Multa per passaggio con rosso? E’ annullabile … o forse no

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Notizie contraddittorie per gli automobilisti che ritengono di aver ricevuto ingiustamente una multa per passaggio con rosso al semaforo.

"Nulla la multa per passaggio con rosso senza contestazione immediata del vigile". Così aveva deciso la Cassazione con una sentenza del 17 novembre 2009, nella quale veniva accettato il ricorso di un automobilista cui era stata comminata una multa per passaggio con rosso, ma non era stato fermato subito dal vigile.

Nella stessa sentenza, però, i giudici di piazza Cavour avevano avvertito che l'obbligo di contestazione immediata sussiste solo se il passaggio con il segnale rosso avviene ad un semaforo non posto a presidio di un incrocio.

In quest'ultima circostanza, invece, la possibilità o l'impossibilità della contestazione immediata dev'essere valutata caso per caso.

Ora, sulla stessa tipologia di infrazione, ritorna sempre la Cassazione con la sentenza rubricata al numero 21605/11.

Le foto multe inflitte per il passaggio di un incrocio con il semaforo rosso sono valide anche se non ci sono agenti sul posto. Secondo la Cassazione, infatti, con la normativa introdotta dal decreto legge 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

La Suprema Corte ha convalidato una multa per passaggio con rosso inflitta ad un'automobilista per avere attraversato un incrocio presidiato da semaforo. Il Tribunale di Pistoia aveva già convalidato la multa per passaggio con rosso; la signora ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che la multa per passaggio con rosso era stata inflitta in assenza di agenti. Ma la multa per passaggio con rosso è stata confermata in quanto, dalle fotografie prodotte scattate dal comune con apparecchiatura T Red emergeva che il veicolo aveva iniziato l’attraversamento quando il semaforo proiettava la luce rossa, e ciò era confermato dai dati cronometrici registrati dall'apparecchiatura.

Inoltre, hanno sentenziato i giudici di piazza Cavour, nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Per fare una domanda sulle multe per passaggio con il rosso ai semafori intellgenti, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

18 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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4 risposte a “Multa per passaggio con rosso? E’ annullabile … o forse no”

  1. gualtiero rebecchini ha detto:

    Buone notizie per gli automobilisti che ritengono di essere stati multati ingiustamente per essere passati col semaforo rosso.

    In questo caso il verbale di contravvenzione dei vigili non vale fino a querela di falso e quindi può essere annullato se il conducente prova con dei testimoni che le cose sono andate diversamente. E’ quanto affermato dalla corte di Cassazione che, con la sentenza 21816, ha accolto il ricorso di una automobilista romana che era stata multata per essere passata con il rosso.

    Lei si era sempre difesa sostenendo che questo non era vero e che il vigile aveva visto male. Ma il giudice di pace della capitale, a gennaio del 2005, le aveva dato torto respingendo l’opposizione e convalidando il verbale di contravvenzione.

    Lei ha fatto ricorso alla Cassazione e qui le cose sono cambiate: la Seconda sezione civile ha accolto le ragioni della donna precisando che in questi casi il verbale dei vigili non fa “piena prova fino a querela di falso”.

    In sostanza ciò va escluso con riguardo “ai giudizi valutativi che esprime il pubblico ufficiale, alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, e abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica, bensì, come appunto nella specie, l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento”.

    Insomma, cita la Cassazione, il giudice di pace avrebbe dovuto fare “degli accertamenti” e “ammettere la prova testimoniale.”

  2. angelo pisani ha detto:

    Calcolare ad occhio nudo la velocità di un’auto che sfreccia sotto il nostro naso è ancora impossibile per un uomo

    E quindi devono essere annullate le multe per eccesso di velocità elevate da un vigile o un agente accertatore che ha misurato l’andatura di un auto attraverso la sua vista.

    È quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione respingendo il ricorso del Viminale e del ministero della Difesa contro la decisione del giudice di pace di Piombino che aveva annullato una sanzione per eccesso di velocità nei confronti dell’automobilista Sergio B., multato da un carabiniere che “ad occhio” aveva calcolato a quanto correva la macchina.

