Morosità incolpevole – Requisiti e criteri per accedere al contributo destinato agli inquilini in ritardo nel pagamento dell’affitto

Quando un inquilino in ritardo nel pagamento dell'affitto può accedere al contributo per morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

  1. perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  2. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  3. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  4. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Criteri per l'accesso ai contributi finalizzati a sanare le morosità incolpevoli

Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi per morosità incolpevole verifica che il richiedente:

  1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
  2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  4. abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Importo massimo erogabile e priorità nella concessione dei contributi per morosità incolpevole

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non puo' superare l'importo di euro 8 mila.

I provvedimenti sono destinati alla concessione di contributi in favore:

  1. di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
  2. di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
  3. di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

La dotazione assegnata per l'anno 2014 al fondo per la morosità incolpevole e il riparto fra le regioni

La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, pari per l'annualità 2014 a 20 milioni di euro e' ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.

Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.

16 Luglio 2014 · Piero Ciottoli


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4 risposte a “Morosità incolpevole – Requisiti e criteri per accedere al contributo destinato agli inquilini in ritardo nel pagamento dell’affitto”

  1. Anonimo ha detto:

    scusate, mi spiego meglio: il comune di arezzo concede il pagamento di 12000 euro per pagare tre anni di affitto, e la persona che ha appena ricevuto questo aiuto, ma che non ha ancora iniziato ad usarlo, e che è stata sfrattata ad arezzo, trova una casa in un’altro comune della provincia, Bibbiena. è possibile che il comune di arezzo paghi ugualmente quanto stanziato?. Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Certamente il Comune pagherà fino a copertura del debito accumulato dall’inquilino nella casa occupata in Arezzo: il contributo per ripianare la morosità incolpevole è finalizzato, anche e soprattutto, a risarcire il locatore per il danno subito. Se poi l’inquilino moroso va ad “arricchire” un cittadino residente in Bibbiena, tanto meglio per il Comune di Arezzo.

  2. Anonimo ha detto:

    buongiorno. Se il comune di xxx concede il pagamento di 12000 euro in tre anni per morosità incolpevole, e si trova una casa in affitto in un altro comune della stessa regione (la Toscana) e della stessa provincia, il comune che ha concesso il pagamento dell’affitto provvederà lo stesso, anche se è un altro comune? grazie. cordiali saluti

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Bisognerebbe capire cosa intende quando scrive che il Comune si trova una casa in affitto in un altro comune della stessa regione (la Toscana) e della stessa provincia,

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