Multa ed errori nel verbale – Quando può essere considerata nulla?

Multa ed errori nel verbale - Può essere annullata?

Mi è stata fatta una multa per divieto di sosta dai vigili urbani. Dopo un po' di tempo mi è stato notificato a casa il verbale.

Guardando attentamente, ho notato che erano stati omessi dei dettagli.

Più precisamente, non erano indicati nè il modello nè la marca dell'autovettura, ma solo la targa.

Posso appellarmi a questi errori, per fare ricorso, e far annullare la multa?

Ho delle possibilità?

Multa ed errori nel verbale - Esempi di nullità

Può succedere che nel verbale di contestazione di una multa per violazione al del codice della strada ci siano alcuni errori.

Non tutti, però, possono portare all'annullamento.

Ci sono vari esempi di omissione nei verbali di multa.

Ad esempio, i cosiddetti vizi di forma del verbale, ovvero quelli che riguardano la sua materiale redazione, come:

  1. l’erronea indicazione delle generalità del conducente;
  2. l’omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
  3. l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
  4. mancata esposizione dei fatti;
  5. errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se è applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata).

Non tutti questi vizi del verbale di multa possono giustificare il ricorso al giudice di pace perché non sempre essi comportano una nullità automatica.

Infatti, la multa è nulla solo quando l’errore preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni.

Alcuni modelli per il quale l’errore in un verbale può comportare la nullità della multa sono:

  1. se nella via indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata;
  2. se manca l’indicazione del numero civico e la via è così estesa da pregiudicare la possibilità di individuare il luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore;
  3. se l’errore riguarda la data di accertamento del verbale, se ciò preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni o se nella data indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata;
  4. se l’errore ricade sul numero della targa del veicolo;
  5. se l’errore ricade sul tipo di autovettura;

Al contrario, i casi in cui un errore del verbale, NON può portare all'annullamento della multa, sono:

  1. se l’errore riguarda la data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, nome e cognome, residenza);
  2. se manca l’indicazione del modello dell'auto o del colore, ma è stata correttamente indicata la targa;
  3. se manca l’indicazione del numero civico, ma non viene presentata al giudice la prova che l’infrazione non è stata commessa o che il divieto di sosta, in quella strada, non vi era (Sentenze della cassazione numero 8939 del 2005 e numero 5447 del 2007);
  4. quando l’errore riguarda il nome della via, quando la strada cambia nome senza soluzione di continuità, passando da via “Rossi” a via “Verdi”, in quanto diretto prolungamento non intervallato da intersezioni o altri elementi stradali;
  5. quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell'uomo medio (sentenza della cassazione dell'11 marzo del 1966) ;
  6. quando manca l’indicazione del giudice presso il quale si può far valere il ricorso: in tal caso, se il cittadino presenta ricorso all'autorità sbagliata, ciò potrà, a tutto voler concedere, riaprire i termini per la presentazione del ricorso medesimo;
  7. Quindi, nel suo particolare caso, un ricorso al giudice di pace è da ritenersi fuori luogo.

30 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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4 risposte a “Multa ed errori nel verbale – Quando può essere considerata nulla?”

  1. Anonimo ha detto:

    il limite di velocita effettivo è di 70 nel verbale hanno scritto che il limite à 50 , pero la multa e la decurtazione punti non cambierebbe, andavo a 94kmh… puo essere motivo di annullamento?

  2. bender ha detto:

    Mi è stata fatta una contravvenzione, da parte delle polizia penitenziaria, per aver effettuato un sorpasso a più veicoli in un tratto di strada con striscia continua. ho firmato il verbale, ma dopo mi sono accorto che il nome indicato non è il mio (in pratica, mi chiamo Mario ma è stato inserito il nome Francesco). Tutti gli altri dati sono esatti. Mi hanno tolto anche due punti dalla patente. Ci sono i presupposti per fare ricorso, soprattutto per i punti persi?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Trattandosi di infrazione contestata immediatamente, se la data di nascita è esatta e la targa del veicolo corrisponde a quella di proprietà di Mario, inutile fare ricorso, anche per la sottrazione dei punti patente. Mi spiace.

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