Multa in ztl » annullata se segnali sono poco visibili e ravvicinati

Multa in ZTL » La regola

Una multa comminata ad automobilista che sosta in una Ztl è legittima, ma solo e soltanto l'ordinanza comunale (sindaco e giunta) lo dispone. In caso contrario, ovvero in mancanza di una delibera della giunta comunale o di un decreto del sindaco, oppure nel caso la ztl fosse stata istituita da una semplice ordinanza dirigenziale, un verbale contratto su una zona a traffico limitato può essere considerata nullo e quindi contestabile.

Multa in ZTL » Quando non è legittima

Quando si riceve una multa per ingresso non autorizzato in una zona a traffico limitato, bisogna subito verificare se la ZTL è stata istituita da un’ordinanza dirigenziale.

Solo In questo caso, si può fare ricorso davanti al Giudice di Pace (o al Prefetto) per ottenere l’annullamento della multa.

Infatti, secondo l'articolo 7 del Codice della Strada, comma 9: I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. Icomuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

Per poter sapere se le Ztl di una città sono state istituite regolarmente non occorre svolgere lunghe indagini presso gli uffici comunali. Infatti, è sufficiente effettuare una ricerca sul web, componendo su un qualunque motore di ricerca il nome del comune e le parole ordinanza delibera ZTL. Oppure, in alternativa, si può fare approfondire cercando direttamente sul sito del comune desiderato: solitamente questi documenti si trovano nella sezione mobilità del sito.

Invece, nel caso il documento non fosse stato pubblicato sul web, è possibile presentare al Comune un’istanza di accesso agli atti amministrativi.

L’istanza è gratuita, e il Comune deve rispondere entro trenta giorni dal suo ricevimento, come disposto dalla Legge 241/40. Bisogna però far presto, perchè, come già noto, anche il termine per contestare una multa al Giudice di Pace è di 30 giorni.

Multa in ZTL » Quando è legittima

E' invece legittima la multa ad un' automobilista, anche se munito di contrassegno per invalidi, che sosta in Ztl se l'ordinanza comunale lo vieta.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 5588/13, ha stabilito che: La sussistenza di motivi legati all'intralcio al traffico della sosta di autoveicoli al servizio di invalidi in zona a traffico limitato nei giorni festivi è dalla norma de qua, ovviamente lasciata alla discrezionale valutazione dell'amministrazione competente e le misure da adottare costituiscono, sempre in via generale e preventiva, una prerogativa del Comune che, in relazione alla intera giornata e alle condizioni della viabilità, di ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva la sosta in Ztl di autoveicoli a servizio invalidi. Trattandosi di scelta discrezionale, operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale, la stessa attiene pertanto al merito dell'operato della pubblica amministrazione e non è suscettiva di disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Nel caso in questione, un'automobilista era stata beccata a parcheggiare illegittimamente in una zona a traffico limitato, in una giornata festiva, nonostante le indicazioni contrarie dell'ordinanza sindacale.

La donna, aveva tentato di spiegare che l’autovettura era munita regolarmente di contrassegno per invalidi, e che, quel giorno, con lei c’era anche la madre, riconosciuta, appunto, invalida.

Questa giustificazione, però, non viene ritenuta sufficiente dagli agenti, che non annullano la multa.

La donna tenta il ricorso.

Ma prima il Giudice di pace ed in seguito il Tribunale di Macerata, confermano la legittimità della multa redatta dai vigili urbani.

Per i giudici, difatti, l'apposita ordinanza sindacale vietava la sosta in Ztl anche delle auto munite di contrassegno per invalidi.

Così, l'automobilista, decide di ricorrere per Cassazione.

Ad avviso della donna, infatti, l’ordinanza sindacale era da considerare illegittima, visto che andava in controsenso con la norma che prevede la libera circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

A questo appunto però, rispondono negativamente gli Ermellini, i quali sottolineano la libertà riconosciuta in materia al comune di competenza.

Pertanto, il ricorso è stato respinto e la multa confermata.

Concludendo, vista la sentenza in oggetto, è convenevole non parcheggiare in una Ztl quando c'è un ordinanza comunale che lo vieta, anche se si dispone del contrassegno per disabili.

Multa in ZTL » Annullata se segnali sono poco visibili e ravvicinati

Il giudice onorario del Tribunale di Lecce ha accolto le ragioni di un automobilista sanzionato per la violazione di un varco Ztl. Gli alberi e il mancato rispetto della distanza tra i segnali prevista dal codice hanno indotto all'infrazione. Multa annullata

Il giudice onorario del Tribunale di Lecce, ha dato ragione, in appello, ad un automobilista che aveva subito una multa per essere entrato nella zona a traffico limitato di Lecce.

E’ stata ritenuta valida, infatti, l’argomentazione per cui sarebbe stata la scarsa visibilità dovuta alla presenza di alberi e ad al mancato rispetto delle prescrizioni sulla distanza della segnaletica previste dal codice della strada a indurre all'infrazione.

Si legge nella sentenza: Dalla documentazione in atti si può ritenere che la presenza di alberi di alto fusto, la presenza di autobus, anche in via continuativa, e la circostanza che il divieto opera solo di notte rendano veramente difficile la percezione segnale in questione, il quale, peraltro, non è preceduto da alcun segnale di preavviso. E’ stato, quindi, violato dal Comune di Lecce l’articolo 79 del codice della strada che stabilisce che per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli, per una corretta visibilità, e che la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione, come il segnale Ztl, sia di almeno 80 metri, ed inoltre, che tutti i segnali devono essere percepibili sia di notte che di giorno.

1 Luglio 2013 · Tullio Solinas


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