Multa per violazione del codice della strada – il ricorso al giudice di pace

Multa per violazione del codice della strada - Quando è possibile il ricorso al giudice di pace

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto.

Iil termine è sempre di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Multa per violazione del codice della strada - Come si presenta il ricorso al Giudice di pace

Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notifica degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate.

Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 114 dell'8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (articolo 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata.

Multa per violazione del codice della strada - Come si conclude il ricorso al Giudice di pace

Il giudice accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure  respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Secondo quanto stabilito al'articolo 23 legge 689/1981, così come modificato dagli articoli 26 e 27 del dlgs 2 febbraio 2006, numero 40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.

Per fare una domanda sul ricorso al Giudice di Pace,  su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

19 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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21 risposte a “Multa per violazione del codice della strada – il ricorso al giudice di pace”

  1. marco signa ha detto:

    Dalla “gabella” all’assurdo. Il contributo imposto dalla Legge Finanziaria ai cittadini che ricorrono contro le multe ben 38 euro sta precipitando nel baratro del paradosso. Il Giudice di Pace di Roma, non essendoci né un decreto né una circolare del Ministero della Giustizia, ma solo una norma dello Stato che chiede soldi, ha deciso di “lavarsene le mani”.

    Non sembri un gioco di parole: la tassa è dovuta ma, in fondo, non lo è. «Quando i cittadini vengono a presentare il ricorso dicono agli sportelli facciamo presente che servono marche da bollo per l’importo richiesto. Ma se qualcuno si “intigna”, se un avvocato si impunta, dobbiamo accettare la pratica anche senza. Il mancato versamento non implica la irricevibilità dell’atto. O almeno nulla lo dice esplicitamente». La cosa, ovviamente, promette “disastri”.

    Gli uffici di via Teulada, grazie a internet (ora è possibile fare molte pratiche on-line, ndr), stavano tirando un sospiro di sollievo. La tagliola del contributo, voluto dal Ministero della Giustizia, adottato dal Governo attraverso il Parlamento, accettato dall’opposizione, è l’ennesima follia nel mondo delle multe pazze.

    Il pagamento è dovuto in teoria dallo scorso 2 gennaio. «Ma il problema è grosso ammette Alfredo Blasi, il coordinatore dell’ufficio-alveare vicino a piazzale Clodio Abbiamo chiesto al Ministero una circolare chiarificatrice. In mancanza il Governo dovrebbe adottare un decreto. In un modo o nell’altro bisogna che qualcuno agisca.

    Questa vicenda crea ulteriore confusione e non sarà così semplice affrontarla: tutte le norme che in passato hanno dichiarato la irricevibilità di un atto a fronte di un mancato contributo sono state dichiarate illegittime».
    Gli impiegati in via Teulada sono disorientati. Figurarsi i cittadini. Da quando è stato introdotto il contributo si ripetono scene lunari.

    Molti cittadini non sanno nulla della “gabella sui ricorsi” e cadono dalle nuvole. «Trentotto euro? protestano agli sportelli Ma che dite?». Ci sono persone che si infervorano, altre che se ne vanno con la coda tra le gambe rinunciando al ricorso, altre ancora che fanno capannello: «Che schifo, che vergogna!». Ma a questo punto l’interrogativo che supera tutto, perfino l’indignazione, è un altro: piegarsi e pagare il contributo oppure “intignarsi”? «Molti si stanno rifiutando di pagre rivela Blasi e non possiamo farci nulla».

    La risposta agli interrrogativi, in un pianeta “marziano” come quello delle multe, non è semplice. «Se il cittadino dice di non voler pagare sottolinea il coordinatore del Giudice di Pace siamo costretti ad annotare la cosa a margine del ricorso. Il che significa che verrà fatta una segnalazione all’Agenzia delle Entrate e che l’Erario potrebbe mettersi in moto per recuperare il contributo (i 38 euro, ndr) non versato».

    Detto in altri termini, lo scenario è questo: chi si rifiuta di versare la “tassa” sui ricorsi potrebbe ritrovarsi, in futuro, con una nuova cartella esattoriale da parte dello Stato, magari contestandola.

    Il rischio, conoscendo l’appetito dell’Erario, è concreto. «Esporre i clienti a un pericolo del genere non è responsabile sottolinea l’avvocato Flippo Carusi, da anni in prima linea nella guerra contro le ingiustizie delle “multe pazze” Quindi, sebbene a malincuore, bisogna pagare. Ma questa vicenda è una follia oltre ogni limite. Faccio un esempio. Per le cause ordinarie sotto i 1033 euro la legge chiede un contributo di trenta euro. Una circolare del Ministero chiede, per le multe, trenta euro più una marca da otto. Risultato: impugnare una contravvenzione al Giudice di Pace costa più che fare una causa ordinaria. Il quale Giudice di Pace, è bene ricordarlo, fu istituito con l’idea di garantire l’accesso gratuito alla Giustizia. Non ci sono più parole».

