Tutto sulle multe stradali » dalla notifica del verbale alla cartella esattoriale

Tutto sulle multe stradali » dalla notifica del verbale alla cartella esattoriale

Nell'articolo che segue, vogliamo proporvi una completa ed esaustiva guida riguardante tutto ciò che riguarda il mondo delle famigerate multe stradali: un viaggio partendo dalla notifica del verbale fino all'arrivo della cartella esattoriale.

Quando si violano le regole prescritte dal Codice della Strada, il trasgressore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è prevista dallo stesso Codice e varia a seconda di molti fattori, dalla gravità della sanzione, alla recidività (ossia la ricaduta nella stessa infrazione) ecc.

Queste sanzioni vengono comunemente chiamate "multe".

Alla multa può essere abbinata una sanzione accessoria quale, ad esempio, la sospensione della patente.

Il Codice della Strada ci dice anche quali sono i soggetti abilitati a fare multe, che cosa devono contenere le multe e come queste devono essere portate a conoscenza del trasgressore.

Vediamo di approfondire la questione nel prosieguo dell'articolo.

Le informazioni indispensabili sulla notifica delle multe

Per prima cosa, vogliamo approfondire le modalita' di contestazione e notificazione dei verbali delle multe, nonchè le caratteristiche salienti degli stessi.

I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:

  • in via principale la polizia stradale;
  • la polizia di stato;
  • l'arma dei carabinieri;
  • la guardia di finanza;
  • la polizia provinciale nel suo ambito;
  • la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
  • funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
  • la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;

In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.

Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da varie sentenze di Cassazione, la n.18186/2006, la n.16777/2007 e la n.5621/2009.

In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso.

I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare, dipendente del comune o della societa' di parcheggio, dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto.

Cio' puo' essere fatto sia riferendosi al comma dell'art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.

E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo' essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 art.68).

Il verbale e la contestazione immediata

Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notificazione delle sanzioni.

La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere

  • data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;
  • generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
  • indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
  • tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
  • citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
  • eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;
  • somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo' essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo' eventualmente essere usato (solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);
  • le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
  • gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;
  • le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
  • firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
  • nominativo e firma degli agenti accertatori.

L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l'art.2700 del codice civile).

Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale.

In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente).

Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.

Cio' per quanto sancito dal'art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione n. 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.

Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).

In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.

In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

Quando ci sono vizi nel verbale

Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e puo' essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:

  • l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
  • l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);
  • L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;
  • mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo ;
  • mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario);
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);

La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.

Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.

Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa.

L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.

Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico.

Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu' punti perche' -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).

Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).

La notifica del verbale

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 a tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti (puo' esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di leasing).

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.

La notifica dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere all'identificazione” di tali soggetti considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli, ovvero, normalmente, dal giorno dell'infrazione.

In casi particolari, come per esempio il cambio di residenza o il noleggio, il momento da cui partono i 90 giorni puo' differire dal giorno dell'infrazione, a seconda del caso specifico.

Il caso di residenti all'estero il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo' essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio.

In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il termine di 90 giorni per la notifica differita dei verbali vale per le infrazioni commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il termine era di 150 giorni.

Come contare i 90 giorni dall'infrazione per la notifica

Il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere notificato al proprietario del mezzo o ad uno degli altri soggetti solidalmente responsabili entro 90 giorni dall'infrazione, salvo casi particolari.

Il conteggio parte dal giorno dell'infrazione per la prima notifica del verbale, che qualora non sia stato subito identificato il conducente viene notificato al proprietario del mezzo. Questi e' obbligato, per legge, a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni.

In molti casi segue l'invio di un secondo verbale, per il quale deve essere riconteggiato il termine di 90 giorni.

Cio' tipicamente in tutti i casi in cui il primo destinatario del verbale, il proprietario del mezzo, non si identifica come conducente ma comunica i dati di un'altra persona. In questi casi il conteggio riparte dalla ricezione della comunicazione da parte dei vigili.

Se invece il proprietario si identifica come conducente, o comunque firma la dichiarazione contestualmente alla persona che si dichiara tale (per esempio l'azienda che firma la dichiarazione insieme al dipendente/conducente), il secondo verbale non viene inviato.

