Multe – la notifica del verbale va effettuata entro 90 giorni da accertamento

Il nuovo codice della strada prevede che la notifica del verbale di multa va effettuata entro 90 giorni dall'infrazione

Il nuovo Codice della strada (legge 120/10)  ha, fra l'altro,  accorciato  i tempi per la notifica del verbale:  un Comune aveva 150 giorni a disposizione dall'accertamento dell'infrazione per recapitare il verbale;  per le infrazioni commesse a partire dal 13 agosto 2010  i giorni, per la cosiddetta  "notifica breve" scenderanno a 90 (novanta).

Doppio regime della notifica del verbale di multa per trasgressore ed obbligato in solido

Il termine di 90 giorni per le notifiche dei verbali d'infrazione al codice della strada non è unico:  con la riforma è stata introdotta una variante.

Riguarda la spedizione all'obbligato in solido, per la quale sono previsti 100 giorni.

In pratica, da sempre sono tenuti al pagamento sia il trasgressore sia l'intestatario del veicolo (se persona diversa) e quando il trasgressore viene fermato subito si notifica il verbale solo a lui, sul posto.  Per prassi, la spedizione al proprietario resta sospesa per i 60 giorni entro i quali il responsabile dell'infrazione ha diritto di pagare senza aggravi. Se il pagamento non avviene, si procede nei confronti del proprietario. In questo caso, il termine ultimo per notificare è aumentato a 100 giorni

Notifica del verbale all'estero

Quando la notifica riguarda un soggetto residente all'estero, il termine è di 360 giorni (invariato rispetto alla versione precedente alla riforma)

Le date da cui decorrono i 90 giorni per la notifica del verbale ed i 60 giorni per il ricorso

Il termine dei 90 giorni per la notifica del verbale non è riferito al momento in cui il destinatario riceve il verbale, ma a quello in cui l'organo di polizia ha affidato il plico al servizio postale, che poi in teoria può recapitarlo anche dopo mesi.  I 60 giorni utili per presentare il ricorso si contano invece dalla data della ricezione materiale del verbale di contravvenzione.

Altre novità novità presenti nel testo del nuovo codice della strada in vigore dal 13 agosto 2010

Debiti per multa, rateizzazione pagamento

I debiti per multa si potranno pagare a rate se l'importo della sanzione è superiore o uguale a 200 euro  (prima il limite era di 400 euro). Ne beneficia però solo chi ha un reddito annuo lordo  fino a 15 mila euro.

Alcol, tolleranza zero

Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni; per chi ha la patente da non più di 3 anni; per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente c, d o e. Pene inasprite per chi guida in stato di ebrezza o di stupefacenti e per chi provoca incidenti. Limiti di velocità più bassi per i neopatentati.

Casco in bici e seggiolino sulla moto

Obbligo del casco per i ciclisti sotto i 14 anni ed eliminata la norma che toglieva i punti patente per infrazioni commesse in bici. In arrivo un seggiolino apposito da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono  trasportare bambini dai 5 ai 12 anni. No al casco integrale  obbligatorio.

Stretta sulle microcar

Cinture di sicurezza sempre allacciate per il guidatore. Multe salate per i proprietari di microcar con il motore truccato e per i meccanici che le hanno modificate.

Test antidroga per la patente

Test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Esercizi di guida anche a 17 anni, ma il minore deve avere la patente a ed essere accompagnato da una persona con patente b da almeno 10 anni.

Targa personale

La targa diventa personale e non legata al veicolo. Norme contro le intestazioni fittizie dei mezzi.

Scatola nera

Rimane la sperimentazione della scatola nera sulle auto, facoltativa e collegata all'assicurazione.

Deroga a sospensione patente

Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della sanzione.

Professionisti licenziati

Chi ha subito la sospensione della patente professionale perchè ubriaco o drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda.

Esame per i punti decurtati

Arriva un esame per recuperare i punti decurtati.

Tir e bus fino a 70 anni

Da 65 a 70 anni l'età massima per condurre i conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.

