La multa: pagare o proporre ricorso

Ricorso in autotutela contro il verbale di multa

La prima possibilità' e' provvedere al pagamento dell'infrazione commessa (che e', tra l'altro, in misura ridotta) entro 30 gg dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.  In taluni casi, pero', e' legittimo - in quanto consentito dalla legge- se non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione, ma e' sconsigliabile in quanto generalmente inutile.

Ricorso al Prefetto contro il verbale di multa

Il primo ricorso proponibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore.

Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvietà, di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione. Si parla di raddoppio della multa impropriamente. Si dovrebbe dire entro 60 giorni e' possibile pagare la sanzione dimezzata, usufruendo di uno "sconto" concesso dall'ente verbalizzante; trascorso tale periodo si applica la sanzione piena.

L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.

E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, ciò costituisce motivo di opposizione - oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

Ricorso al giudice di pace contro il verbale di multa

Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, sempre entro 30 gg dalla notifica dell'atto (per le violazioni commesse prima del6/10/2011 il termine per ricorrere contro il verbale presso il giudice di pace è di 60 giorni). Dev'essere presentato da colui a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore, alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa. (Se il verbale lo riceve il proprietario, non e' escluso che quest'ultimo, ovviamente in accordo con l'utilizzatore, faccia presentare ricorso a quest'ultimo previa dichiarazione congiunta da depositare in cancelleria insieme al ricorso.)

La presentazione può avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilita' del procedimento. Occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove e' stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi costantemente sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc., anche tramite telefono.

Verbale di multa - Il ricorso al giudice di pace e' nullo se il ricorrente non si presenta all'udienza

Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa "raddoppierà" e - in caso di esito negativo del ricorso - si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.

E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato.

Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006, del febbraio 2006.

Un caso particolare - Ricorso avverso il verbale di multa relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti

Contro i verbali inerenti le violazioni agli articolo 126 bis comma 2 e 180 comma 8, ovvero relativi alla mancata comunicazione di dati (tipicamente del conducente, a seguito della rilevazione di un'infrazione senza fermo immediato tramite, per esempio, un autovelox) o alla mancata presentazione di documenti (patente, certificato assicurazione, etc.) quando richiesti dall'organo accertatore a seguito di un controllo, e' possibile ricorrere autonomamente rispetto agli eventuali verbali precedenti.

Il ministero dell'interno aveva stabilito, con circolare numero M/2413/28 del 14/2/07, che contro questi verbali, in deroga alla regola generale, si poteva procedere presentando il ricorso presso il giudice di pace o il prefetto del luogo di residenza indipendentemente dal luogo ove e' avvenuta l'infrazione originaria.

Recentemente pero' lo stesso Ministero ha cambiato idea, e con una successiva circolare, del 2/4/07, ha ha riattivato per questi verbali la vecchia regola "generale" secondo la quale le contestazioni vanno fatte nel luogo ove e' avvenuta l'infrazione.

Da tale data, quindi, i verbali suddetti tornano ad essere contestabili presso il prefetto, od il giudice di pace, del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, come avveniva prima del 14/2/07. Probabilmente cio' portera' molta confusione nelle prefetture e nelle cancellerie dei giudici di pace. E' bene quindi che almento i ricorrenti siano informati, cosa che ci proponiamo di fare costantemente.

Nota sulla notifica del verbale di multa

Si ricorda che il verbale deve essere notificato entro 90 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore (150 se l'infrazione e' stata commessa prima del 13/8/2010), momento che non e' detto corrisponda alla data dell'infrazione poiche', per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un subitaneo trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilita', indicando il vero contravventore).

Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore.

E' bene ricordare anche che la notifica può avvenire per giacenza: se non si ritira la multa, questa non svanira', ma si avra' per notificata alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare "raddoppiata" e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, piu' opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale).

Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sara' comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi.

Verbale di multa - Nota importante sulla parte contro cui ricorrere

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.1010/07 del 10/10/06) ha stabilito che l'individuazione del resistente - la parte CONTRO cui si fa ricorso - dev'essere fatta da chi presenta ricorso e non dalla cancelleria del giudice (come e' sempre stato, in forza a quanto dice la legge).

