Multa per guida con tagliando scaduto – Possibile fare ricorso?

Multa per guida con tagliando scaduto - Ricorso possibile?

Mi chiamo Luigi, ho 30 anni e da 10 abito a Brescia. Scrivo su questo forum per avere dei chiarimenti riguardo a una multa che mi è stata comminata.

Qualche giorno fa, mentre tornavo da lavoro, sono stato fermato ad un posto di blocco dei vigili urbani.

Ho presentato tutti i documenti, era tutto in regola, tranne il tagliando assicurativo, che era scaduto da 21 giorni.

Quindi, mi è stata fatta una multa per guida senza assicurazione.

Ho assicurato ai pubblici ufficiali che avrei rinnovato la rata tra qualche giorno, ma non è servito per evitare la contravvenzione.

La mia domanda è: posso fare ricorso per la multa, visto che il tagliando era scaduto da pochi giorni?

Multa per guida con tagliando assicurativo scaduto - Ricorso Inutile

Mi spiace per Lei, ma ha superato il limite consentito. E' infatti possibile circolare con l’auto anche con la polizza RCA scaduta da non più di 15 giorni, senza rischio di subire una multa.

Inizialmente, il Governo Monti era intervenuto sulla questione con l'articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che, al comma 1, recitava così: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

Questo aveva creato confusione sull'argomento della tradizionale franchigia, innestando inizialmente nel codice delle assicurazioni private solo lo stop al tacito rinnovo delle polizze.

In seguito, con la conversione in Legge 221 del 17 dicembre 2012, il comma 1 è stato sostituito dal seguente: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza .

Praticamente, il Ministero, ha corretto il tiro chiarendo definitivamente che tutte le polizze assicurative stradali devono estendere per legge la loro validità ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto.

Quindi, la copertura assicurativa deve sempre essere garantita per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza.

La compagnia, dal canto suo, deve avvisare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza e, allo stesso tempo, deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all'effettivo rinnovo della nuova polizza, ossia fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Pertanto, il conducente che sia in attesa di sottoscrivere un altro contratto di RCA, potrà, durante questo periodo, continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti, senza timore vedersi comminata una multa.

La precedente disciplina, invece, imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva.

Così il pubblico ufficiale, era costretto ad elevare la multa, in caso di mancata copertura assicurativa, se vi era stata la disdetta del contratto o comunque se il contratto non prevedeva la proroga automatica della polizza dopo lo scadere della rata.

Questo, però, non vale per Lei, che ha sforato il limite previsto dei quindici giorni.

Su questo tema si era anche pronunciata recentemente la Corte di Cassazione.

Infatti, con la sentenza numero 21571 del 30 Novembre 2012, la Suprema Corte aveva sancito che: Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'articolo 1901 cod. civ.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione, e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo e rinunciato ad avvalersi della sospensione della garanzia.

Pertanto, ne conviene che tutti i titolari di una polizza rc auto hanno diritto all'estensione della copertura assicurativa.

Non può subire una multa il conducente di un veicolo che esibisce un certificato scaduto da meno di quindici giorni.

Superati i quindici giorni sono guai grossi per chi, come Lei, circola senza un nuovo contratto.

Qui, in allegato, la circolare in cui il Ministero dell'Interno ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

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28 Febbraio 2013 · Loredana Pavolini


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