Etilometri nei ristoranti

Nei ristoranti arrivano mini etilometri a disposizione dei clienti. Divieto per i locali notturni di vendere bevande alcoliche dopo le tre di notte;

Divieto di vendita di superalcolici

Negli autogrill sulle autostrade dalle 22 alla 6 e divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 2 alle 7. Salate le multe per gestori e clienti.

Pedoni

Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce. Se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata. Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti.

Diversamente abili

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli.

Auto blu

Accantonato l'emendamento che esentava gli autisti delle auto blu dalla sottrazione di punti patente. La materia è stata rinviata a un successivo intervento del governo.

Fumo in auto

Accantonato il provvedimento sul divieto di fumo in auto.

Velocità in autostrada

Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie possono alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli.

In sintesi vecchio e nuovo Codice della strada - analisi comparata

Articolo 116 comma 1 bis - In base al  vecchio CdS, per poter guidare un ciclomotore o una minicar serviva un patentino che si otteneva frequentando un corso teorico. Alla fine del corso, i minorenni dovevano sostenere un esame finale, anche questo solo teorico. Col nuovo C.d.S. rimangono l'obbligo di patentino e l'esame teorico, ma chi vuole guidare un motorino o una minicar dovrà superare anche un esame di guida.

Art 97 comma 5 - In base al vecchi C.d.S. i meccanici (o gli stessi conducenti) che modificavano i ciclomotori o le minicar per aumentarne la velocità venivano multati da 148 a 594 euro. Chi veniva sorpreso a circolare con un ciclomotore o una minicar in grado di superare i 45 chilometri orari subiva una sanzione di 37 a 150 euro. Con l'entrata in vigore del nuovo C.d.S la multa per i meccanici diviene più salata. Si passa da un minimo di 389 a un massimo di 1.556 euro. Anche per i conducenti sorpresi alla guida di veicoli modificati sono previste sanzioni più onerose. Precisamente  da un minimo di 148 ad un massimo di 594 euro.

Art 142 comma 1 - In basa al vecchio C.d.S. sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, il limite massimo di velocità poteva essere esteso a 150 km/h. Il nuovo C.d.S. prevede adesso che il limite dei 150 chilometri orari possa essere esteso solo sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia che siano dotate di un sistema Tutor.

Art 142 comma 9 - Per  il vecchio C.d.S. chiunque superava di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità veniva sanzionato con  una multa da 370 a 1.458 euro. Ora, in base al nuovo C.d.S.  la multa aumenta: da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.

Art 142 comma 9 bis - In base al vecchio C.d.S. chiunque superava di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità pagava una multa da 500 a 2.000 euro. Il nuovo C.d.S. inasprisce la sanzione portandola da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro.

Art 158 - Il vecchio C.d.S. prevedeva,  per chi sostava negli spazi di fermata dei mezzi pubblici, nei parcheggi per le auto di invalidi, in corrispondenza di scivoli per invalidi o in corsie/carreggiate riservate ai mezzi pubblici, una multa da 78 a 311 euro. Ora, in base al nuovo C.d.S., la  multa viene rapportata al mezzo che commette infrazione. Per i ciclomotori e le minicar va da 38 a 155 euro; per auto e moto da 78 a 311 euro.

Art 80 comma 14 - Per quanto previsto dal vecchio C.d.S., chi guidava un veicolo con revisione scaduta era soggetto ad una multa compresa fra un minimo di 155 ed un massimo di 624 euro. Chi saltava la revisione per più di una volta o circolava con un veicolo sospeso in attesa di revisione, pagava una sanzione raddoppiata. Adesso, con il C.d.S. vigente, vengono aggiunte due ipotesi: a) chi è senza revisione viene sottoposto alla sospensione del veicolo. In questo caso, il veicolo può circolare solo per andare in un'officina autorizzata a effettuare revisioni o all'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi.  b) Al di fuori da questa ipotesi, la multa per chi circola con veicolo sospeso è molto più salata: da 1.842 a 7.369 euro, a cui questa bisogna aggiungere il fermo del veicolo per 90 giorni.