Va individuato e specificato, in pratica, l'organo centrale - istituzionale- da cui dipende quello periferico che ha elevato la multa. Per esempio, se la multa e' stata emessa dalla Polizia stradale il ricorso va impostato contro il Ministero dell'Interno, se l'hanno emessa i Carabinieri si dovra' ricorrere contro il Ministero della Difesa mentre se e' stata elevata dalla Polizia municipale l'organo da specificare e' il Comune di appartenenza del Comando specifico.

La sentenza e' particolarmente sconcertante perché ha stabilito che se non viene impostato bene il ricorso con la corretta indicazione della controparte lo stesso può ritenersi inammissibile, ovvero NULLO a prescindere dal merito.

Se non si paga (entro i 60gg oppure dopo il rigetto del ricorso) si ricevera', entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entita' del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.) .

Contro la cartella e' possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono pero' contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono piu' opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile), etc.etc.

Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sara’ possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia gia’ stata pagata); non sara’ comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.

Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un'ipoteca, potra' essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza.

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2 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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4 risposte a “La multa: pagare o proporre ricorso”

  1. maurizio costa ha detto:

    Memo su multe per violazione al codice della strada

    Il verbale arriva a casa dopo 150 giorni ex art. 201 Dlgs 30/04/1992 n.285 dall’accertamento dell’infrazione.

    Si può fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, perché il verbale è andato in prescrizione. Conservare la busta con la data di notifica.

    Il verbale arriva alla vecchia residenza dell’automobilista, torna indietro con la dizione “destinatario trasferito” e viene notificato alla nuova residenza dopo 150 giorni dall’infrazione.

    Se l’automobilista ha fatto tempestivamente il cambio di residenza su patente e libretto di circolazione, può fare ricorso per prescrizione.

    L’automobilista ha già fatto ricorso al prefetto e questi lo rigetta inviando un’ingiunzione di pagamento con una data di oltre 150 giorni successivi a quella dell’invio del ricorso art. 203 – 204 CdS – più precisamente il prefetto deve emettere l’ordinanza entro 120 gg e notificare l’ingiunzione entro 150gg previe deduzioni dell’ente che nei 30 gg successivi al termine di 120 deve presentare al prefetto.

    Si può fare ricorso al giudice di pace, perché l’ingiunzione è andata in prescrizione. Vale però la data riportata sull’ingiunzione.

    La contestazione dell’infrazione avviene immediatamente e l’agente consegna il verbale nelle mani dell’automobilista: questi non paga pensando che debba arrivare un altro verbale a casa, poi riceve una cartella esattoriale.

    Il ricorso è inutile, vale il verbale consegnato nelle mani dell’automobilista (non ne arriva un altro a casa).

    L’automobilista riceve il verbale e paga per non far passare i 60 giorni oltre i quali la sanzione raddoppia. Poi fa ricorso al prefetto.

    Il ricorso è improponibile, perché per farlo occorre non pagare la contravvenzione.

    L’automobilista non paga la contravvenzione e riceve una cartella esattoriale dopo cinque anni e quattro mesi dalla data di notifica del verbale.

    Si può fare ricorso al giudice di pace perché la cartella è andata in prescrizione.

    La cartella esattoriale arriva entro i termini, ma precedentemente l’automobilista non ha mai ricevuto il verbale.

    Bisogna verificare se il Comando degli agenti è in possesso della ricevuta della raccomandata di spedizione del verbale, se l’indirizzo del destinatario è corretto, se la mancata notifica è avvenuta entro 150 giorni dall’infrazione e se la mancata notifica è stata seguita da un’ulteriore raccomandata (almeno a partire dall’ottobre 1998). In assenza i uno di questi elementi si può fare ricorso al prefetto o al giudice di pace.

    Le multe vanno impugnate dinanzi al prefetto o al giudice di pace, entro 60 giorni per i verbali 30 giorni per la cartella di pagamento.

