Multa per guida pericolosa – quando il verbale non ha efficacia probatoria privilegiata

Quando un atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La norma fa dunque riferimento ai fatti verificatisi in presenza del pubblico ufficiale. La giurisprudenza di legittimita' ha più volte affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze (da descrivere con indicazione delle particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento) avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, quali il passaggio di un'autovettura con semaforo rosso o l'uso della cintura di sicurezza o il puntamento di apparecchiatura elettronica per il calcolo della velocità di un veicolo.

Verbale di multa per guida pericolosa - La sola valutazione del vigile è priva di efficacia probatoria privilegiata

Tanto premesso, secondo l'articolo 141 del CdS, la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata.

Senza autovelox il verbale di multa deve essere analitico, circostanziato e ben motivato

Inoltre va osservato che il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'articolo 141 codice della strada, che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale - per un generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel particolare contenuto della contestazione e del relativo verbale - le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo su di esse nonché sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata.

L'abilità professionale dell'agente accertatore non può ritenersi circostanza oggettiva e la sola percezione dell'agente nella valutazione della pericolosità della guida non può portare ad una sostanziale incontestabilità del relativo giudizio.

Così si sono espressi i giudici di legittimità nella sentenza numero 13264/14 dell'11 giugno.

13 Giugno 2014 · Giuseppe Pennuto


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