Multe da autovelox a Trento Monte Bondone – altamente sconsigliata la presentazione del ricorso

Con la sentenza numero 1743 del 24 gennaio 2013, la Corte di Cassazione aveva già bocciato i ricorsi contro le sanzioni amministrative e la decurtazione dei punti patente, conseguenti al mancato rispetto dei limiti di velocità rilevati da autovelox, basati esclusivamente sulla non conforme taratura delle apparecchiature. I giudici di piazza Cavour avevano infatti ribadito che Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

Il monito non è stato sufficiente a scoraggiare un automobilista trentino, multato e sottoposto alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente per aver superato il prescritto limite di velocità. L'uomo, infatti, ha presentato opposizione al Giudice di Pace contestando, fra l'altro, l'omessa taratura dell'apparecchiatura di rilevamento e la sua corretta funzionalità, nonché la regolarità dell'attività di controllo degli agenti del corpo di polizia locale di Trento Monte Bondone. Nel ricorso, veniva eccepita, in particolare, la mancanza della segnaletica di preavviso e la scarsa visibilità della postazione mobile di rilevamento, peraltro priva, a dire del trasgressore, dei colori di istituto.

Il Comune si è costituito ribattendo punto per punto le argomentazioni del ricorrente, tanto che il giudice ha accolto pienamente le tesi difensive dell'amministrazione pubblica. Ed ha avuto, così, la mano particolarmente pesante nei confronti del ricorrente, applicando la sanzione massima prevista di 639 euro, quattro volte superiore rispetto alla sanzione contestata di 159 euro più spese.

Ma c'è di più. Il giudice, oltre alla sanzione amministrativa, ha condannato il ricorrente al risarcimento di 500 euro, quale danno all'immagine dell'amministrazione comunale di Trento.

Il Giudice di Pace, per la parte relativa alla sanzione amministrativa, ha respinto il ricorso evidenziando la legittimità dell'accertamento e, entrando nel merito del contenzioso, ha ritenuto che l'opposizione al verbale di multa fosse basato esclusivamente su «pretestuose» motivazioni formali relative alla presunta mancata verifica periodica della taratura della strumentazione utilizzata.

Per quanto attiene il risarcimento del danno di immagine del Comune di Trento, è stato considerato censurabile il comportamento processuale e le argomentazioni del ricorrente che nel ricorso aveva utilizzato espressioni considerate «pretestuose e censurabili» in relazione alla professionalità e alla correttezza dell'operato della polizia municipale.

26 Aprile 2013 · Patrizio Oliva




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