    La Corte di Cassazione, con sentenze 15.7.2004 n. 13127; 14.5.2003 n. 7398; 24.9.2002 n. 13872, ha affermato che il termine per impugnare una multa in sede giurisdizionale, quando non è specificato dal codice della strada, è uguale a quello riconosciuto per presentare ricorso al prefetto.

    Secondo la Suprema corte, infatti, il termine più breve di 30 giorni, sebbene sia stato previsto dal decreto legge n. 270/1996 (non convertito in legge), sarebbe incoerente sia con i termini relativi al ricorso amministrativo, che con il termine previsto per il pagamento della sanzione, entrambi di 60 giorni. Contro la Cartella esattoriale il termine è invece di 30 giorni a norma dell’art. 205 Dlgs 30-4-1992 n. 285 e art. 22 della L. 24-11-1981 n. 689.

    Ausiliari del traffico.

    Possono procedere all’accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell’art. 17 comma 132 l. n. 127 del 1997, sia all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, sebbene, in questo ultimo caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre atte a garantire la concreta funzione del parcheggio in concessione.

    Trib. Roma 28-08-2000 – Un verbale redatto (prima dell’entrata in vigore della l. 15 maggio 1997 n. 127) dagli ausiliari del traffico nel quale è rilevata una violazione al divieto di sosta delle autovetture non ha valore di atto pubblico; pertanto, le sue risultanze possono essere contestate con ogni mezzo di prova (Cass. civ. Sez. III 25 ottobre 1999, n. 11949).

    Non è più necessario versare la cauzione se si ricorre al Giudice di Pace.

    Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l’8/4/2004 ritenendo illegittimo l’art. 204bis del CdS introdotto dalla Legge 214/2003 per violazione del diritto alla difesa.

    Il ricorso al Prefetto da una prima interpretazione inibisce il ricorso successivo al Giudice di Pace, il ricorso contro la cartella esattoriale esige il pagamento di una cauzione. Su tali modifiche gravano fondati sospetti di incostituzionalità per limitazione al diritto alla difesa, a poter ricorrere al giudice, principio di uguaglianza, principio del contraddittorio, principio della parità delle parti, principio del giusto processo e della sua rapidità, la prima avvisaglia è pervenuta dal giudice di pace di Roma.

    Il ricorso al Prefetto esige un’ordinanza di accoglimento o di rigetto entro 120 gg e notifica entro 150 gg, il ricorso deve essere inviato entro e non oltre 60 gg (e non due mesi) dal giorno della consegna o della notifica del verbale di contestazione della violazione e deve contenere l’esplicita richiesta di emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come previsto dall’art. 204 CdS. Al ricorso va allegata una copia del verbale, mai l’originale.

    È preferibile richiedere, nelle conclusioni del ricorso, di essere personalmente sentiti dal Prefetto, sia perché un colloquio con l’autorità adita può agevolare la comprensione delle proprie motivazioni, sia perché l’eventuale omesso interpello da parte del Prefetto è motivo per impugnare successivamente l’ordinanza ingiunzione dello stesso Prefetto avanti al Giudice di Pace.

    Il Prefetto, entro 120 giorni da quando ha ricevuto il ricorso dalla polizia stradale, pena decadenza, dovrà emettere un’ordinanza di archiviazione del verbale o di ingiunzione pari al doppio della sanzione iniziale. A questo termine (120 giorni) dovrà essere aggiunto quello massimo di 30 giorni concesso alla polizia per trasmettere al prefetto il ricorso con le proprie deduzioni.

    Casi di impossibilità della contestazione immediata (ad es. il caso della multa per il casco).

    Ogni verbale deve essere elevato fermando il contravvenzionato (c.d. contestazione immediata) e consegnando immediatamente la contravvenzione. Eccezionalmente questo si può evitare ma i casi sono espressamente previsti dall’art 201 del CdS. Molte volte nei verbali viene genericamente indicato dagli operatori la causa di impossibilità di contestare il verbale immediatamente scrivendo genericamente “impossibilità di raggiungere l’utente per motivi di traffico”, questo è il caso ad esempio della multa per il casco, tale dicitura non è conforme alla legge e non costituisce causa di impossibilità.