Ricordiamo che la comunicazione dei dati del conducente riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, etc.). I due soggetti, proprietario e conducente, rimangono in ogni caso responsabili solidalmente per quanto riguarda la sanzione principale, quella pecuniaria.

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale.

Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore.

Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.

Quando manca la contestazione immediata

Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.

Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada all'art.201 comma 1 bis (vedi qui sotto) puo' bastare una “citazione” dell'articolo di legge stesso, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:

  • impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);
  • sorpasso in curva o comunque vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
  • accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i telelaser);
  • accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox).
  • rilevamento degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici e alle zone a traffico limitato nonche' della circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis.
  • accertamenti fatti con dispositivi o apparecchi di rilevamento, anche automatici, di vari tipi di violazioni (eccesso di velocita', circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, trasporto oggetti e passeggeri sui motorini, uso del casco, circolazione con mezzo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo).

In caso di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento automatico l'art.201 cds specifica in modo chiaro che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Ricordiamo che gli apparecchi per il rilevamento automatico sottostanno a regole precise di omologazione ed installazione.

Nel caso vengano posti su strade strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento occorre l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo.

In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.

Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:

  • accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione della dinamica;
  • accertatore in borghese e fuori dal servizio;
  • accertatore impegnato in altre contestazioni;
  • infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore responsabile;
  • caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere del trasgressore;
  • impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche' impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a dirigere il traffico);
  • impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente della societa' di trasporto pubblico);

In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox.

Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

Preavviso di contestazione

Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso.

Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa.

Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.

E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.

Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale.

Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Comunicazione dati conducente

Le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilità di dare un nome o quando si fa ricorso contro il verbale, vedi note), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione.

In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da € 286 a € 1.142 (dal 1/1/2015).

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo già pronto.

Notifica a soggetto diverso dall'obbligato

La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato.

Sono soggetti terzi:

  • persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale.

Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Notifica per giacenza

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.

In questo caso la notifica si da' per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al mittente).

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione puo' dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.

Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio postale.

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da' per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa.

Questa decisione, spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.

Notifica in caso di cambio di indirizzo del contravventore

Sul punto -molto controverso anche in giurisprudenza- e' intervenuta la Corte di Cassazione in sezioni unite civili.

Il termine da cui conteggiare i 90gg (ancora 150 nel caso oggetto della sentenza) utili per la notifica del verbale, qualora il destinatario abbia cambiato residenza provvedendo a presentare regolare denuncia in Comune (ufficio anagrafe) evidenziando i veicoli posseduti, corrisponde alla data di annotazione della variazione negli atti dello Stato Civile.

Non hanno rilevanza, e non possono quindi gravare sul destinatario, gli eventuali ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA.

In altre parole, se la notifica avviene quando sono decorsi piu' di 90 gg dalla variazione anagrafica essa puo' dirsi non tempestiva, anche se il suddetto termine risultasse rispettato conteggiando dalla data di iscrizione della variazione nel PRA o nell'archivio nazionale veicoli.

Non conta, infine, nemmeno il fatto che il cittadino/destinatario non abbia comunicato la variazione anagrafica alla Motorizzazione ma solo all'ufficio comunale.

Diverso il caso, ovviamente, del cittadino/destinatario che NON ha comunicato la variazione anagrafica all'anagrafe. In tal caso vale la notifica fatta al precedente indirizzo.

Ciò che essenziale conoscere sul pagamento delle multe e le sanzioni

Analizziamo le sanzioni applicabili, le modalità di pagamento e le conseguenze di un pagamento tardivo od insufficiente di una o più multe.

Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il pagamento in misura ridotta non e' consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con se' e mostrare a richiesta.

E' altresì inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l' inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, etc.etc.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e' invece la meta' dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.

In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale (entro cinque anni dalla notifica del verbale.

Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all'esattore) nonche' parte dei compensi dell'esattore (attualmente il 4,65%, a quanto ci risulta) e dei diritti di notifica della cartella.

Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge (dal fermo dell'auto al pignoramento od addirittura all'ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.

Avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonche' la notifica del provvedimento originale (verbale).

