Multa illegittima e il ricorso – Giudice di pace e Prefetto

Multa e ricorso - Giudice di pace o prefetto?

Quindici giorni fa mi è stata comminata una multa dalla polizia stradale per aver guidato mentre parlavo al telefono cellulare.

Ho da sempre, nella mia auto, un auricolare bluetooth, e quindi ci deve essere stato sicuramente un macroscopico errore da parte degli agenti.

Naturalmente, ora voglio fare ricorso, perchè secondo me la multa è illegittima.

Però, sono un po' confuso sulle modalità.

Sono ancora in tempo per far ricorso al Giudice di Pace o devo presentarlo direttamente al Prefetto?

E soprattutto, quali sono le differenze principali fra le due procedure di impugnazione?

Multa e ricorso - Differenze principali giudice di pace e prefetto

E' sicuramente ancora in tempo per un ricorso al giudice di pace.

Infatti, l’impugnazione davanti al giudice va esperita entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Essa prevede un costo variabile (contributo unificato) commisurato all'importo della multa.

Per poter presentare il ricorso, si deve:

  • Preparare ricorso e allegare: contravvenzione in originale, 5 copie del ricorso, copia del documento d'identità e gli allegati indicati in ricorso.
  • Depositarlo alla cancelleria Giudice di Pace competente (luogo dell'infrazione) consegnandolo a mano o inviandolo via raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Telefonare dopo qualche giorno (considerati i tempi delle poste e delle sistemazione della pratica) alla cancelleria del Giudice di Pace per avere i riferimenti necessari, ovvero:
    1. numero di ruolo della causa (indicato con R.g.)
    2. nome del giudice;
    3. data dell'udienza.
  • Allegare al ricorso marca da bollo da 8,00 € e contributo unificato (37,00 € per ricorsi di valore massimo 1.100 €).

Dopodichè, se il ricorso è fondato, il giudice, con la sentenza, annulla la multa.

Se invece, al contrario, manca il fondamento del ricorso, il giudice condanna il contravventore a pagare la multa, come stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 150 del 2011, che recita: Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.

A volte, il giudice di pace può condannare anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, anche se questa pratica è poco ricorrente.

Discorso a parte per il ricorso al Prefetto.

Esso può essere presentato, gratuitamente, entro 60 giorni dalla notifica della multa, come regolato dall'articolo 203, comma 1, del codice della strada: Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notifica, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Nel caso in cui il ricorso sia presentato all'ufficio che ha elevato la multa, esso ha a sua disposizione 60 giorni per trasmettere alla Prefettura il ricorso unitamente alla documentazione necessaria per l'istruttoria.

Quando, invece, il ricorso sia presentato al Prefetto, è da sommare l'ulteriore termine di 30 giorni a disposizione del Prefetto per inviare il ricorso e richiedere la documentazione all'ufficio che ha elevato la multa.

In sintesi:

  1. nel caso in cui il ricorso sia presentato all'organo che ha emesso il verbale: 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto del ricorso e della documentazione) + 120 giorni (per l'adozione del provvedimento da parte del Prefetto);
  2. nel caso in cui il ricorso sia presentato alla Prefettura: 30 giorni (per la richiesta all'organo che ha emesso la multa, da parte della prefettura, dei documenti necessari all'istruttoria) + 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto della documentazione) + 120 giorni (per l'adozione del provvedimento da parte del Prefetto).

Attenzione però, se il ricorso viene rigettato, il cittadino è tenuto a pagare la multa con importo raddoppiato, come sancito nell'articolo 204 del Codice della Strada: Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese e la notifica data all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.

Se nei termini, il Prefetto non dà risposta al cittadino, il ricorso si considera accolto e la multa annullata.

Comunque, i rischi di un rigetto del ricorso sono più alti rispetto al giudice di pace, ma rivolgersi al prefetto permette dì avere due possibilità per contestare una contravvenzione.

Nonostante i costi più alti, il giudice di pace, a differenza del prefetto, può ridurre l'importo della multa.

Il consiglio generale è quello di rivolgersi al prefetto quando il motivo del ricorso alla multa è un vizio formale, come ad esempio un mancato rispetto dei tempi di notifica, che non richiede una valutazione del caso concreto.

Solo negli altri casi, come ad esempio il suo, sempre considerando le spese da sostenere e il tempo da dedicarvi, è meglio rivolgersi al giudice di pace.

5 Marzo 2013 · Piero Ciottoli


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