Multe – Il verbale è nullo e la sanzione inefficace se …

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Il titolo con cui sia stato ingiunto il pagamento di un’infrazione stradale è da ritenere senz’altro nullo (quindi privo di effetti) se il provvedimento ingiuntivo prefettizio non fosse stato sottoscritto direttamente dal prefetto, o da un suo funzionario, formalmente delegato.

Nella fattispecie, che qui si commenta, l’automobilista aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza intervenuta a seguito di un’infrazione stradale non oblata in via ordinaria. Aveva fondato i contenuti della sua opposizione:

Il Giudice di pace di Rivarolo Canadese, con sentenza numero 144 del 14 giugno 2008, ha accolto il ricorso.

In merito alla prima eccezione, il magistrato onorario ha inteso di dovere chiarire che l’attività di notifica da parte dell'agente accertatore dei verbali di contestazione non può estendersi oltre i confini territoriali di competenza, ovvero, al di fuori di quelli comunali.

Nella specie, invece, i funzionari dell'ente locale non avevano richiesto la notifica all'Ufficio postale del proprio mandamento bensì ad un altro.

In merito alla seconda doglianza, il Giudice ha ritenuto nulla l’ordinanza perché non era stata documentata la sussistenza della delega, da parte del Prefetto, in capo al funzionario che aveva formato l’atto. Nel caso in esame l’Ufficio periferico del Governo era contumace, cosicché non aveva potuto esibire agli atti la delegazione eventualmente conferita al funzionario sottoscrittore dell'ingiunzione.

30 Gennaio 2009 · Giuseppe Pennuto




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