Chi deve pagare le multe

Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che e' quindi l'obbligato principale. Solo pero' responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):

  • il proprietario del veicolo o -al suo posto- l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta';
  • la societa' di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
  • Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente e' minorenne e' responsabile in solido anche chi esercita su questi la "potestà" );
  • chi ha autorita' o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest'ultima commetta l'infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
  • l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l'infrazione.

Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale da tale obbligo, ma può ovviamente rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.

E' interessante osservare che nei casi di solidarietà l'amministrazione può scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato pagamento, con l'attivazione della procedura di riscossione coattiva detta sopra.

Il principio di solidarietà vale solo per la sanzione principale, quella pecuniaria.

Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti strettamente personali ed applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.

E' bene a tal proposito sapere che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il conducente non e' immediatamente identificato, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo il quale e' obbligato a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l'applicabilità di una sanzione ulteriore variabile da € 286 a € 1.142 (dal 1/1/2015).

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

Come si pagano le multe

Le modalità di pagamento devono sempre prevedere la possibilità di pagare presso l'ufficio accertatore, in contanti, oppure con bollettino di c/c postale. A discrezione dell'ufficio può essere previsto il bonifico e/o il pagamento con strumenti elettronici tipo bancomat e carta di credito.

Non di rado viene data la possibilità di pagare le multe telematicamente, non solo tramite i servizi di pagamento on-line dei bollettini postali messi a disposizione di molte banche, ma anche attraverso sistemi specifici nati dalla convenzione dei Comuni con le banche. E' consigliabile, volendo verificare e approfondire tale possibilità, visionare il sito dello specifico Comune di interesse.

Le modalità di pagamento devono in ogni caso essere precisate sul verbale.

Dal 21/8/2013 e' possibile anche pagare, nel caso si venga fermati e venga quindi subito consegnato il verbale, nelle mani dell'agente accertatore con bancomat o carta di credito, se l'agente e' munito dell'apposita attrezzatura.

Attenzione alla data in cui si procede.

Mentre per i pagamenti diretti, in contanti o attraverso il bollettino postale come data di pagamento vale quella di esecuzione, non è così per i pagamenti telematici e in particolar modo per il bonifico. In questi casi il pagamento si intende eseguito alla data di accredito dell'importo sul conto dell'ente a cui appartiene l'organo accertatore.

Lo ha precisato il Min.interno con circolare del 14/1/2016 (n.300/A/227/16/127/34) dopo parere favorevole del Min.economia.

Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve avvenire subito.

Puo' essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione” corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi.

Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la possibilità di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Pagamento con la riduzione del 30%

Pagando entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica differita dello stesso, a seconda del caso) e' possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione e' applicata alle sanzioni per le quali e' previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale.

Sono escluse le multe a cui e' associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida. Sul verbale devono esserci tutte le informazioni, anche relative alla riduzione.

Se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni), e' possibile integrarlo con la differenza rispetto all'intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale.

Se non si procede il debito sara' iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sara' considerata come acconto sul dovuto.

Conteggio del termine di pagamento

In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno successivo alla stessa.

Nei casi di contestazione differita, i piu' comuni, il termine decorre da quando in verbale viene notificato via posta o via messo comunale.

Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo.

Se c'e' di mezzo una giacenza postale (per destinatario assente), il termine decorre dall'undicesimo giorno dall'invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l'atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente.

Pagamento a rate

Grazie alla riforma del codice della strada del 2010 (legge 120/2010 art.38), e al via libera dato dal Ministero dell'interno con circolare del 22/4/2011, le multe possono essere pagate a rate.

Possono chiedere il pagamento a rate coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro) per verbali (singoli, anche se riferiti a piu' infrazioni) di importo superiore a 200 euro, con queste modalita':

  • 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
  • 24 rate se l'importo del verbale e' tra 2.000 e 5.000 euro
  • 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.

Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata e' 100 euro.

La richiesta di rateizzazione dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore nonche' al Prefetto (se l'organo accertatore e' la polizia) o al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende da uno di questi organi).

Entro 90 giorni tale organo decidera' se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente.

Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso.

