Illegittime le multe elevate con dispositivi autovelox che non risultano sottoposti a periodica taratura e verifica – Non basta la certificazione di omologazione e conformità

Com’e' noto, il codice della strada, all’articolo 45, comma 6, dispone che i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.

Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.

Nulla viene previsto circa l’obbligo di una verifica periodica della taratura dei dispositivi preposti all’accertamento e al rilevamento automatico della velocita' dei veicoli; il legislatore ha, forse, implicitamente ritenuto che un autovelox, un tutor, un telelaser possano essere garantiti, quanto alla loro efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformita' al modello omologato?

Con ordinanza interlocutoria 17766/14 del 7 agosto, i giudici della Corte di cassazione sollevavano, d’ufficio, questione di costituzionalita' relativa all’articolo 45 del Codice della strada.

In pratica i giudici della Suprema Corte, con la citata ordinanza, rilevavano la palese irragionevolezza di un sistema normativo ed amministrativo in base al quale una qualunque bilancia di un mercato rionale e' soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo e' una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza 113/15 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Per effetto della decisione della Corte regolatrice, secondo i giudici di legittimità (sentenza 9645/16), deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

13 Maggio 2016 · Giuseppe Pennuto


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Una risposta a “Illegittime le multe elevate con dispositivi autovelox che non risultano sottoposti a periodica taratura e verifica – Non basta la certificazione di omologazione e conformità”

  1. Roberto Panebianco ha detto:

    La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature utilizzate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Di conseguenza deve ritenersi affermato il principio che gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento, verifiche che debbono essere dimostrate o attestate con certificazioni di omologazione e conformità e non possono essere provate con altri mezzi.

    Nel caso in esame l’attore aveva impugnato una sanzione amministrativa irrogatagli per aver violato il limite di velocità che era stata disattesa dal Giudice di merito. Non domo il soccombente ha proposto ricorso avanti al Giudice di legittimità (sentenza n. 9645/2016, depositata l’11 maggio) asserendo che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che l’autovelox potesse essere utilizzato sino alla scadenza del limite temporale ventennale decorrente dall’approvazione ministeriale, nonostante il termine per la validità dell’omologazione era scaduto.

    A dire il vero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 16 maggio 2005, ha rilevato la necessità di sottoporre a taratura periodica gli strumenti di rilevazione della velocità ma tale disposizione è stata completamente ignorata dalla Pubblica Amministrazione.

    La Corte Costituzionale, con un ordinanza interlocutoria, ha rilevato la palese irragionevolezza di un sistema e di un’Amministrazione che, non adeguandosi alla citata nota Ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un paradosso: una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica mentre non lo è una complessa apparecchiatura che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di un veicolo.

    Il Giudice di legittimità, adeguandosi alla posizione del Giudice delle leggi, ha ritenuto irragionevole considerare efficiente l’apparecchio autovelox per tutta la durata dell’approvazione ministeriale ma, per converso, detto deve essere sottoposto a verifica e taratura periodica da provarsi esclusivamente con la produzione delle certificazioni di omologazione e conformità.

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