Multa da autovelox » Nulla anche se nel verbale la stradale attesta che il dispositivo era visibile
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Multa da autovelox: interessante pronuncia del Giudice di Pace di Vasto. La sanzione è illegittima anche se nel verbale la polizia stradale accerta che l'apparecchio è ben visibile.
Non ha fede privilegiata la dichiarazione della polizia stradale su questioni che rientrano nella percezione sensoriale dei pubblici ufficiali.
Spetta al Comune provare che la postazione autovelox fosse evidente per i veicoli in transito.
Ciò è quanto disposto dal GdP di Vasto con sentenza 246/14.
Autovelox nascosti? Se anche il verbale di multa attesta, in modo erroneo, che lo strumento elettronico della velocità era chiaramente visibile, tale dichiarazione della volante può essere facilmente sconfessata dall'automobilista sanzionato attraverso il ricorso al giudice di pace.
Niente multa, dunque, anche qualora gli agenti della stradale scrivano chiaramente che l’accertamento è in regola e la postazione dell’autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito.
L'affermazione contenuta nel verbale, infatti, non può considerarsi inoppugnabile perché si tratta, come da quanto si evince nella pronuncia, di valutazioni non oggettive che rientrano“percezione sensoriale degli agenti e, quindi, confutabili dall'automobilista.
Soltanto l’ente che ha elevato la contravvenzione, come ad esempio il Comune, può fornire la prova della la piena visibilità dell’autovelox.
Al contrario, il Giudice di Pace può annullare la multa.
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