In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualita' tutti i pagamenti.

Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.

In caso di rigetto la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso.

In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si puo' opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.

Da sapere, inoltre, che se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.

Queste regole di rateizzazione valgono per i verbali, non per le cartelle esattoriali. Per le cartelle le regole sono diverse.

Pagamento insufficiente o ritardato

Il pagamento di una multa insufficiente o ritardato, pur di un solo euro o di un solo giorno, e' assimilato -ai fini sanzionatori gia' detti- al mancato pagamento.

A cio' quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, dove all'importo totale dovuto viene decurtata la somma gia' pagat che viene considerata un semplice "acconto".

In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la meta' del massimo della sanzione relativa a quell'infrazione (in molti casi corrispondente proprio con l'importo della sanzione originaria), con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.

Per cercare di evitare l'emissione della cartella esattoriale si dovrebbe "sanare" l'illecito con il pagamento del dovuto con una sorta di "ravvedimento operoso". Cio' potrebbe essere fatto solo rivolgendosi all'ente impositore o a Equitalia, se la pratica di riscossione fosse gia' passata all'esattore pubblico.

Sul punto si segnala un'interessante sentenza di Cassazione (n.9507/2014) relativa al caso in cui non siano state pagate o siano state pagate in misura insufficiente (per esempio per un calcolo sbagliato dello sconto del 30%) le spese di notifica.

Secondo la Cassazione in questi casi non è applicabile la regola del raddoppio perchè il meccanismo, previsto dall'art.202 comma 1 cds, riguarda solo la sanzione.

Quindi in questi casi non dovrebbe seguire iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, ma un semplice recupero da parte del Comune delle spese. Se i Comuni non si adeguano (ci risulta l'abbia fatto Torino), a fronte della notifica della cartella occorre presentare ricorso citando la sentenza.

Le multe non si ereditano

L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie NON si trasmettono agli eredi, quindi il caso di morte dell'obbligato si estinguono.

Prescrizione multe

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e' di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa l'infrazione
.
Attenzione pero', perche' la legge prevede che il termine di prescrizione possa essere interrotto (con conseguente ripartenza) dalla notifica di qualsiasi atto inerente la multa, quindi, nel caso specifico, dalla notifica del verbale entro i 90 giorni (150 per infrazioni commesse prima del 13/8/2010).

La prescrizione quinquennale quindi riguarda soprattutto l'atto successivo al verbale, la cartella esattoriale, che deve pertanto venir notificata -ovvero consegnata al messo comunale o alle poste- entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso.

Cosa fare se si vuole contestare una multa: il ricorso

Quando non si vuole pagare una o più multe, poichè si è convinti di essere nel giusto, è possibile procedere al ricorso: vediamo come.

Come accennato e' legittimo, in quanto consentito dalla leggese non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione, ma e' sconsigliabile in quanto generalmente inutile.

Il ricorso al prefetto

Il primo ricorso possibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore.

Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvieta', di solito il ricorso viene rigettato.

In tal caso, la multa raddoppia (*) come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione.

L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore.

Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione.

L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.

E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, cio' costituisce motivo di opposizione -oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

Sul ricorso al Prefetto e' da segnalare una sentenza di Cassazione (sezioni unite civili n.1786/2010) che fissa due principi:

  • il Prefetto a cui e' stato presentato ricorso PUO' decidere di rigettare lo stesso ignorando del tutto le considerazioni del ricorrente ed anche l'eventuale richiesta di audizione dello stesso, senza che tutto cio' costituisca motivo di annullamento del verbale in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.
  • cio' in quanto tutte le argomentazioni del ricorrente potranno comunque essere ripresentate in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.

E' una sentenza che a nostro avviso indebolisce ancor di piu' la forza del ricorso al Prefetto, utile soltanto in caso di conclamato errore o illecito.

E' innovativo il fatto di poter ripresentare al Giudice di Pace gli argomenti presentati al Prefetto e da questo ignorati e quindi NON citati nel decreto di rigetto. In ogni caso si tratta comunque di fare un ricorso ex novo al Giudice di pace, che quindi varrebbe la pena di adire subito, per primo.

