Multe per violazione del Codice della strada elevate dalla polizia stradale – Se il pagamento avviene tramite home banking bisogna fare attenzione alla data di valuta

Come è noto, per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La somma dovuta può essere pagata: in contanti direttamente presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Qualora nel suddetto termine di sessanta giorni non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento.

Come si può facilmente desumere dalle modalità di pagamento testé brevemente descritte, la data di corresponsione e quella di valuta assumono una notevole importanza nel procedimento di definizione del verbale, in particolar modo con il diffondersi di strumenti di pagamento elettronico, quali ad esempio i servizi cosiddetti di home banking o online banking, che richiedono l'intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare attività di pagamento, nonché con l'affermarsi di procedure di accreditamento che variano non solo inrelazione al giorno ma anche all'ora in cui è stato impartito l'ordine di pagamento al prestatore dei servizi.

Tanto premesso, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal riguardo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la circolare numero 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016, precisa quanto segue:

  1. il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito;
  2. nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale.

In pratica, è fondamentale porre attenzione alla data della valuta dell'accredito, in particolare in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Sebbene questo articolo tratti di una circolare ministeriale avente ad oggetto solo le infrazioni al Codice della strada elevate dalla polizia stradale, la prudenza deve valere sempre (multe comminate da polizia municipale o carabinieri) quando si utilizzano strumenti elettronici di pagamento per adempiere alla sanzione amministrativa. Per questa tipologia di pagamenti l’effetto liberatorio per il pagatore (trasgressore o proprietario del veicolo), e quindi la definizione del verbale, si ha al momento dell'accredito dell’importo sul conto dell’organo accertatore dell'infrazione. Sarà quindi molto importante assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento (entro i 60 giorni dalla data di notifica del verbale o entro 5 giorni se si intende fruire dello sconto del 30%). Sappiamo tutti che una multa pagata in ritardo o pagata con importo insufficiente equivale ad una multa non pagata: la conseguenza è vedersi notificare, in epoca successiva, una cartella esattoriale con importo oberato di aggio ed interessi semestrali e la somma già pagata potrà solo essere portata a compensazione.

19 Gennaio 2016 · Giuseppe Pennuto




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