Multa e comunicazione dati conducente » La grande trappola del Cds

Multa con decurtazione punti patente - La grande trappola del Cds sulla comunicazione dati conducente

C’è una disgraziata norma nel Codice della Strada che sta combinando guai catastrofici agli automobilisti. Nessuno vuole rivelarli e tanti fanno finta di non saperne niente. A partire da quei Comuni che ne traggono vergognosi vantaggi economici. Si tratta dell'articolo 126 bis.

L’art 126 bis, comma due, del Codice della Strada, recita testualmente: Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000

Eggià, l'Articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada: un equivoco in cui cadono molti automobilisti, che può portare a multe salatissime. Un’informazione corretta è il presupposto necessario per non dover pagare sanzioni, che possono arrivare fino a mille euro.

Multa con decurtazione punti patente - L'ambiguità dell'invito a comunicare i dati di chi era alla guida al momento dell'infrazione

Come abbiamo visto, quando si riceve la notifica di una multa, è facile cadere in uno dei più insidiosi tranelli che la legge abbia mai architettato per gli automobilisti: quello del famoso invito a comunicare i dati di chi era alla guida del mezzo al momento dell'infrazione.

Questo articolo del Cds è diventato uno strumento diabolico in mano a diversi Comuni che lo usano per sistemare i bilanci sempre più disastrati. E non si parla di milioni di euro, bensì, giudicare dal numero di verbali elevati ogni anni dalle amministrazioni locali, di diversi miliardi. Una cifra paurosa.

L'onere della prova è un principio giuridico generale “sacro” e stabilisce che chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

L’art 126 bis del Codice della Strada si fa un baffo del nostro bel principio e determina la sanzione di 250 euro al proprietario del veicolo che non abbia fornito nei tempi prescritti il nominativo dell'autore dell'infrazione.

Ed è qui che il motociclista o l’automobilista cade nel tranello: non è infatti sufficiente pagare la multa indicando nome e cognome nel bollettino postale.Nossignori, è necessario anche che il proprietario del veicolo si autodenunci o che indichi in un modulo a parte il nome del conducente allegando la copia della patente.

Altrimenti scatta inesorabile articolo-truffa, che obbliga il cittadino a versare ulteriori 250 euro (nel frattempo divenuti oltre 280 a causa dell'indicizzazione ISTAT).

Quindi, ricapitolando, o il cittadino sa che deve autodenunciarsi (o indicare comunque il soggetto che ha compiuto l’infrazione nel modulo) o scatta la sanzione di oltre 280 euro.

Multa con decurtazione punti patente - Aspetti giuridici sull'invito a comunicare i dati del conducente rivolto proprietario del veicolo

A seguito della contestazione non immediata di una violazione che comporti la decurtazione di punti della patente, con contestuale invito a comunicare i dati della persona fisica del conducente, quindi, si potranno verificare varie ipotesi di comportamento da parte del proprietario del veicolo:

  1. Il proprietario dell'auto non comunica i dati del conducente; in forza della sentenza della Corte costituzionale numero 27/2005 non si procederà a decurtazione di punti ma si applicherà al proprietario la sanzione di cui all'articolo 126 bis, numero 2.
  2. Il proprietario comunica i dati del conducente: non si procederà ad applicazione di alcuna sanzione a carico del proprietario ma si aprirà una fase di contestazione ed accertamento a carico della persona indicata quale conducente. Resta la responsabilità personale del proprietario per eventuali false dichiarazioni.
  3. Il proprietario fornisce una risposta che non contiene elementi di identificazione del conducente, oppure precisa di non poter fornire i dati del conducente e motiva tale omissione con la impossibilità di accertare i movimenti dell'auto all'epoca della violazione, o con altra argomentazione. E’ il caso più frequente che riguarda, soprattutto ma non solo, le cosiddette auto aziendali o comunque intestate a persone giuridiche.

E’ stato opportunamente posto il quesito di quale sia il fondamento giuridico della norma di cui all'articolo 126 bis che, nell’ultima parte del punto 2), dispone a carico del proprietario un obbligo giuridico di comunicazione di dati e, successivamente, prevede la sanzione per l’omissione di detta comunicazione.

Come già ricordato dalla Corte costituzionale, la giustificazione risiede nella normativa generale della responsabilità soggettiva prevista dagli articoli 40 e 41 c.p., applicabili anche in tema di responsabilità civile o comunque personale (Cass.civ. 8 agosto 2000, numero 10414 - Cass. Sez. unite 11 settembre 2002, numero 30328).

Il secondo comma dell'articolo 40 c.p. dispone che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anche il diritto civile, in ogni caso, conosce la responsabilità omissiva, quale violazione di uno specifico obbligo di fare.

Si può osservare che la comunicazione dei dati del conducente non equivale ad ammissione dell'addebito, assolvendo ad una semplice operazione storica di accertamento della conduzione del veicolo.