    Sempre che si voglia tralasciare la “perla” della storia. In via Teulada continuano ad arrivare per posta migliaia di ricorsi. Nelle buste, ovviamente, non ci sono né soldi né marche da bollo. Nessuno al Giudice di Pace sa che pesci prendere. «Boh! sbotta un impiegato questo è un Paese di matti». di Luca Lippera Il Messaggero

  2. vincezo ha detto:

    mi e arrivata per posta una multa di divieto di sosta datata il 18 08 2008 e recapitata il 27 12 2008. ho sentito dire che le multe se non arrivano entro 90 giorni puo essere contestata e vero tutto cio?

    • Alex ha detto:

      Le sanzioni amministrative puoi contestarle entro 60 gg dalla data della commessa violazione dal Prefetto o in alternativa dal G.d.P.. Dire multe è errato perchè la multa e l’ammenda sono sanzioni pecuniarie di carattere penale. Per il c.d.s.le sanzioni possono essere notificate entro 150 gg. dalla data della violazione, 90 gg per le violazioni amm.ve non inerenti il c.d.s., che violano una regolamento comunale ad esempio,…spero di essere stato esauriente

  3. Danilo ha detto:

    Ho trovato sul parabrezza un avviso di contravvenzione per sosta e transito in ZTL riportante una piazza inesistente (106 euro). Mi conviene aspettare il verbale e sperare che non correggano sullo stesso l’errore o pagare entro 10 giorni risparmiando le spese relative?
    Grazie.

  4. francesco ha detto:

    avendo ricevuto dagli ausiliari del traffico alcune infrazioni per parcheggio senzaesporre il ticket,su un corso lungo un km con parcheggi a pagamento su di unlato,e l altro libero a strisce bianche. possono loro effettuare le multe senzaneanche specificare il numero civico di dove è stata rilevata l infrazione e senzalasciare nessun preavviso.E presubilmente senza essere nominati (al momento delaccertamento)a svolgere questo tipo di manzione,non essendo nominati daapposita determina sindacale.si fa presente che le numerose infrazioni sono state trascritte a tavolino e non sul luogo dell infrazione. distinti saluti
    Francesco

  5. francesaco ha detto:

    avendo ricevuto dagli ausiliari del traffico alcune infrazioni per parcheggio senza esporre il ticket,su un corso lungo un km con parcheggi a pagamento su di un lato,e l altro libero a strisce bianche. possono loro effettuare le multe senza neanche specificare il numero civico di dove è stata rilevata l infrazione e senza lasciare nessun preavviso.E presubilmente senza essere nominati (al momento dell accertamento)a svolgere questo tipo di manzione,non essendo nominati da apposita determina sindacale.si fa presente che le numerose infrazioni sono state trascritte a tavolino e non sul luogo dell infrazione.
    distinti saluti
    Francesco

  6. karalis ha detto:

    Ho ricevuto 3 multe per un auto che anni fa mi è stata rubata, ma poi ritrovata e rivenduta dall’assicurazione. 2 multe sono riuscito a evitare di pagarle, per la terza, assurdamente mi è stato rigettato il ricorso. Sembra che la denuncia di furto, tantomeno la perdita di possesso dell’auto non siano servite. A questo punto ho ottenuto il cronologico dei successivi proprietari del veicolo, sul quale documento appare chiaro che nel periodo di tale multa non potevo essere ne proprietario ne trasgressore. Serve qualcosa ormai andare direttamente all’ufficio addebitato a tale contravvenzione per far risolvere a loro, la loro negligenza oppure ora devo rivolgermi ad altre sfere giuridiche, tipo giudice di pace? Nel caso come devo fare e quanto mi costa?
    Grazie

    Commento di Luca | Domenica, 21 Settembre 2008

    Avendo avuto il ricorso respinto da qualche distratto funzionario di Prefettura, il quale avrà pensato che una multa al posto di tre ci poteva anche stare, sei costretto a presentare ricorso al GdP.

    Spese non ve ne sono, se non quella della raccomandata AR.
    Nella sezione download trovi il prospetto che ti serve.

    Alleghi tutta la documentazione (visure al PRA) e invii il dossier con raccomandata A/R.

