Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa che non mi è mai stata notificata…

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Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa che non mi è mai stata notificata

In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l'ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell'avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata.

Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica del verbale?

A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l'atto viene restituito al mittente (la Casa Comunale). E la multa si intende notificata a partire dal decimo giorno di giacenza nell'Ufficio Postale.

Come faccio io a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale? Praticamente non ho nessuna possibilità.

Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l'automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.

Per fare una domanda sulla notifica del verbale di multa, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

24 Settembre 2008 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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4 risposte a “Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa che non mi è mai stata notificata…”

  1. c0cc0bill ha detto:

    Salve ho ricevuto una Ingiunzione di pagamento (non una cartella esattoriale) per una multa non pagata risalente al 2004. Non ho mai ricevuto la multa. Il comando dei vigili del luogo (toscana) mi ha risposto lapidario di fare ricorso al giudice di pace, ma nel caso di ingiunzione i termini sono pure dimezzati ed io vivo in un’altra regione quindi dovrei pure preoccuparmi di eleggere domicilio da un’altra parte. Mi sembra un po’ troppo ! Cosa consigliate ?
    Grazie

    Commento di Ema | Giovedì, 6 Novembre 2008

    Puoi inviare il ricorso (sei copie firmate in originale) tramite raccomandata AR.

    Conviene (anche se non è obbligatorio) eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice di pace competente: in questo modo le comunicazioni del giudice -incluse quelle sulle date di udienza- verranno li’ depositate, e telefonando si potranno avere.

    Come si presenta il ricorso al giudice di pace

    Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione.

    Innanzi al giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

    Occorre precisare che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

    Come si conclude il procedimento del giudice di pace

    Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione; oppure respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

    La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione

  2. c0cc0bill ha detto:

    Salve. Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa che non mi è mia stata notificata. Ho fatto ricorso alla polizia municipale. Dopo un po’ mi è arrivata una lettera con allegata la copia dell’avvenuta consegna dell’avviso di ricevimento per la seconda raccomandata (così è scritto nella lettera), ma non per la prima. Inoltre questo avviso mi è stato consegnato presso la mia precedente residenza, non quella dove vivevo all’epoca (settembre 2003). Cosa posso fare?

    Commento di iomio | Venerdì, 31 Ottobre 2008

    La procedura di notifica è corretta.

    1) C’è il tentativo di consegna della contravvenzione.
    2)In caso di temporanea irreperibilità segue l’invio di una raccomandata AR.
    3)In caso di ulteriore irreperibilità il destinatario resta fregato.

    Dunque non sono previsti due invii di raccomandate AR

    Nel tuo caso, però, sussiste l’errore dell’indirizzo di invio.

    Allora puoi impugnare la cartella esattoriale con un ricorso recuperatorio al GdP.

    Devi allegare un certificato di residenza storico per evidenziare che alla data dell’invio della raccomandata AR la tua residenza era un’altra.

    Il ricorso lo puoi inviare anche tramite raccomandata AR.
    Le copie devono essere sei tutte firmate in originale.

  3. c0cc0bill ha detto:

    HO LETTO ABBASTANZA PER DIRE CHE SIAMO FINITI IN UN RAGGIRO BELLO E BUONO, IO TROVO CHE SIA ANTICOSTITUZIONALE NOTIFICARE A TERZI COSE CHE DOVREBBERO ESSERE NOTIFICATI ALLA PERSONA, E BELLO SAPERE CHE SE UN POSTINO NON HA VOGLIA DI LAVOTARE TI VIENE NOTIFICATA ALLA CASA COMUNALE, MA QUANDO SI ESIGE IL TITOLO TI VENGONO A TROVARE A CASA !!!
    OLTRETUTTO LA CASSAZIONE CON LA SENTENZA n. 346/1998 NON HA CAPITO CHE SE UN POSTINO NON RECAPITA LA CARTOLINA LA PRIMA VOLTA PEGGIO ANCORE NON LA RECAPITA ANCHE LA SECONDA.
    OLTRETUTTO SE LA CARTELLA VIENE NOTIFICATA ALLA CASA COMUNALE DECORSI I 60 GG. PER IMPUGNARE LA CARTELLA IL TITOLO DIVENTA ESEGUTIVO ANCHE SE NON ERA DA PAGARE.
    TUTTO QUESTO PER SPREMERE ULLTERIORMENTE IL CITTADINO CHE DI TASSE NE LASCIA GIA’ ABBASTANZA.

    Sono perfettamente d’accordo.

    Ma senza neanche arrivare alla notifica a terzi, sapessi quante volte il postino senza neanche citofonare mi ha lasciato avvisi nella cassetta postale.

    Poi il giorno dopo corri alla posta e ti dicono che la contravvenzione è stata mandata indietro. A quel punto dovresti andare dall’altra parte della città e perdere una giornata all’Ufficio Contravvenzioni.

    E dunque decidi di aspettare la cartella esattoriale.

    A me sembra tutto congegnato apposta. Poveri noi …

  4. karalis ha detto:

    A maggio c.a. mi è stata recapitata un sollecito di pagamento dalla SORIS per ritardato pagamento(€ 148.45) per passaggio in zona ZTL sanzione notificata il 18/01/2005.
    Notifica mai ricevuta. Sono stato dai VV.UU. per saperne qualcosa e mi hanno stampato l’estratto del verbale (€ 68.25)dal quale si evince che l’infrazione del 01/11/2004 mi era stata notificata il 18/01/2005 e sul quale risultano un codice 2 (affissione) e un codice 3 (irreperibiltà).
    Il 06/10/2008 mi è stata notificata un’ingiunzione di pagamento (€169.60) a mano.
    Vorrei cortesemente sapere se posso fare ricorso al Giudice di pace e se una notifica consegnata senza firma di una ricevuta sia valida. Grazie e scusate per la lungaggine.

    Commento di Antoio Tuffu | Martedì, 14 Ottobre 2008

    La procedura di notifica è valida.

    Una volta inviata la raccomandata AR con cui si segnala la gìacenza della contravvenzione, l’eventuale irreperibilità del destinatario (e dunque la mancanza di una firma sulla cartolina di avvenuto ricevimento) non ha rilevanza nel processo di notifica.

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