Morosità di utenze luce e gas » Le problematiche del subentro e della voltura

Come va gestita la morosità in caso di subentro e voltura nelle utenze di luce e gas

In questo articolo tratteremo l'argomento inerente la morosità di bollette di luce e gas riguardo al subentro o la voltura delle utenze.

Capita spesso, quando viene ceduto o affittato nuovamente un immobile, che il precedente inquilino non abbia pagato alcune fatture.

In questa fattispecie, molto di frequente, accade che il fornitore di energia imputi al nuovo utente che chiede di subentrare le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sarà saldato.

E' bene sapere che si tratta di un comportamento illecito da parte del fornitore di energia.

La fonte del problema, comunque, sorge dalla confusione intorno a due termini: subentro e voltura.

Pertanto, cerchiamo di fare chiarezze.

Per voltura dell'utenza si intende il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas.

Il subentro, al contrario, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

Veniamo ora alle problematiche riguardanti la morosità.

La morosità nel subentro delle utenze domestiche

Da quanto si evince dal chiarimento sopra esplicato, nella fattispecie del subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente. Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi.

Per i debiti pregressi, il fornitore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti.

Anche giurisprudenza consolidata e l'Agcm (Antitrust) hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente.

Da ciò ne consegue che il gestore non potrà pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia.

La morosità nella voltura delle utenze domestiche di luce e gas

Discorso a parte va fatto per la voltura, prassi ben più diffusa e meno costosa del subentro, in quanto permette di evitare l'interruzione della fornitura, ovvero ladisattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravio di tempi e costi.

Mancando una definizione specifica del termine voltura, in sede contrattuale, è bene fare riferimento a quanto riportato sul sito dell'Aeeg (Autorità energia elettrica e gas) e sulle condizioni generali di contratto di numerosi fornitori di energia.

A parere dell'Aeeg, sembrerebbe trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente. Insomma, una vera e propria cessione del contratto a terzi.

Pertanto, in teoria,il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti dell'intestatario precedente, fermo restando il diritto di rivalsa su quest'ultimo.

Praticamente, per evitare una sospensione dell'utenza per morosità lasciata dal vecchio intestatario, il nuovo intestatario dovrebbe pagare il gestore e poi pretendere il rimborso dal vecchio utente.

Ma, alla luce anche di alcune novità giurisprudenziali e decisioni dell'Agcm, pare ci sia un netto cambio di rotta: anche nel caso di voltura, infatti, il nuovo intestatario dell'utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente.

Qualora il fornitore pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto.

Vediamo i motivi di questa forte affermazione.

Come accennato, non esiste una definizione contrattuale del termine voltura.

L'unica definizione normativa del termine si trova nell'allegato A alla delibera numero 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle FAQ del sito Aeeg, la voltura viene definita, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Da questa definizione, come anche chiarito dalla sentenza 671/2012 del Tribunale di Messina, è facile intendere che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente: proprio come accade nel subentro.

Trattandosi di due contratti diversi, dunque, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto: non sarà in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.

Morosità in caso di cessione del contratto ed altre problematiche

Ma cosa succede, invece, se il contratto sottoscritto prevede una definizione diversa di voltura, oppure se utilizza altra terminologia, come ad esempio la cessione del contratto, per far ricadere sul nuovo consumatore i debiti del vecchio utente?

Qualora fosse utilizzata l'espressione voltura, anche solo nella fase precontrattuale, prevarrebbe sempre e comunque la definizione contenuta nella normativa emanata dall'Autorità preposta alla regolamentazione del mercato dell'energia.

Sarebbe una clausola contrattuale inefficace quella che utilizzasse un termine con un preciso significato normativo sancito dall'Aeeg, per poi darne un significato diverso.

Ma anche se non fosse utilizzata l'espressione voltura, stante il fatto che l'Aeeg ha elencato il subentro e la voltura quali le due uniche modalità di passaggio dell'utenza da un consumatore all'altro, ci si potrebbe opporre ad una richiesta di pagamento di morosità pregresse.

E questo perché far ricadere su un diverso utente i debiti di un altro utente dell'energia sarebbe in violazione di alcuni principi generali dell'ordinamento, quali la buona fede e la correttezza contrattuale, e potrebbe costituire causa di annullabilità del contratto per vizio del consenso.

Soprattutto, quando l'utente è un consumatore, vi sarebbero svariate violazioni della normativa a tutela del consumatore:

  • obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili,
  • pratica commerciale scorretta,
  • omissione ingannevole,
  • clausola vessatoria

Sarebbe, infatti, in contrasto con ogni basilare principio della normativa costringere il consumatore, per avere luce o gas, a farsi carico del debito di altro utente di cui spesso neanche conosce o può conoscere l'entità.

Non è giustificabile, infatti. un contratto con cui il gestore scarica un suo problema di recupero crediti sul nuovo cliente, ricattandolo con il distacco delle utenze se non accetta di pagare un debito altrui. La vessatorietà e scorrettezza di una tale condizione contrattuale è più che evidente.

Ovviamente, esistono casi particolari in cui il nuovo utente dovrà farsi carico dei debiti del vecchio utente, ma non si tratta tanto di eccezioni alla regola appena descritta, quanto piuttosto dell'applicazione di altre norme.

Ad esempio, l'erede che chiede il subentro o la voltura dell'utenza intestata al deceduto risponde dei debiti di quest'ultimo in base alle norme sulla successione ereditaria.

Oppure, quando il gestore dimostra che il subentro o la voltura è stata richiesta al fine di ostacolarne l'attività di recupero crediti.

In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente.

26 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Morosità di utenze luce e gas » Le problematiche del subentro e della voltura”

  1. Greta Stelladimare Giordano ha detto:

    Buonasera, vorrei acquistare un immobile, svolgendo le pratiche preliminari la compravendita, mi sono accorta che manca fisicamente il contatore del gas. Sulla chiavetta sono presenti 2 sigilli: uno giallo e un lucchetto. Approfondendo la questione mi è stato detto che l’ultimo affittuario risultava moroso… che fare? dovrei chiedere un nuovo allaccio? E i debiti contratti da chi verrano saldati? Quali costi dovrò affrontare e la tempistica? grazie per l’attenzione

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La voltura dei contratti di fornitura di gas e’ meno costosa e piu’ rapida del subentro, in quanto permette di evitare le spese relative alla disattivazione ed alla successiva riattivazione del contatore.

      La voltura, quindi, va effettuata quando la fornitura e’ ancora attiva. In caso contrario la procedura da seguire sara’ quella del subentro.

      Effetto indesiderato della procedura di voltura e’ relativo al fatto che il nuovo intestatario si obbliga a rimborsare al fornitore gli eventuali debiti lasciati dal soggetto a cui era precedentemente intestato il contratto. In piu’, con la voltura e’ sempre richiesta la firma del precedente intestatario del contratto.

      I costi di subentro dipendono dalla società che sarà scelta per la fornitura del gas: ma parliamo di importi dell’ordine di 60-70 euro. Per i tempi di attivazione della fornitura siamo nell’ordine dei 12 giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

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