Il ricorso al giudice di pace

Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, entro 30 gg dalla notifica dell'atto.

Dev'essere presentato alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa.

La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullamento del procedimento.

Se si ricorre ad un giudice di un comune diverso dal proprio e' probabile si debba prendere domicilio (unicamente per quel procedimento, ai fini dell'invio delle varie notifiche e comunicazioni) nel comune di "competenza" del Giudice, presso la cancelleria o presso una persona di fiducia che vi abita.

In ambedue i casi ci si dovra' poi periodicamente informare (presso la cancelleria o la persona di fiducia) sull'arrivo di avvisi di convocazione o altro.

Molti uffici giudiziari evitano questa incombenza ed avvisano i ricorrenti ovunque essi siano domiciliati, con raccomandata (ed addirittura utilizzando il fax o l'email se indicate sul ricorso).

Cio' anche perche' in merito e' intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge che disciplina genericamente i ricorsi (art.22 legge 689/81) dove non prevede l'utilizzo di mezzi alternativi al deposito in cancelleria per la notifica degli atti, facendo presente che per coloro che non hanno domicilio del distretto del Giudice cio' rappresenta una lesione al diritto di difesa.

E' bene quindi Informarsi sempre presso la cancelleria su questo particolare, magari facendo presente la sentenza che dovrebbe essere immediatamente esecutiva, senza attendere che il legislatore modifichi la legge.

Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera -in caso di esito negativo del ricorso- si dovrà comunque pagare il doppio.

Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.

E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni.

Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti.

In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006 (clicca qui).

Ricordiamo che dal 1/1/2010 il ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni amministrative (e quindi anche le multe previste dal codice della strada) non e' piu' gratuito. Per dettagli sugli importi e sugli scaglioni di valore si veda questa scheda.

Chi può effettuare il ricorso

Il codice della strada prescrive che il ricorso puo' essere fatto dal trasgressore/conducente o dagli altri obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo). In termini pratici, e' bene precisare che la persona legittimata a fare ricorso e' quella a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.

Nel paricolare ma diffusissimo caso in cui il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario che e' persona diversa, la questione si complica. In questi casi il conducente che intenda far ricorso dovra' farlo insieme al proprietario, cointestandolo e facendosi poi accompagnare dal proprietario per l'udienza dal giudice di pace.

Laddove intenda andare da solo deve farsi delegare alla sostituzione processuale per l'udienza fissata, altrimenti il ricorso potrebbe decadere oppure il giudice potrebbe dichiararlo inammissibile.

E' importante, in questi casi, che il ricorso appaia comunque presentato principalmente dal proprietario con propria firma. Cio', stante l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni all'agente rilevatore, con firma sua e del conducente stesso.

Per completezza, dobbiamo chiarire che nel caso in cui la dichiarazione con la quale si comunicano i dati del conducente venga firmata solo dal proprietario, al conducente verra' successivamente notificato un secondo verbale a fronte del quale questi potra' fare autonomamente ricorso.

E' questo il tipico caso delle multe prese con auto a noleggio o con auto aziendali, per le quali magari il proprietario non paga ne' ricorre ma comunica i dati del conducente.

Ricorso verso il verbale relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti

Contro i verbali inerenti le violazioni agli art.126 bis comma 2 e 180 comma 8, ovvero relativi alla mancata comunicazione di dati (tipicamente del conducente, a seguito della rilevazione di un'infrazione senza fermo immediato tramite, per esempio, un autovelox) o alla mancata presentazione di documenti (patente, certificato assicurazione, etc.) quando richiesti dall'organo accertatore a seguito di un controllo, e' possibile ricorrere autonomamente rispetto agli eventuali verbali precedenti.

Il ministero dell'interno aveva stabilito, con circolare n.M/2413/28 del 14/2/07, che contro questi verbali, in deroga alla regola generale, si poteva procedere presentando il ricorso presso il giudice di pace o il prefetto del luogo di residenza indipendentemente dal luogo ove e' avvenuta l'infrazione originaria.

Recentemente pero' lo stesso Ministero ha cambiato idea, e con una successiva circolare, del 2/4/07, ha ha riattivato per questi verbali la vecchia regola "generale" secondo la quale le contestazioni vanno fatte nel luogo ove e' avvenuta l'infrazione.

