Multa per eccesso di velocità » Nulla se dispositivo non è segnalato da agente con cartello

È nulla la multa per eccesso di velocita' se il dispositivo mobile non è segnalato dall'agente accertatore con un un cartello. Tuttavia il verbale non deve riportare il tipo di avviso usato dalla stradale per avvertire gli automobilisti.

Questo importante concetto, comunque ancora da accertare in via definitiva, è stato stabilito dal Tribunale di Milano il quale, con la sentenza 8932/2013, ha chiarito che: In materia di Codice della Strada, ed in particolare di dispositivi di controllo del traffico, è fatto obbligo all'amministrazione di segnalare preventivamente la presenza degli stessi (apparecchi).

Tale obbligo, infatti, originariamente previsto per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza della polizia stradale, è stato esteso, ex articolo 3 D.l. 117/07, a tutti i tipi di controllo, effettuati con apparecchi fissi o mobili, pertanto anche agli apparecchi telelaser gestiti direttamente dagli organi di polizia.

A parere dei giudici milanesi, dunque, è nulla la multa per eccesso di velocita' se il dispositivo mobile non è segnalato dall'agente accertatore con un apposito cartello.

L'automobilista che voglia ricorrere al giudice contro la multa dovrà necessariamente provare l’assenza di tale cartello.

Tuttavia tale mancanza non può essere provata semplicemente dal fatto che il verbale redatto dall'agente accertatore non indichi la presenza dell'avviso.

Insomma, non è necessario che il verbale riporti il tipo di avviso usato dalla stradale per avvertire gli automobilisti.

Ricordiamo, che, come è previsto dalla normativa, l’amministrazione ha l’obbligo di segnalare preventivamente la presenza di dispositivi di controllo del traffico.

Infatti, l'articolo 3 del Decreto Legge 117/07, intervenendo in questa materia, spiega che: Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Il quadro è comunque tutt'ora in via di definizione, visto che la questione deve ancora approdare in Cassazione.

28 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto




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