Art 7 comma 13 - Con il vecchio C.d.S., chi circolava nonostante la sospensione o il divieto della circolazione (quasi sempre, si tratta di  misure antismog), pagava una multa da 74 a 296 euro.  Il nuovo C.d.S. introduce  il concetto di “classe inquinante” (ad esempio le Euro 3 e le Euro 4). Chi circola con veicoli di emissioni inferiori a quelle prescritte paga una multa da 155 a 624 euro. Per chi viene “pizzicato” per la seconda volta in due anni, c'è anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Art 121 comma 8 - Il vecchio C.d.S. prevedeva che le prove d'esame non potessero essere sostenute prima che fosse trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa. Ora, in base al C.d.S. vigente, la norma  riguarda solo l'esame pratico. Si potrà quindi sostenere l'esame di teoria anche prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa.

Art 121 comma 11 - Con il vecchio C.d.S., entro la scadenza del foglio rosa si poteva ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. Dall'entrata in vigore del nuovo C.d.S. si potrà ripetere solo una volta l'esame pratico. Viene quindi chiarito che l'esame di teoria potrà essere ripetuto anche più di una volta.

Art 126 bis comma 4 -  Il vecchio C.d.S. stabiliva che se  l'automobilista non aveva esaurito i punti sulla patente, poteva guadagnare 6 punti semplicemente frequentando un corso di aggiornamento organizzato da autoscuole o soggetti autorizzati. Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore del nuovo C.d.S., oltre a frequentare il corso, per riacquistare i 6 punti sulla patente bisognerà anche superare una prova d'esame.

Art 126 bis comma 6 - Con il vecchio C.d.S. chi aveva perso tutti i punti sulla patente doveva sottoporsi da un esame teorico e un esame pratico di guida. Adesso, per quanto previsto dal nuovo C.d.S., oltre a chi ha perso tutti i punti, dovrà superare un esame teorico e un esame pratico anche l'automobilista che, dopo aver perso 5 punti in una sola volta, commette altre due violazioni da 5 punti entro i dodici mesi successivi.

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28 Luglio 2010 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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Una risposta a “Multe – la notifica del verbale va effettuata entro 90 giorni da accertamento”

  1. giorgio angrisani ha detto:

    La “notifica breve” delle multe, che è tra le tante novità della riforma del codice della strada (legge 120/10), si applicherà alle infrazioni commesse dal 14 agosto.

    Nella versione definitiva della tormentata riforma, i 150 giorni oggi a disposizione per le notifiche “standard” sono stati accorciati non a 60 giorni come stabilito inizialmente, ma a 90. Cioè com’era fino al 1989, quando si passò a 150 proprio per la difficoltà di rispettare i termini.

    Ciò nonostante restano i timori per eventuali aumenti dei costi di notifica (a carico del multato, ovviamente) imputabili alla necessità, per i Comuni, di accelerare la procedura di notifica.

    E’ molto probabile che si dovranno ridurre i tempi di funzionamento di misuratori di velocità e rilevatori di passaggio col rosso: l’inserimento dei dati nei sistemi informatici e la verifica sulle immagini necessaria per convalidare l’accertamento non possono essere delegati ai privati. E spesso sugli agenti gravano compiti impropri, legati a una miriade di funzioni che potrebbero essere svolte anche da uffici comunali.

    Ancora, una soluzione di cui si parla è non lasciare più il preavviso di infrazione sul parabrezza delle auto in sosta vietata (che non è obbligatorio, anzi il codice non lo prevede), perché con esso si danno al trasgressore 10-15 giorni per pagare senza che venga redatto e spedito il verbale, con i relativi costi (10-20 euro, di solito). Un vantaggio per il cittadino, ma ora se il pagamento non avviene il comune rischia di effettuare la spedizione fuori tempo massimo.

    Insomma, come dire “fatta la legge, trovato l’inganno”. E, come al solito, a danno dei cittadini …

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