Multa stradale » Dopo il sinistro non sempre c’è obbligo di contestazione immediata

Non sempre i vigili e/o la polizia stradale, dopo un sinistro, devono procedere alla contestazione immediata della multa.

Secondo quanto disposto dal codice della strada, in alcuni casi particolari, in caso di infrazione da parte del conducente di un'autovettura, gli agenti non hanno l’obbligo di contestare immediatamente la multa al conducente.

Ricordiamo ad esempio, le ipotesi di multa per eccesso di velocità o per il passaggio con il semaforo rosso.

Ma, stando a quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21264/14, l’elenco indicato nella legge non è tassativo: dunque, si potrebbero configurare ipotesi, non rientranti formalmente nell'ordinamento legislativo, in cui, pur essendo mancata la contestazione immediata, la multa è comunque legittima.

A parere dei giudici di piazza Cavour, uno di questi casi ricorre quando, a seguito dell’infrazione stessa, si è verificato un sinistro stradale e la polizia è impegnata nel ricostruire la dinamica del sinistro.

In tale fattispecie, gli agenti non sono nella condizione di dedicarsi a rendere subito edotto il trasgressore degli estremi della violazione del codice della strada, e, pertanto, possono farne anche a meno.

Da notare bene, comunque, che per restare valido, il verbale di multa deve contenere un seppur minimo accenno e riferimento al sinistro stradale verificatosi, circostanza che ha dispensato la polizia dalla contestazione immediata.

Pertanto, in quest'ottica, la multa notificata al trasgressore può anche evitare di menzionare in modo esplicito i motivi dell’omessa contestazione immediata, ma può limitarsi a uno sbrigativo richiamo al numero del sinistro stradale accertato dai vigili urbani.

La pronuncia emanata dagli Ermellini è di fondamentale importanza, poiché lascia una enorme porta aperta agli agenti.

Se, dapprima, l'elenco delle multe in cui era obbligatoria la contestazione immediata era considerato tassativo dalla maggior parte dei Tribunali, d'ora in avanti, si potranno verificare casi, ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge, nei quali la polizia non dovrà procedere subito, come quando, appunto, è impegnata a ricostruire la dinamica del sinistro.

9 Ottobre 2014 · Giuseppe Pennuto




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2 risposte a “Multa stradale » Dopo il sinistro non sempre c’è obbligo di contestazione immediata”

  1. Pinco Pallino ha detto:

    Salve, innanzitutto complimenti per la vostra dedizione e competenza. Vorrei comunque attirare la Vs. attenzione sull’uso insistente della parola “multa” lì dove trattasi di sanzione amministrativa. Mi rendo conto che ormai la “multa” é entrata nel parlare comune quale pena per una infrazione al Codice della strada, ma abituiamoci a dare a Cesare quello che é di cesare, lasciando al diritto penale la disciplina della “multa” ed “ammenda”, sanzione pecuniaria al diritto amministrativo. Distinti saluti.

    • Lei ha perfettamente ragione, ed abbiamo anche scritto alcuni post per chiarire la differenza fra sanzione amministrativa e multa. Ma, poi ci siamo resi conto che avremmo creato solo confusione e abbiamo concluso che il linguaggio utilizzato deve adattarsi alle esigenze dei lettori, e non viceversa.

      Il nostro sito non è frequentato da giuristi, avvocati o, comunque, soggetti consapevoli della corretta accezione dei termini legali (tranne lei, forse, ma l’eccezione conferma la regola) i quali hanno certamente fonti più autorevoli a cui attingere.

      I nostri lettori sono persone comuni, che restano disorientati se si parla loro di cartella di pagamento, e non di cartella esattoriale, ad esempio.

      Comunque, grazie per il feedback e per i complimenti, immeritati, che ha voluto riservarci.

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