    Entro 30 giorni dalla data in cui ti è stato comunicato il rigetto del ricorso da parte del Prefetto.

  7. Luca ha detto:

    Ho ricevuto 3 multe per un auto che anni fa mi è stata rubata, ma poi ritrovata e rivenduta dall’assicurazione. 2 multe sono riuscito a evitare di pagarle, per la terza, assurdamente mi è stato rigettato il ricorso. Sembra che la denuncia di furto, tantomeno la perdita di possesso dell’auto non siano servite. A questo punto ho ottenuto il cronologico dei successivi proprietari del veicolo, sul quale documento appare chiaro che nel periodo di tale multa non potevo essere ne proprietario ne trasgressore. Serve qualcosa ormai andare direttamente all’ufficio addebitato a tale contravvenzione per far risolvere a loro, la loro negligenza oppure ora devo rivolgermi ad altre sfere giuridiche, tipo giudice di pace? Nel caso come devo fare e quanto mi costa?
    Grazie

  8. valentina ha detto:

    mio padre ha ricevuto una multa perchè sostava sulle strisce pedonali,ma lui essendo diabetico e infartuato(can tanto di cartella clinica a dimostrarlo)ha detto che quella sera accusava dei forti malori e ha accostato la macchina per chiedere soccorso in un bar.
    Posso fare ricorso?e se si a chi?

  9. karalis ha detto:

    Allora che debbo fare, debbo contestarla, oppure non occorre perchè è già nulla in partenza? Ho parlato col Giudice di pace e mi aveva detto di andare dai vigili per farmi spiegare cosa vi fosse scritto.

    Commento di AL | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Devi contestarla, la multa non si annulla mai da sola.

    Ma non devono essere passati 60 gg dalla notifica o dalla contestazione del verbale.

    Su a chi opporti, cosa scrivere nel ricorso e sulle differenze fra ricorso al Prefetto o al GdP. c’è una intera sezione a tua disposizione.

  10. AL ha detto:

    Allora che debbo fare, debbo contestarla, oppure non occorre perchè è già nulla in partenza? Ho parlato col Giudice di pace e mi aveva detto di andare dai vigili per farmi spiegare cosa vi fosse scritto.

  11. karalis ha detto:

    MI è STATA FATTA UNA MULTA MA SI LEGGE SOLO L’ARTICOLO, I COMMI E LE LETTERE SONO ILLEGIBILI. POSSO CHIEDERE AL COMANDO DI DECIFRARMELA OPPURE GIA’ QUESTO RENDE LA MULTA ANNULLABILE?

    Commento di AL | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Tu non sei tenuto a chiedere al comando di decifrarti gli articolo ed i comma violati.

    La Pubblica Amministrazione è TENUTA invece a notificarti una multa da cui sia chiaro, fra l’altro, l’articolo ed i comma del C.d.S. che si presumono violati.

    In caso contrario il verbale è nullo e la sanzione infficace.

  12. AL ha detto:

    MI è STATA FATTA UNA MULTA MA SI LEGGE SOLO L’ARTICOLO, I COMMI E LE LETTERE SONO ILLEGIBILI. POSSO CHIEDERE AL COMANDO DI DECIFRARMELA OPPURE GIA’ QUESTO RENDE LA MULTA ANNULLABILE?

  13. karalis ha detto:

    @ Corso

    La fattibilità del ricorso potrebbe starci tutta.

    Ma dovresti almeno avere delle foto da allegare al ricorso.

  14. Corso ha detto:

    Salve. Volevo sottoporle un episodio capitatomi quest’estate in vacanza a Sestri Levante (GE) per chiederle consiglio se ci sono margini di contestazione della multa comminatami dalla polizia stradale del posto.

    Era una notte e circolavo per le vie cittadine in una zona che attraversavo per la prima volta, ad un certo punto mi sono ritrovato ad un incrocio a x e ho svoltato a destra in una via a 3 corsie e, essendomi accorto che portava ad una rotonda dove le indicazioni erano diverse da quelle della mia destinazione, prima di giungervi ho deviato in una stazione di rifornimento carburante sulla mia destra per invertire il senso di marcia, ma poco dopo aver svoltato ed essermi immesso sull’ultima corsia sono stato fermato dalla polizia stradale che accorreva in senso contrario al mio e mi ha multato per marcia in controsenso, rilasciandomi un verbale da pagare di 143 € da pagare entro 60 gg e decurtandomi 8 punti (doppi poichè patentato da 2 anni e 4 mesi).

