Multe per violazione del Codice della strada elevate dalla polizia stradale – Se il pagamento avviene tramite home banking bisogna fare attenzione alla data di valuta
Come è noto, per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La somma dovuta può essere pagata: in contanti direttamente presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
Qualora nel suddetto termine di sessanta giorni non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento.
Come si può facilmente desumere dalle modalità di pagamento testé brevemente descritte, la data di corresponsione e quella di valuta assumono una notevole importanza nel procedimento di definizione del verbale, in particolar modo con il diffondersi di strumenti di pagamento elettronico, quali ad esempio i servizi cosiddetti di home banking o online banking, che richiedono l'intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare attività di pagamento, nonché con l'affermarsi di procedure di accreditamento che variano non solo inrelazione al giorno ma anche all'ora in cui è stato impartito l'ordine di pagamento al prestatore dei servizi.
Tanto premesso, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal riguardo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la circolare numero 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016, precisa quanto segue:
- il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito;
- nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale.
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