Multe per infrazioni semaforiche con apparecchi automatici » Tutto ciò che devi conoscere

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Multe per infrazioni semaforiche con apparecchi automatici » Tutto ciò che devi conoscere

Multe semaforiche automatiche: ultimamente c'è molta incertezza su un argomento, molto sentito dagli automobilisti italiani. Nel prosieguo dell'articolo, quindi, cercheremo di fare chiarezza provando a rendere consapevole il cittadino delle regole e delle effettive possibilità di contestare le multe, qualora siano ritenute ingiuste.

Cominciamo dalla normativa vigente.

Le disposizioni legislative sulle multe semaforiche automatiche

Il primo riferimento normativo e' quello dell'articolo 41 del codice della strada, che regolamenta il il passaggio dei veicoli ai semafori.

L'articolo appena citato, infatti, al comma 9, chiarisce che, durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

Al comma 10, invece, è spiegato che durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

Infine, al comma 11, è chiarito che durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

Per quanto riguarda l'infrazione e la conseguente multa, invece, a fare luce sulla questione è, invece, l'articolo 146 del Cds, che, al comma 3, recita: Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613.

Sulla spinosa questione della contestazione immediata da parte degli agenti il discorso è molto simile ad altri casi dove la maggioranza delle rilevazioni e' automatica, come gli autovelox.

In questi casi vige sempre il principio generale per cui quando possibile la contestazione dev'essere immediata, con il fermo del conducente e la notifica del verbale istantanea.

Ma è anche vero che il codice della strada prevede, all'articolo 201 e sempre in termini generali, la possibilità di contestare l'infrazione successivamente nei casi in cui non sia possibile farlo subito, con invio successivo del verbale a casa dove dev'essere riportata la motivazione del mancato fermo.

E proprio l'attraversamento del semaforo col rosso e' stato inserito tra quei casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria.

Altre fattispecie nelle quali non è obbligatorio fermare il conducente di un veicolo sono:

  • l sorpasso vietato;
  • l'assenza del conducente;
  • l'utilizzo di apparecchiature a rilevamento automatico debitamente omologate: sul verbale e' sufficiente sia riportata una dicitura che faccia riferimento al codice della strada articolo 201 comma 1 bis (lettera b nel caso di passaggio con semaforo rosso).

Per quanto riguarda il passaggio col rosso, inoltre, allo stesso e' disposto che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate la presenza degli organi di polizia non e' neanche necessaria.

Omologazione degli apparecchi per il rilevamento automatico del passaggio con semaforo rosso

Anche nel caso di apparecchiature per la rilevazione del passaggio col rosso, come per gli autovelox, i dispositivi eventualmente utilizzati devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti.

A seguito della riforma del codice della strada del 2003 è stata introdotta l'omologazione degli apparecchi a rilevamento automatico, i quali attualmente sono praticamente tutti omologati per la rilevazione senza la presenza degli agenti, con specifiche regole di installazione ed uso.

In linea generale e' previsto l'obbligo:

  • di installare l'apparecchio in posizione fissa e protetta,
  • di installare l'apparecchio in modo non oscurabile
  • di installare l'apparecchio in maniera non manomettibile
  • di produrre documentazione fotografica dove sia visibile il semaforo con lo scatto di due immagini, una all'atto di superamento della linea di arresto e una successiva, quando il veicolo si trova al centro dell'intersezione.
  • di inserire sula fotografia almeno la localita' dell'infrazione, la data e l'ora.

A differenza di quanto vale per gli autovelox, invece, non vi è obbligo di segnalazione della presenza dell'apparecchio.

Comunque forniamo un elenco di tutte le apparecchiature da cui scaturiscono le multe:

  • T RED
  • T RED Speed
  • Vista RED
  • Photored F17A
  • Photored F17D
  • Velocar Red&Speed
  • Traffistar SR 520
  • L'Autostop k20
  • il Traffiphot III G
  • L'Italian Red Speed TM

Per quanto riguarda la taratura, il Ministero dei Trasporti, precisa, come per gli autovelox, che non e' necessaria alcuna taratura perché non si tratta di strumenti di misura che ricadono nella disciplina della legge istitutiva del servizio nazionale di taratura.

Dello stesso parere la Cassazione, che ha analizzato la questione nella sentenza 19775/2009.

Tuttavia, il manuale tecnico degli apparecchi può prevedere controlli periodici obbligatori sulla funzionalità, ripresi poi nel decreto di omologazione.

Non ci risulta in ogni caso alcun obbligo di riportare sul verbale della multa la periodicità e gli esiti di tali controlli.

Ma vediamo cosa dice consolidata giurisprudenza.

Cosa dice la giurisprudenza sulle infrazioni semaforiche?

La Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione della contestazione immediata con alcune sentenze, la 8465/2006, la 7388/2009 e la 23084/2009, che hanno argomentato sull'opportunità della presenza dei vigili e del fermo dell'auto nel caso di passaggio col rosso.

I casi trattati erano, rispettivamente, del 2002, 2003 e 2004, date che precedevano l'emanazione dei decreti di omologazione emanati a seguito della riforma del 2003.

Per essi, quindi, erano applicabili la vecchie disposizioni che, effettivamente, non contemplavano chiarimenti riguardo alla deroga dell'obbligo di fermo e soprattutto riguardo alla presenza del vigile.

Piu' precisamente, le tre sentenze si basano principalmente sul fatto che, all'epoca, la disposizione che prevedeva il fermo come NON necessario nel caso di passaggio col rosso fosse contenuta in un semplice decreto di regolamentazione del codice della strada.

Dopo la riforma del 2003, invece, questa disposizione era stata introdotta direttamente nel codice della strada, unitamente al comma che prevede espressamente che gli strumenti automatici possano essere utilizzati senza la presenza degli agenti.

L'unico principio che emerge dalle pronunce citate e che può essere semmai utilizzato nelle contestazioni è quello per cui la rilevazione automatica si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile può evitare.

Bisogna, però, osservare che un'asserzione del genere, da sola, potrebbe non risultare sufficiente soprattutto relativamente alle prove in mano agli agenti.

Naturalmente tutto dipende dal caso specifico e dagli elementi in mano al soggetto che intende opporsi.

Una contestazione valida per tutti non esiste, come nella maggioranza dei casi che coinvolgono le multe stradali.

Un verdetto che, invece, offre spunto interessante, per quanto riguarda le contestazioni alle multe, e' la 24248/2009.

La pronuncia emanata punta il dito sul fatto che il codice della strada, nel prevedere la non necessarietà del fermo, parla di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, tagliando fuori dalle nuove disposizioni introdotte del 2003 tutti i casi in cui il semaforo non sia posto ad un incrocio di strade.

A parere degli Ermellini, quindi, in questi casi valgono le regole generali secondo cui il fermo deve avvenire, quando possibile, e l'eventuale impossibilità deve essere riportata in modo chiaro sul verbale, e ovviamente valutata caso per caso).

Concludendo, il Ministero dei Trasporti, con la nota 67906/07, aveva ribadito che per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi e' obbligo di contestazione immediata dell'infrazione.

3 Aprile 2014 · Gennaro Andele


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