Multa non pagata » Per ciascun semestre fino all’emissione della cartella esattoriale si dovrà corrispondere un interesse del dieci per cento
In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della legge 689/1981, articolo 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta.
Pertanto è legittima l’iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Questo il principio di diritto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 3621/2017.
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