    I motivi che mi spingono a valutare se contestare la sanzione sarebbero i seguenti:

    -All’imbocco della strada a 3 corsie percorsa inizialmente non è posto il cartello di senso unico.
    -Quando sono uscito dalla stazione di rifornimento per tornare indietro il cartello di obbligo di andare avanti era posto all’altro bordo della strada e parzialmente coperto dalle foglie di un albero (oltre che essere notte e quindi non facilmente risaltante all’occhio).
    -Oltretutto la corsia piu a sinistra (quella da me imboccata in contromano) era separata da doppia striscia continua, e se da una parte confermerebbe la mia infrazione l’averla attraversata, d’altra parte, in mancanza di cartelli d’obbligo ben visibili, mi portava a considerare che si trattasse di una corsia a senso opposto, dato che nella mia breve esperienza di guida non ho mai visto una doppia striscia continua separare 2 corsie nel medesimo senso di marcia (il manuale di scuola guida appena controllato sembrerebbe confermare la mia valutazione).
    -Era una strada con recenti lavori in corso e i poliziotti mi hanno accennato che stavano cambiando la segnaletica, anche se non sono scesi nei particolari, ma mi han detto che non è mai stata a doppio senso. (possibile?)
    -Aggiungo infine, anche se so bene che non rappresenta una scusante, che percorrevo la strada la prima volta ed era circa mezzanotte, per cui puo non essere una banale distrazione la mia ma credo sarebbe potuta capitare ad altri autisti nelle mie condizioni in quelle condizioni poco chiare.

    I poliziotti in effetti hanno titubato 1 mezzoretta prima di farmi il verbale,hanno contattato altri colleghi per informarsi meglio sulla situazione di quella strada, ma alla fine non mi hanno graziato per il fatto di aver attraversato la doppia striscia continua.

    Basta questo o le mie ragioni potrebbero pesare per un ricorso?

    Grazie per aver visionato la mia richiesta e mi scuso per essermi dilungato troppo, ci tenevo ad essere il piu chiaro possibile.

  15. karalis ha detto:

    @ giorgia cannizzaro

    Io ti ho chiesto di verificare se sono indicati, nel tuo caso, numero e lettera del’art. 15.

    L’art. 15 del C.d.S. comprende varie motivazioni.

    A te quale motivazione hanno imputato nel verbale?

    Te lo chiedo perchè non è sufficiente indicare l’articolo della norma violata quando questo determina varie ipotesi indicate con punti e lettere.

    E’ necessario che sul verbale sia specificato a quale norma dell’articolo si fa riferimento nell’accertamento della infrazione.

    Altrimenti il verbale è nullo e la sanzione inefficace.

  16. giorgia c. ha detto:

    in riferimento alla multa del 17/08/08 dell’art.15 del c.d.s ho esaminato la copia pare non manchi nulla,pero’ nella motivazione della violazione sta scritto cosi’:perchè gettava (prima di acqua c’è scritta una parola illeggibile)acqua in via(il nome ed il n°civico esatti). nemmeno il comandante della P.M. il giorno dopo, ha saputo decifrare questa parola.Inoltre ,si sono rifiutati di farmi leggere art.15,alla mia richiesta.cosi’ io mi sono rifiutata di firmare ma ho accettato la copia, cio’ puo’ compromettere qualcosa? se quel giorno non avessi risposto al citofono perchè assenti da casa, cosa avrebbero fatto i VV.UU.? quando ho risposto al citofono ,dopo essersi qualificati, mi hanno detto di scendere con un documento ,cosi’ ho fatto e tutto si è svolto in strada alla presenza di tanti vicini e passanti è stato corretto da parte loro? se loro il verbale lo firmano solo con le iniziali è valido?,se parlo con il sindaco pensa possa risolvere qualcosa? grazie infinite distinti saluti.

  17. karalis ha detto:

    domenica 17/08/2008 sono stata multata dalla polizia municipale,dietro segnalazione di un vicino precisamente il condomino del piano sottostante al mio,che lamentava di avere la grondaia un po’ lesionata ma che essa passava a circa un metro dal suo balcone e da tempo mostra astio nei miei confronti tale da prestarsi a fare la falsa testimonianza in un processo penale a mio danno ,dove io ero la parte offesa.la motivazione della multa e’ stata :violazione all’articolo 15 del codice della strada,io avevo versato due secchi d’acqua pulita,proveniente dall’ultimo risciascquo di due indumenti lavati a mano ,loro sono arrivati subito ed anno visto una piccola striscia d’acqua , da premettere che l’acqua non l’ho versata direttamente dall’imboccatura della grondaia ma davanti la porta-finestra che dal mio appartamento sito all’ultimo piano( 4°)accede alla terrazza a circa 10metri dalla grondaia,quindi buona parte si era gia’ dispersa sulla terrazza stessa la multa è stata di 22euro, ho la possibilità di vincere se ricorro al giudice di pace? la ringrazio vivamente, distinti saluti.