    I casi sono i seguenti come previsto dall’art. 201 del codice della strada:

    – impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da parte degli agenti;

    – attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;

    – sorpasso in curva;

    – accertamento di una violazione da parte dell’agente a bordo di mezzo pubblico;

    – accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo o dopo che il veicolo sia a distanza del posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile;

    – accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore.

    Il pagamento della sanzione non è possibile se il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi o quando il conducente del veicolo a motore si è rifiutato di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.). In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell’ufficio per le applicazioni delle sanzioni in merito.

    Divieto di sosta.

    Obbligo da parte dei comuni di inserire sotto il cartello del divieto di sosta o sul retro, il numero e la data dell’ordinanza sindacale che ha stabilito i divieti, in mancanza è nullo (articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada).

    Inoltre la generica indicazione della strada senza numero civico dove è stato commessa l’infrazione per divieto di sosta invalida il verbale.

    Il fermo amministrativo dell’autovettura è illegittimo per le multe auto.

    La nuova legge ha introdotto dal 2003 la possibilità per le esattorie di disporre il fermo delle autovetture: se ci si mette al volante €1.000 di multa più il sequestro. È ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell’ultimo centesimo del debito esattoriale.

    Il fermo amministrativo però, in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione; costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioè quando con azioni alternative l’esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti erariali. Sono escluse quindi le multe comunali, i contributi INPS e INAIL.

    In merito si vedano le seguenti sentenze:

    – Trib. Brindisi (sent. 43/2002): il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, è illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.

    – Trib. Parma (sent.151/2003): è nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.

    – Tar Puglia (sent. 1764/2003): la competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.

    – Trib. Bari (decr. 17/3/2003): è nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. è possibile l’inibitoria ex art. 700 cpc.

    – Trib. Milano (ord. 9/4/2003): la sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell’esattoria. è possibile inibitoria ex art. 700 cpc.

    – Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): la mancanza di norma di attuazione non blocca l’attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). è possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il “periculum in mora”.

    – Trib. Novara (sent.12/5/2003): il fermo amministrativo è legittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi INPS e INAIL.

    Il fermo amministrativo è stato bloccato in tutta Italia

    La quarta sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3259/2004, ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l’ordinanza è stata recepita dall’Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi.

    Verificare la corrispondenza del modello dell’autovettura o motociclo e il numero di targa.

    La generica indicazione della parola autovettura o motociclo non permette di controllare la perfetta corrispondenza tra tipo, modello e relativo numero di targa. L’art. 383 al co. N. 1 del Dpr 16/12/92 n. 495 (reg. att. C.d.S.) stabilisce, infatti, in modo inequivocabile la necessità che il verbale debba contenere a pena di nullità l’indicazione del tipo di veicolo e della targa. L’omessa indicazione del tipo di veicolo sul verbale incide in modo decisivo sull’efficacia probatoria dello stesso e rende alquanto incerta l’identificazione del veicolo a mezzo del quale la violazione si assume commessa (Cass. Civile sez. I 14/02/94 n. 1445)

    La comunicazione dei dati del conducente.

    Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione è sanzionata con €250 (prima €357) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05. Se non siete in grado di comunicare i dati perché non ricordate a chi avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perché è trascorso un notevole lasso di tempo dall’infrazione e perché il vostro veicolo è usato da parenti e amici. L’art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito “il giustificato e documentato motivo” che poi sarà vagliato dalle forze dell’ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione è obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

    La comunicazione dati conducente, che non riporta i dati di chi fosse alla guida dell’autovettura non è sanzionabile. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del CdS in virtù del quale la mancata comunicazione è sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto che spesso trascorre un notevole lasso di tempo tra la data dell’infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non è applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all’invito delle autorità. Giudice di pace di Arcidosso – sentenza del 8-21/10/2005 n. 80 – Giudice Giraldi

    Il tachigrafo digitale

    Tutte le imprese di trasporto, individuali o societari, compresi i padroncini, dal dicembre 2005 dovranno installare il tachigrafo, una sorta di scatola nera. L’omissione costerà da €68,25 a €2754,15 di multa (regolamento 3820-3821/85 CEE).

