e/o eventuali interessi
    – tentativo tramite telefonata (ha il mio numero) ad estinguere il debito
    – avvio di procedura legale per recuperare il credito.

    Nell’ultimo caso, avrei già la notifica del tribunale con il computo delle spese legali e relativi interessi?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Ottima sintesi delle possibili opzioni per la società di recupero crediti. Chiaro anche che un eventuale decreto ingiuntivo europeo riporterà il computo delle spese legali e degli interessi di mora.

  5. Riprendo questo tema perché lunedì scorso ho ricevuto da Creditreform un sollecito in lettera semplice che mi invia a pagare l’importo senza alcun aggravio di spese. Diversamente il loro cliente (il cantone dei Grigioni) potrà riservarsi di tutelare le proprie ragioni nelle sedi più opportune con aggravio di spese ed interessi.

    Il fatto che abbiano inviato una lettera semplice dopo la raccomandata ad inizio Aprile, vuol dire che stanno allentando la “morsa” oppure e’ normale prassi?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La formale pretesa del credito va reclamata, da parte del cantone svizzero, con la legale notifica al presunto debitore, almeno attraverso una comunicazione, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento che, di norma, cita le eventuali spese cui il debitore andrebbe incontro nel caso di contenzioso giudiziale.

      La società di recupero crediti (Creditreform), a cui viene affidata la riscossione coattiva e la cui ricompensa per l’attività svolta è solitamente commisurata ad una quota percentuale delle somme effettivamente incamerate, tende, naturalmente, a limitare le spese non riconducibili ad introiti certi e prova a motivare il debitore.

      Il quadro, pur evidenziando la sfiducia della società di recupero crediti in un possibile adempimento del debitore conseguente ad una intimazione scritta e alla possibilità di evitare aggravi, lascia inalterate le possibilità di azione del creditore a fronte di un fallimento del tentativo di componimento stragiudiziale del contenzioso.

  6. Antonio Renato ha detto:

    Quindi, essendo io proprietario dell’auto sulla quale ho avuto la multa (ho dovuto dichiararlo alla polizia cantonale), la società di recupero crediti avrebbe un elemento certo su cui aggrapparsi per richiedere l’ingiunzione e quindi la riscossione coattiva.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Chiedere un decreto ingiuntivo per riscuotere coattivamente il credito vantato fidando esclusivamente sul pignoramento e la vendita all’asta di un veicolo usato è un azzardo: sia per lo scarso valore che potrebbe ricavarsi con la vendita giudiziale del veicolo (l’asta potrebbe anche andare deserta e comunque la procedura ha un suo costo che il creditore deve anticipare), sia perché dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo e prima del pignoramento, nel lasso di tempo riservato ai termini di opposizione, il debitore potrebbe vendere il bene con estrema facilità.

  7. Antonio Renato ha detto:

    Il prossimo passo, da parte della società di recupero crediti, se non pago, sarà quello di inviarmi un altra raccomandata con i costi aggravati di interessi? o meglio, se continuo ad ignorare le loro richieste, se chiedono la riscossione in via giudiziale, sono costretto a pagare anche le loro spese legali?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se il debitore non procede al pagamento di quanto preteso, nella eventuale richiesta di decreto ingiuntivo il creditore include sempre anche gli interessi di mora (dovuti per il ritardato pagamento) e le spese legali inerenti l’avvio della fase di riscossione coattiva.

      Il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal giudice non tanto per contestare l’esistenza del debito, quanto anche solo per ottenere una diversa, più corretta e meno esosa quantificazione degli interessi e delle spese legali portate dal decreto ingiuntivo.

  8. Antonio Renato ha detto:

    Avrei intenzione di chiamare la società di recupero crediti per concordare una somma differente da quella richiesta, che mi sembra eccessiva per il sol fatto di richiedere spese amministrative superiori alla infrazione.

    Forse, con il senno di poi, ho sbagliato a ritirare la raccomandata.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non ritirando la raccomandata la notifica si sarebbe comunque perfezionata, con la sola differenza che lei, adesso, non conoscerebbe i contenuti della questione e non potrebbe neanche adottare una decisione consapevole sul da farsi.

      E’ sconsigliabile, per il debitore, proporre sin da subito una soluzione stragiudiziale a saldo stralcio (sconto sull’originario importo): la società di recupero crediti ne trarrebbe la convinzione che il debitore è aggredibile redditualmente e/o patrimonialmente ed ha interesse a chiudere, negando la riduzione e pretendendo l’intero.

      Conviene attendere che passi un po’ di tempo e magari che la contattino in seconda battuta. Si tratta, in sostanza, di una partita a poker in cui i giocatori possono anche scegliere il bluff.

  9. Antonio Renato ha detto:

    Ho preso una multa per eccesso di velocità ad agosto 2015 nel cantone dei grigioni, in svizzera per un totale di 881 Franchi di cui circa 500 di spese amministrative (superamento di 21 km / ora in extra urbano)

    Dopo notifica via raccomandata della multa da parte della polizia cantonale, mi sono arrivate 3 lettere ordinarie da parte di una società di recupero crediti Svizzera (CrediForm).

    Adesso ho ricevuto raccomandata di pagamento da parte della stessa società con sede in Italia (Modena).

    La società mi inviata a pagare l’importo della multa (comprese le spese amministrative originarie) in via extragiudiziale .

    Hanno potere di eseguire un decreto ingiuntivo? Posso ignorare la cosa?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Mi sembra eccessivo aspettarsi una risposta che le dia la sicurezza di poter ignorare la cosa.

      E’ certo che la Svizzera non appartiene all’Unione Europea e che dunque la sua amministrazione pubblica non potrà giovarsi degli accordi finalizzati al recupero delle sanzioni comminate per le infrazioni più gravi, qual è certamente quella relativa al superamento dei limiti di velocità.

      E’ sicuro che per passare alla fase giudiziale finalizzata alla riscossione coattiva di quanto sanzionato (decreto ingiuntivo, precetto e successivo pignoramento) il creditore dovrà farsi carico di spese legali rilevanti (rispetto alla somma in gioco) e dovrà altresì affrontare, preliminarmente, costi per l’accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, onde evitare che il pignoramento risulti poi infruttuoso (della serie cornuto e mazziato).

      Molto probabilmente, gli effetti negativi del debito non saldato si limiteranno ai contatti che la società di recupero a cui è stato affidata la riscossione coattiva della sanzione tenterà di stabilire con lei, debitore inadempiente, attraverso comunicazioni formali scritte, chiamate telefoniche indesiderate (anche presso vicini, parenti e datori di lavoro come talvolta capita) e visite domiciliari non concordate.

      Nel conto, va inserita anche la possibilità che il creditore si affidi al giudice nazionale tramite uno studio legale italiano giusto per una questione di immagine (del tipo colpirne uno per educarne cento).

      Su queste basi, ciascuno potrà valutare la propria propensione al rischio e decidere se pagare o ignorare, almeno per il momento, la cosa.

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