    Credo tu conosca l’articolo del CdS per il quale sei stata multata, ma ad ogni buon conto lo riporto:

    1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

    a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

    b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

    c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

    d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

    e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

    f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

    h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

    2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,90 a euro 143,193.

    3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26.

    4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    Come vedi il comma 1, lettera (h) calza a pennello per quanto è successo.

    E’ evidente che si tratta di una situazione limite. E’ ovvio che è difficile trovare riscontri di multe simili. Ma va detto anche che ricevuta la segnalazione, i vigili non potevano esimersi dall’intervenire.

    Ed infatti ti hanno multata con il minimo della sanzione.

    Ora io comprendo anche il tuo stato d’animo. Ed è anche chiaro che vorresti non pagare la multa solo per una questione di principio e per non darla vinta ai vicini. Ma a mio parere non ne esci invocando il rancore che chi ha segnalato nutre nei tuoi confronti. La violazione c’è stata ed i vigili, forse loro malgrado, l’hanno dovuta sanzionare.

    Puoi provare a dare uno sguardo in questa sezione. Può darsi che, consapevolmente o non, gli accertatori ti abbiano lasciato qualche via d’uscita. E’ possibile che nel verbale ci sia qualche vizio di forma, che lo renda nullo.

    Per esempio: è stato specificato solo l’art.15? Il comma 1 lettera (h) è stato menzionato?

    Prova, altrimenti lascia stare. Contribuiresti solo a peggiorare la situazione, andando incontro ad aggravi e spese.

  18. giorgia cannizzaro ha detto:

    domenica 17/08/2008 sono stata multata dalla polizia municipale,dietro segnalazione di un vicino precisamente il condomino del piano sottostante al mio,che lamentava di avere la grondaia un po’ lesionata ma che essa passava a circa un metro dal suo balcone e da tempo mostra astio nei miei confronti tale da prestarsi a fare la falsa testimonianza in un processo penale a mio danno ,dove io ero la parte offesa.la motivazione della multa e’ stata :violazione all’articolo 15 del codice della strada,io avevo versato due secchi d’acqua pulita,proveniente dall’ultimo risciascquo di due indumenti lavati a mano ,loro sono arrivati subito ed anno visto una piccola striscia d’acqua , da premettere che l’acqua non l’ho versata direttamente dall’imboccatura della grondaia ma davanti la porta-finestra che dal mio appartamento sito all’ultimo piano( 4°)accede alla terrazza a circa 10metri dalla grondaia,quindi buona parte si era gia’ dispersa sulla terrazza stessa la multa è stata di 22euro, ho la possibilità di vincere se ricorro al giudice di pace? la ringrazio vivamente, distinti saluti.

  19. karalis ha detto:

    sono stato multato per divieto di sosta dai vigili del comune di lanciano senza apposizione sul parabrezza del rilievo dell’infrazione; inoltre sul verbale da me richiesto si cita che il divieto di sosta è stato rilevato presso largo dell’appello al n. civico 1 nel mentre tale numero è inesistente. posso fare ricorso al giudice di pace ? perchè non viene apposto sul parabrezza dell’autovettura trovata in divieto ? E’ obbligatoria o no tale apposizione ? grazie

    Il preavviso di contravvenzione non è obbligatorio. Capisci, anche, che non potrebbe esserlo. Se lo fosse chiunque potrebbe portarlo via. E chiunque, anche trovandolo, potrebbe dire di non averlo trovato.

    In un largo (credo una piccola piazza) è sempre difficile riferire la posizione del veicolo in riferimento ai civici.

    Per farla breve, Zampetti, ritengo debole, molto debole, questo unico motivo di opposizione.

  20. zampetti ha detto:

    sono stato multato per divieto di sosta dai vigili del comune di lanciano senza apposizione sul parabrezza del rilievo dell’infrazione; inoltre sul verbale da me richiesto si cita che il divieto di sosta è stato rilevato presso largo dell’appello al n. civico 1 nel mentre tale numero è inesistente. posso fare ricorso al giudice di pace ? perchè non viene apposto sul parabrezza dell’autovettura trovata in divieto ? E’ obbligatoria o no tale apposizione ? grazie

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