Non sembra che, sotto un profilo sistematico, tale risposta possa essere del tutto esauriente.

Non vi può essere dubbio che dalla richiamata norma discendano per il proprietario del veicolo due distinte conseguenze: sia l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, sia la sanzione relativa alla violazione di detto obbligo.

Si tratta di fattispecie disciplinate distintamente, con separato regime sanzionatorio (articolo 126 bis e articolo 180 CdS) e tali norme sono frutto di un potere discrezionale del legislatore che non viola alcun principio costituzionale.

Resta da considerare l’inciso previsto dalla norma in ordine alla ipotesi di un giustificato motivo. Si tratta di una esimente aperta, suscettibile di valutazione ponderata in rapporto al caso concreto.

Il conflitto riguarda, quindi, da un lato, l’interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite e la punizione dell'effettivo responsabile, mentre, dall'altro, la valutazione del fatto oggettivo che, pur sussistendo l’obbligo del cittadino alla collaborazione con l’ente pubblico per il raggiungimento di scopi di interesse collettivo.

Multa con decurtazione punti patente e comunicazione dati conducente » Chi ci guadagna

Oggi sono oltre 80 le infrazioni che comportano la sottrazione di punti. E quindi l’autodenuncia con i dati della patente. Oppure la mega-sanzione.

Che, dagli iniziali 250 euro, con l’aggiornamento biennale del 5,4% scattato a gennaio, è oggi salita a 284. Ai quali va aggiunta una perfida cresta, giustificata come “spese di spedizione”, che in alcuni casi sfiora i 20 euro.

Morale, dimenticare in buona fede di riempire il modulo costa un botto.

Ma i Comuni, ci sperano, anzi ci contano e arrivano a fare carte false pur di incassare quella cifra.

Arrivano perfino a dichiarare il falso: per esempio, si inventano la data di accertamento della vostra infrazione al 126 bis. Cioè quella in cui voi avete concretizzato l’illecito. E ne sparano una a caso. Ovviamente successiva. Perché, così facendo, possono notificarvi la nuova infrazione anche un anno dopo che è prescritta. Una bella furbata, per fare soldi a vostre spese.

A questo punto nell’articolo si prova a fare un calcolo ipotetico del movimento di denaro generato da tutto questo “traffico”: Il conto è presto fatto: nel 2012 le multe comminate dai vigili urbani sono risultate oltre 78 milioni (oggi col proliferare di telecamere e controlli elettronici hanno di certo superato gli 80 milioni).

Ipotizzando che oltre 30 milioni abbiano comportato la sottrazione di punti, se solo il 10% dei multati non ha riempito il modulo o non si è accorto che il secondo verbale era fuori tempo massimo, siamo già a 3 milioni di “truffati”.

Per contro, Polizia stradale e Carabinieri, che comminano ogni anno 2,8 milioni di multe, quasi tutte con sottrazione di punti, si comportano in modo limpido: i verbali riportano le date vere e corrette e non vengono spediti fuori tempo massimo.

La stragrande maggioranza dei Comuni, invece, no: nasconde le informazioni e spara date a capocchia. E i prefetti? I giudici di Pace? Ondeggiano, solo di recente alcuni di essi hanno accolto la tesi che pure l’infrazione al 126 bis, come qualunque reato, ha una data di prescrizione. Ma finché il Parlamento o la Cassazione non emetteranno una sentenza definitiva sarà uno stillicidio.

Torniamo ai 78 milioni di multe elevate dai vigili, le moltiplichiamo per l’importo medio di 100 euro, viene fuori una cifra da capogiro: 7,8 miliardi di euro.

Questo spiega perché tanti sindaci considerino la funzione del vigile come quella di esattore. E gli automobilisti, come un bancomat sempre disponibile.

Multa con decurtazione punti patente e comunicazione dati conducente - Le soluzioni per evitare la trappola

La Corte di Cassazione ha ribadito che il compito di accertare le generalità di chi guida cade sulle Forze dell'Ordine. Ma il dettato è rimasto lettera morta nell'art 126 bis. Quale soluzione adottare quindi?

Consideriamo sempre il proprietario come autore dell'infrazione che comporta la decurtazione dei punti. In questo modo la sanzione pecuniaria supplementare verrebbe meno.

Se invece il proprietario persona fisica non è autore della violazione, avrà comunque la facoltà di difendersi, portando le prove di chi era alla guida (entro 60 giorni come accade ora).

Se invece il veicolo è intestato a una società, questa ha l’obbligo di indicare chi era alla guida.

Percio, quando ci si vede notificare a casa una contravvenzione, bisogna sempre ricordarsi di comunicare, entro i 60 giorni successivi, i dati del conducente. E ciò sia che si impugni la multa, sia che la si paghi spontaneamente e subito.

28 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


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