Verbale di multa e ricorso al Prefetto – L’ingiunzione può non essere motivata ed il trasgressore non deve necessariamente essere audito

Ci si chiede se, nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della Strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice di pace, l’ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l’Autorità amministrativa ha disatteso le deduzione difensive dell'interessato in sede di ricorso al Prefetto.

Deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice di pace, che potrà ( e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate e non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.

La tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.

Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l’annullamento dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, attesa la pienezza di cognizione che compete al giudice.

Così si sono espressi i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza numero 1786/2010.

25 Luglio 2014 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!