Da tale data, quindi, i verbali suddetti tornano ad essere contestabili presso il prefetto, od il giudice di pace, del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, come avveniva prima del 14/2/07.

Probabilmente cio' portera' molta confusione nelle prefetture e nelle cancellerie dei giudici di pace. E' bene quindi che almento i ricorrenti siano informati, cosa che ci proponiamo di fare costantemente.

Il termine per ricorrere

Si ricorda che il verbale deve essere notificato entro 90 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore, momento che non e' detto corrisponda alla data dell'infrazione poiche', per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un subitaneo trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilita', indicando il vero contravventore).

Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore.

E' bene anche ricordare che la notifica puo' avvenire per giacenza: se non si ritira la multa, questa non svanira', ma si avra' per notificata alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare raddoppiata e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, piu' opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale).

Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sara' comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi.

Attenzione, perche' in caso di notifica per giacenza il termine per ricorrere (30 oppure 60 giorni) parte

  • da quando si e' ritirato il verbale alla posta, se cio' avviene entro il decimo giorno di giacenza;
  • dal compimento del decimo giorno se il ritiro del verbale avviene successivamente o non avviene.

A chi ricorrere

Si ricorre contro il Comune nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale o dagli ausiliari del traffico, o comune da agenti o funzionari comunali.

Si ricorre contro la Provincia nel caso di multe elevate dalla Polizia provinciale o comune da agenti o funzionari provinciali.

Si ricorre contro la Regione nel caso di multe elevate da agenti o funzionari regionali.

Si deve ricorrere contro il Prefetto nel caso di multe elevate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS (quindi, nel caso di multe elevate da Carabinieri, Polizia stradale, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc.).

Quando non si paga la multa ne si effettua il ricorso
Se non si paga (entro i 60gg oppure dopo il rigetto del ricorso) si ricevera', entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entita' del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.) .

Contro la cartella e' possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono pero' contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti).

Non sono piu' opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile), etc.etc.

Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sara’ possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia gia’ stata pagata); non sara’ comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.

Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un'ipoteca, potra' essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza.

Tutto ciò che c'è da sapere sulle cartelle esattoriali originate da multe

Tutto ciò che c'è da sapere sulle cartelle esattoriali originate da multe.

Come noto, la cartella esattoriale, emessa da Equitalia, è uno degli strumenti normativi attraverso cui è possibile riscuotere in modo forzoso le somme dovute alla pubblica amministrazione per vari motivi, tra cui le violazioni amministrative al Codice della strada.

Dopo che sia stata elevata la multa, per arrivare alla cartella, la violazione deve superare una serie di passaggi normativi, che possiamo riassumere per sommi capi.

A partire dal momento in cui si riceve il verbale dell’infrazione, il proprietario dell’auto ha 30 giorni per pagare. Dopo questo termine, se l’interessato non presenta un ricorso (o se ne presenta uno che viene dichiarato inammissibile), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio del minimo).

Il passo successivo è la trasmissione alla società concessionaria della riscossione (per esempio, Equitalia) delle liste dei verbali non pagati, per la formazione dei ruoli e la notificazione della cartella esattoriale.

Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione si prescrive in cinque anni dalla data in cui la violazione è stata commessa [1]. In altre parole, se entro il quinquennio non arriva la cartella di Equitalia, l’amministrazione non potrà più pretendere il pagamento della contravvenzione.

Si applicano, comunque, le norme in materia di interruzione della prescrizione contemplate nel Codice civile, tra le quali spicca per importanza la notificazione del verbale di violazione.

In parole semplici, ciò vuol dire che il conteggio del termine di prescrizione riparte da zero quando il verbale viene notificato, per cui, di fatto, i cinque anni si contano sempre dalla data di ricezione del verbale, salvo dimostrare che la notifica non è mai avvenuta.

La tempistica è fondamentale anche per capire il meccanismo che porta al computo della somma da pagare: a quella dovuta a titolo di sanzione, alle spese di accertamento e di notificazione e all’aggio per il riscossore, va aggiunto il 10% semestrale [2]. Con questo meccanismo, il conto complessivo finale per il cittadino può superare anche del 90% la sanzione.