    Multa cancellata perché la vista non basta, sostengono i giudici, poiché suggerisce sensazioni soggettive. Soltanto la tecnologia, chiariscono gli ermellini, garantisce dati e rilevazione inoppugnabili.

    L’uomo era stato sanzionato a luglio del 2004 quando un agente dei carabinieri dall’interno dell’auto di servizio aveva avuto l’impressione che Sergio B. stesse correndo troppo.

    Affermazione priva, secondo il Giudice di Pace, di qualunque riscontro oggettivo, assicurato solamente da uno strumento tecnico. Di conseguenza multa annullata e successivo ricorso in cassazione dei due ministeri per cercare di salvare l’”affidabilità” dell’occhio del loro carabiniere.

    Attendibilità comunque in sostanza salvata. Il guidatore infatti non ha potuto del tutto cantare vittoria. Se la multa per eccesso di velocità è diventata carta straccia, altre due ammende Sergio B. le ha dovuto pagare, eccome.

    Quando venne multato l’occhio del carabiniere vide che i fari della macchina dell’uomo erano spenti e che, per di più, l’imprudente conducente neanche indossava la cintura di sicurezza.

    Dettagli sui quali non si poteva sollevare alcun dubbio, come aveva stabilito il giudice di pace al temine del processo. Quindi multa confermata, almeno per quello che riguardava queste due infrazioni. Decisioni corretta quella del giudice di Piombino anche sotto questo aspetto secondo la Sezione Seconda Civile della Cassazione.
    Cassazione: multe per eccesso di velocità da annullare se il calcolo è a occhio nudo

    Una luce spenta o accesa è un particolare che la vista di un essere umano coglie con assoluta certezza. La Suprema corte ha spiegato le sue conclusioni, sottolineando che la rilevazione della velocità è misurabile soltanto per mezzo di strumenti tecnici, gli unici congegni che possono garantire un riscontro oggettivo. L’occhio umano purtroppo è un organo che avverte impressioni soggettive, “di per sé inattendibili”.

  3. roberto masciulli ha detto:

    La Corte di cassazione con la sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008 apre un varco agli automobilisti che intendono contestare una multa ricevuta ingiustamente sulla base del solo verbale di contravvenzione scritto dai vigili. Per la Corte, che ha accolto il ricorso presentato da una donna multata per essere passata con il rosso, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso da attribuire al verbale, sulla base del Codice civile, non esiste nè per quei fatti che, per la loro dinamica, non si sono potuti controllare secondo un metro oggettivo nè per quanto riguarda le semplici valutazioni del pubblico ufficiale.

  4. Ludovico Tornabuoni ha detto:

    Contestato il giudice di fatto che non aveva ammesso le testimonianze

    Cassazione, la multa per un passaggio col rosso è annullabile se ci sono i testimoni
    Secondo gli ermellini il pubblico ufficiale non è infallibile perchè «i corpi-oggetti» sono in moviment

    Anche i vigili urbani, come gli arbitri, possono sbagliare ed essere tratti in inganno dall’errata percezione «di corpi-oggetti in movimento». In assenza della moviola, la parola di un agente che fa una multa per «passaggio con semaforo rosso», può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso. Questo quando ci sono i testimoni che dimostrano un’errata valutazione dei fatti «non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento» suscettibile di diverse ricostruzioni. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n.21816.

    LA VICENDA – Il caso riguarda una signora di Roma, Isabella V. che si è vista recapitare a casa una multa per essere passata col rosso. Il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione, con testimonianze a suo favore, basandosi come da procedura «sull’efficacia fino a querela di falso del verbale di contravvenzione». La veridicità dei fatti, però, secondo i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, «poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà» e quindi il ricorso di Isabella è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.

    L’ERRORE – Secondo gli ermellini, infatti, l’efficacia fino a querela di falso «non sussiste quando, le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento». In questo caso «quanto attestato dal pubblico ufficiale concerne non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento) bensì l’indicazione di un corpo o un oggetto in movimento». Si devono compiere i «necessari accertamenti», quindi, ed il giudice di pace ha sbagliato proprio perchè «non ammettendo la prova testimoniale» non ha tenuto conto che i testimoni potessero fornire una versione diversa dei fatti.

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