Multa » Tutto ciò che c’è da sapere sulla rateizzazione del verbale: piccolo prontuario

Rateazione del verbale di multa: tutte le informazioni utili al debitore

La possibilità di rateazione di una multa è prevista dal codice della strada.

Il codice della strada, infatti, descrive, nel dettaglio, la procedura da seguire per ottenere la rateazione della multa, i requisiti e gli obblighi per poter fruire del beneficio.

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La richiesta di rateizzazione è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

L'istanza di rateizzazione del verbale di multa deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e di ricorso al giudice di pace. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

L'istanza di rateizzazione del verbale di multa deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione.

In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (anche non consecutive), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Ora, una volta avuto chiaro il quadro normativo, cerchiamo di spiegare, il tutto, in parole più semplici.

Rateazione della multa - quadro di sintesi

Per poter chiedere la rateazione della multa occorre che siano rispettate le condizioni indicate di seguito.

  1. la multa deve essere di importo superiore a 200 euro;
  2. il reddito imponibile del soggetto obbligato al pagamento non deve superare 10.628,16 euro. Questo limite è alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente;
  3. la multa deve essere riferita ad un unico verbale (non è possibile, cioè, rateizzare l’importo complessivo di due o più multe);
  4. la multa non deve essere stata impugnata dinanzi al giudice di pace o al Prefetto. La richiesta di rateizzazione, peraltro, esclude la possibilità di impugnare successivamente il verbale, essendo esplicitamente equiparata a rinuncia di tale facoltà.

La richiesta di rateazione deve essere inoltrata, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della multa:

  1. al Prefetto se si tratta di violazioni accertate dalla polizia di Stato;
  2. al Presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco se si tratta di violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Il soggetto a cui è stata inoltrata l'istanza di rateazione adotta entro novanta giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto. In assenza di risposta la richiesta di rateazione deve intendersi respinta.

Qualora l'istanza di rateazione venga respinta, la multa deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dal compimento del termine dei novanta giorni concessi per il silenzio-rigetto. In alternativa, è possibile, sempre nel termine di trenta giorni, ricorrere al giudice di pace per impugnare il provvedimento di rigetto o il silenzio rigetto.

Il numero massimo di rate con cui è possibile rateizzare l'importo, anche relativo a più infrazioni, purché relativo in un unico verbale è di 12 rate per importi da 200 a 2.000 euro; 24 rate per importi da 2.000 a 5.000 euro; 60 rate per importi superiori a 5.000 euro.

Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e in ogni caso si applicano gli interessi di legge. Il debitore che non paga la prima rata e, successivamente, la seconda decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore oppure al Prefetto (se l'organo accertatore è la polizia) oppure al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende, rispettivamente, dalla regione, dalla provincia o dal comune).

La presentazione della domanda congela gli importi dovuti, che rimangono tali fino alla definizione della richiesta di rateizzazione.

E' bene fin da subito informarsi presso l'ente accertatore, che spesso fornisce istruzioni e modulistica anche telematicamente (sul proprio sito internet).

Entro 90 giorni l'organo accertatore deciderà se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso.

In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualità tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.

In caso di rigetto, la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si può opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.

11 Dicembre 2014 · Giuseppe Pennuto


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