Multe stradali: hanno una scadenza? » Ecco tutto ciò che l’automobilista deve sapere su decadenza e prescrizione

Multe stradali: hanno una scadenza? » Ecco tutto ciò che l'automobilista deve sapere su decadenza e prescrizione

In tema di multe stradali, o contravvenzioni, quando le stesse vanno in scadenza, o per meglio dire in prescrizione? Ecco tutte le informazioni necessarie all'automobilista.

Come noto, anche le multe sono soggette ad una "scadenza" ossia ad un termine di prescrizione, entro il quale deve essere avanzata richiesta formale di pagamento da parte del creditore.

Secondo l'articolo 209 del Codice della strada la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, numero 689, norma che specifica che il diritto alla riscossione delle multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è commessa l'infrazione e viene interrotto ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, anche attraverso una semplice raccomandata, come ad esempio in caso di notifica del verbale o della cartella esattoriale.

In queste situazioni il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere nuovamente nella sua interezza.

La Legge finanziaria del 2008 ha integrato la normativa in tema di prescrizione delle multe affermando che a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

La norma, la cui portata è limitata alle sole somme di spettanza comunale, non incide sul termine di prescrizione delle multe che resta di 5 anni, ma impone un onere di notificazione della cartella esattoriale emessa dal concessionario incaricato dal Comune.

Di norma la multa viene contestata immediatamente, ma il Codice della strada prevede situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria, precisando che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o ad altri soggetti previsti dallo stesso codice all'articolo 196.

Se la multa non è regolamente notificata, l'obbligo di pagarla si estingue, ma se la procedura è si è svolta correttamente e non sopraggiunge il pagamento della sanzione, il comune potrà proporre ulteriori atti di ingiunzione al pagamento e incaricare un agente di riscossione per le relative somme.

La modifica del 2008 si limita a precisare che il termine di prescrizione, non delle sanzioni amministrative, ma della cartella esattoriale del concessionario del servizio di riscossione incaricato dal comune ammonta a due anni decorrenti dall'avvenuta consegna del ruolo da parte dell'Ente titolare del credito.

Ma cerchiamo di parlare in termini più semplici.

Tutto sulla prescrizione e decadenza delle multe stradali

Ecco quali sono le cose fondamentali da conoscere, per l'automobilista, sulla prescrizione e decadenza delle multe stradali.

Sicuramente parlare di scadenza di una multa è una questione piuttosto generica e, da un punto di vista legale, anche impropria.

Infatti, le multe non scadono, ma scade, o meglio, si prescrive, il diritto dell’amministrazione a chiedere i soldi al responsabile dell’infrazione e/o al proprietario dell’auto.

Di fatto, comunque, si realizza in entrambe le ipotesi la liberazione dall’obbligo di dover pagare l’odiata contravvenzione.

Le multe per violazioni al codice della strada devono essere notificate e riscosse entro termini ben precisi, altrimenti il Comune (o il diverso soggetto che le ha emesse) perde il diritto di pretenderne il pagamento.

In generale, sono due i termini che si applicano alle multe.

Questi due diversi termini possono convivere sulla stessa multa, nel senso che il Comune deve rispettarli entrambi, se non vuole perdere il diritto di riscuotere la somma.

Si tratta del termine di decadenza di 90 giorni e del termine di prescrizione di 5 anni.

Che differenza c'è tra i due?

Mentre la decadenza è un termine che deve essere rispettato una sola volta, la prescrizione è sempre in agguato, nel senso che, quando eserciti il diritto sottoposto a prescrizione, questo termine non viene cancellato, ma semplicemente ricomincia daccapo e quindi devi stare attento a rispettarlo nuovamente la prossima volta.

Le cartelle esattoriali originate da multe sono sempre soggette a prescrizione.

Il termine di decadenza di 90 giorni, invece, si applica solo quando la multa deve essere notificata.

Dunque, quando la violazione non è immediatamente contestata al trasgressore) la multa deve essere notificata al proprietario entro 90 giorni dall'accertamento e si tratta di un termine di decadenza, che si applica una sola volta.

Cioè se è rispettato, può essere “dimenticato”.

Quindi per sapere se il termine di decadenza è stato rispettato, dobbiamo contare 90 giorni a partire dalla data di accertamento, che non sempre coincide con la data della violazione, ma spesso è successiva.

Invece, alle cartelle esattoriali originate da multe si applica sempre il termine di prescrizione di 5 anni.

In altre parole ci deve essere uno spazio vuoto di 5 anni durante i quali l’Agente della riscossione non deve aver compiuto alcuna attività (fermo auto, sollecito di pagamento, pignoramento).

Se tale termine scorre, la cartella si prescrive definitivamente e nulla il contribuente deve più pagare.

Se, invece, entro tale termine arriva un sollecito di pagamento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo.

Il disguido sulla prescrizione delle cartelle esattoriali originate da multe in due anni

Veniamo a capo del disguido sulla prescrizione delle cartelle esattoriali originate da multe in due anni.

In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 numero 689 si legge che Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritenere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo.

Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

7 Febbraio 2017 · Giuseppe Pennuto


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