    La confisca del motorino.

    Dal mese di Agosto 2005 chi viaggia su motoveicoli senza casco, con casco slacciato, in più persone rispetto al consentito o trasportando animali è soggetto alla confisca del mezzo. Il Dl 184/05 ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo per 60 giorni.

    Il silenzioso accoglimento del ricorso al prefetto.

    Se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:

    * 30 gg: Presentazione al Prefetto (trasmissione)
    * 60 gg: Organo Accertatore (istruttoria)
    * 120 gg: Prefetto (determinazione)
    * 150 gg: Notificazione

    Totale: 360 gg

    Se il ricorso è presentato al Prefetto tramite l’organo accertatore (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:

    * 60 gg: Organo accertatore (istruttoria)
    * 120 gg: Prefetto (determinazione)
    * 150 gg: Notificazione

    Totale: 330gg

    Conviene sempre fare ricorso tramite l’ente che ha emesso il verbale, non chiedere mai di essere sentiti.

    Se si chiede udienza, i termini vengono sospesi fino alla data di espletamento dell’audizione.

    I termini sono stati allungati dalla legge 214 del 01/08/2003.

    Quando è possibile difendersi senza avvocato.

    Art.82 cpc – patrocinio – davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede €516,46 (lire un milione)

    Una volta notificata la multa, l’art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni (non 2 come raccontato dai giornali) dal giorno in cui è stato commesso l’illecito. Da ciò consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.

    Spesso e volentieri le cartelle esattoriali vengono notificate non solo senza essere state precedute dal verbale da notificare entro 150 giorni, ma vengono addirittura notificate oltre i 5 anni.

    Se l’autovettura è stata venduta e non è stato fatto il passaggio al pra, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio.

    In caso di morte del contravventore, l’erede può chiedere l’annullamento in quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

  2. andrea loffredo ha detto:

    1 – La notifica deve avvenire entro 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione. La data “di partenza” si deduce dal timbro postale sulla “busta verde”; quella della violazione è sul verbale. Però, la regola dei 150 giorni non vale se, di recente, avete cambiato residenza senza comunicarlo al Comune: in questo caso, i tempi per l’invio si dilatano.

    2 – I soggetti che possono effettuare una notifica sono quattro: Vigili, messi comunali, ufficiali giudiziari, addetti di un ufficio postale. Controllate la “relata di notifica”: il documento deve riportare data, luogo, generalità del trasgressore e di chi invia la notifica; senza tutte queste informazioni, il verbale è nullo. Resta aperto il problema della notifica tramite società privata: la legge non è chiara. Ci sono giudici che non ritengono valida tale procedura, seguendo l’indirizzo della Cassazione (sentenze 20440/2006 e 10043/2008). Altri, invece, la reputano legittima.

    3 – La notifica va recapitata mediante consegna con qualunque servizio postale: alla residenza del trasgressore; ad altra persona nell’abitazione del destinatario, purché i due convivano; al portinaio; a un vicino di casa. La notifica può avvenire anche tramite deposito (in contemporanea alla raccomandata al destinatario): all’Ufficio contravvenzioni del Comune di residenza del trasgressore; oppure all’Ufficio postale, se il destinatario non è reperibile oppure se altre persone rifiutano
    di ritirare al suo posto la notifica.

    4 – Ci sono anche orari da rispettare: la notifica è nulla se eseguita prima delle 7 e dopo le 21; la domenica o nelle festività.

    Se le regole per comunicarvi la multa non sono state rispettate, avete tempo 60 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di pace: dev’essere quello della città dov’è avvenuta l’infrazione. La “vittoria” è molto probabile.

    POTREBBE ANCHE ANDARE “PERSA” – Che succede se il portinaio perde la notifica o se qualcuno vi fa un dispetto prendendola dalla vostra cassetta delle lettere e la butta? Affinché ci siano più possibilità che riceviate la multa, la Corte costituzionale (sentenza 346/1998) stabilisce che, se il destinatario non ritira la multa, venga fatta una seconda notifica. Ovviamente, se “sparisce” anche questa, sarà difficile dimostrare di non averla ricevuta.