Dal 1° gennaio 2008 Equitalia (o altri agenti della riscossione) non può recuperare somme, in favore dei Comuni, per multe da violazioni del Codice della strada, per le quali, alla data in cui l’attività del riscossore comunale è stata acquisita da Equitalia, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Si è così introdotto un preciso termine di decadenza per la notifica delle cartelle, che però riguarda solo i Comuni.

Ma le cartelle esattoriali, intese quali strumenti di recupero delle sanzioni non pagate, sono destinate a decrescere molto perché Equitalia, dal 31 dicembre 2014 – secondo l’ultima proroga prevista dalla Finanziaria 2014 – non emetterà più le cartelle esattoriali per i Comuni, che useranno l’ingiunzione fiscale.

Secondo la Cassazione, contro la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione dal giudice di pace solo se il ricorrente dimostra che essa è il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione, in quanto sia mancata la notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale.

Diversamente, il cittadino può ricorrere solo per vizi propri della cartella (per es. errore di notifica, mancata indicazione dell’atto prodromico, mancata indicazione degli interessi, ecc.), e non per vizi del verbale originario.

Prescrizione cartella esattoriale originata da multe

Per fugare ogni dubbio è opportuno riassumere le prescrizioni di queste sanzioni così come previste dalla legge.

Innanzi tutto preciso che l’ente impositore di cui si parlerà nel proseguo è l’ente che richiede il pagamento della sanzione amministrativa (per esempio: se si tratta di una sanzione elevata dalla Polizia Municipale, l‘ente impositore normalmente è il Comune).

In ogni caso l’ente impositore deve essere indicato nel verbale che viene notificato.

Per chiarezza, vediamo il procedimento ed i rispettivi termini di prescrizione:

  1. verbale di accertamento. Entro 90 giorni dal giorno della violazione l’ente impositore deve notificare il verbale di accertamento. Se ritarda, la sanzione si estingue in forza dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (o nel caso di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 201 Cds).
  2. ordinanza ingiunzione. Entro i successivi cinque anni dalla notifica del verbale, l’Ente impositore deve notificare un ulteriore atto chiamato tecnicamente ordinanza ingiunzione a meno che il debitore/trasgressore non proponga impugnazione e non paghi.
    In questo caso la prescrizione di cinque anni decorrerà dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
    Nel caso di violazioni al codice della strada, l'ordinanza ingiunzione viene emessa solo nel caso in cui si faccia ricorso al Prefetto, che deve emetterla entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso.
  3. cartella esattoriale. Entro i cinque anni successivi alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, oppure del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, Equitalia su incarico dell’Ente Impositore deve notificare una cartella che ingiunga il pagamento. In alternativa, l'ente impositore può emettere direttamente, senza incaricare Equitalia, una ingiunzione di pagamento.
    Anche questa cartella di Equitalia (o l'ingiunzione di pagamento) va in prescrizione in cinque anni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima se non è seguita dalla notifica di un ulteriore atto chiamato avviso di mora.
    Se, tuttavia, viene notificato detto avviso di mora, la prescrizione della cartella decorre dalla data di notifica dell’avviso di mora ed è sempre di cinque anni.

A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative è importante segnalare che Equitalia sostiene - a torto, secondo la giurisprudenza più recente e ormai consolidata - che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell’ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti.

Come difendersi se la cartella di Equitalia è prescritta

Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa (fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.). Ma è sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.

Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall’avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione (es., fermo amministrativo, pignoramento etc.), preciso il comportamento da adottare dal cittadino:

  1. istanza di sgravio ad Equitalia. Prima di rivolgersi ad un giudice, è possibile fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito, il modulo di istanza di sgravio.
  2. opposizione all'esecuzione. Se Equitalia non provvede allo sgravio, sarà necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione. Preciso che in caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 1.100,00 è possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un difensore (attraverso una citazione orale oppure utilizzando uno schema di atto di citazione).

Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 1.100,00 sarà necessaria l’assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potrà porre le spese processuali a carico di Equitalia.

29 Dicembre 2016 · Gennaro Andele


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