    E SE VI CHIEDONO DI PAGARE UNA MULTA CHE NON AVETE MAI RICEVUTO? – Ecco un caso particolare: voi siete sicuri di non avere mai ricevuto una multa, e vi viene recapitata una cartella esattoriale in cui vi chiedono il doppio della sanzione originaria. Che fare? Controllate che non vi abbiano mai spedito la prima multa, recandovi all’ente verbalizzante (per esempio, il Comando dei Vigili) e chiedendo la prova dell’invio della sanzione. Se non la mostrano, fate ricorso al Giudice di pace.

  3. maurizio balestra ha detto:

    Contravvenzioni stradali e cartelle esattoriali: cosa fare?

    Sempre più automobilisti si rivolgono a noi per avere delucidazioni in merito a cosa fare quando hanno ricevuto una multa oppure una cartella esattoriale in seguito a contravvenzione stradale.

    Di seguito cerchiamo di fornire una serie di indicazioni standard su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme del CDS (Codice della strada)

    1. IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

    Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure esservi notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l’infrazione senza la vostra presenza materiale oppure erano nell’impossibilità di fermarvi.

    Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venir notificato entro 150 giorni (tassativi) dall’accertamento; i 150 giorni decorrono dal momento in cui la polizia ha accertato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o la motorizzazione.

    L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, al prefetto (commissariato del governo) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata a.r.
    L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.

    In alternativa al ricorso al prefetto l’automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente o spedito a mezzo posta.

    Il ricorso va presentato personalmente oppure a mezzo del servizio postale, come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.98 del 2004).

    All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso

    Consigli:

    a) controllate che il verbale vi sia stato notifcato regolarmente entro 150 giorni dalla violazione;

    b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la multa venga raddoppiata;

    c) al ricorso vanno eventualmente allegate dichiarazioni di terzi (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possono servire da supporto alle vostre ragioni.

    d) Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato dai vigili sul parabrezza delle auto in sosta!

    2. PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO

    Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.

    L’ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento.

    Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell’esito di un ricorso sono (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.
    Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.

    Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione.

    Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione, in genere l’ufficio del registro.

    Se non si è invece d’accordo con l’ingiunzione del prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere inoltrato al giudice con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.

    Consigli:

    a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomanadata AR del ricorso.
    Per i 120 giorni entri i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto!

    b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

    3. LA CARTELLA ESATTORIALE

    Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa.

    L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .

    Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.

    E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?

    Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all’ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l’errore, procedono all’annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore.

    E se prima della cartella non ci è mai stata notificata alcuna multa?

    La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l’ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell’avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L’ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell’avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

    Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.

    A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l’atto viene restituito al mittente.

    Come faccio io a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale? Praticamente non ho nessuna possibilità.

    Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.

    E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?

    Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

    Consigli

    La cartella esattoriale può costituire davvero una sorpresa. La possibilità del ricorso – 30 giorni ripetiamo! – è anche qui aperta; prima però bisogna verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini, non facili da ricordare, siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente.

  4. Domanti Arturo ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se, secondo voi, posso fare ricorso per un cartella esattoriale arrivata un paio di settimane fà e senza nessun timbro postale nè date nè sulla busta nè all’interno, dove mi si chiede di pagare 2 multe, una di 35 euro diventati 130 e una di 366 diventati 600 errotti. Il fatto è che la prima effettivamente mi sono dimenticato di pagarla ma la seconda l’ho pagata, anche se presumibilmente in ritardo. Dico presumibilmente perchè la data del timbro postale riporta 16/13/05 quindi non valido e io l’ho pagata il 25/02/06.
    Avrei un’altro dubbio. Ma i vigili sono tenuti o no a mandarmi 2 raccomandate, la prima per la notifica e la seconda prima di procedere con equitalia? Se così fosse stato la multa di 35 euro l’avrei sicuramente pagata.
    Grazie molto e complimenti per il lavoro che fate.

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