Morosità nel pagamento delle bollette del gas – la procedura di default e l’impatto sul cliente finale

Il servizio di fornitura del gas - Distributore venditore e cliente finale

Il servizio di fornitura del gas si realizza attraverso la partecipazione di tre soggetti: il distributore, il venditore ed il cliente finale. Il distributore è il titolare di una concessione territoriale per lo svolgimento di un servizio pubblico ed ha come propri interlocutori le società di vendita del gas naturale, ovvero ENI, ENEL, Edison energia e tanti altri. il venditore, acquista il gas naturale dal distributore e lo rivende ai clienti finali.

Il tradizionale contratto di somministrazione del gas naturale, che prima era di carattere bilaterale, è dunque diventato trilaterale, in ragione dei vari interventi normativi, succedutisi nel tempo, spesso fra loro incoerenti e contraddittori. In questo intreccio si realizza, dunque, una connessione tra due contratti della filiera, il contratto a monte (distributore/venditore) e quello a valle (venditore/cliente).

Con un'ulteriore complicazione: mentre la distribuzione del gas naturale resta un'attività pubblica, la vendita ha assunto, invece, la connotazione giuridica di un'attività liberalizzata.

Cosa accade quando il cliente della fornitura di gas diventa moroso - La procedura di default

Ma, vediamo cosa succede quando un cliente finale diventa moroso. In sintesi, il meccanismo prevede che, qualora il cliente finale non adempia al pagamento delle bollette del gas scadute, il venditore possa chiedere al distributore di sospendere la fornitura, attivando la procedura definita "di default", in base alle clausole previste nel contratto distributore/venditore.

In questo modo il venditore evita di veder aumentare il proprio credito nei confronti di un debitore insolvente che continua ad utilizzare il gas. Fino a quando il distributore non disattiva l'alimentazione del gas al contatore, in pratica fino a quando il gas continua ad essere erogato al cliente debitore, è il distributore del servizio a doverne sopportare i costi.

Ed allora il distributore (ad esempio Italgas) si presenta inesorabilmente a casa del cliente finale per disattivare l'alimentazione a valle del contatore (punto di riconsegna), oppure, in assenza del cliente (o se quest'ultimo nega al distributore l'accesso alla propria abitazione) per provvedere dall'esterno dell'edificio a tagliare fisicamente le tubazioni in corrispondenza della derivazione (che viene occlusa) attraverso la quale affluisce il gas al contatore del cliente debitore. Quando ciò non sia possibile (spesso per accedere alle tubazioni esterne è necessario occupare suolo pubblico o privato dove sistemare le piattaforme aeree e/o i costi dell'intervento risultano economicamente non convenienti) il distributore deve agire in giudizio nei confronti del cliente finale moroso per ottenere l'esecuzione coattiva della disalimentazione e la restituzione del contatore.

Per poter sospendere la fornitura del gas in caso di morosità è necessaria la notifica al cliente di una diffida ad adempiere

In questo ginepraio, tuttavia, continuano a valere le regole generali del codice civile. In particolare, il presupposto generale per poter sospendere il servizio è la diffida inviata dal venditore al cliente finale in difetto con i pagamenti, con raccomandata A/R; nonché, per risolvere il contratto venditore/cliente, l’inadempimento di notevole importanza e il mancato pagamento delle bollette scadute entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura effettuata dal distributore.

Infatti, nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della bolletta, il venditore deve costituire in mora il cliente finale con diffida legale indicando un termine per il pagamento pari ad almeno 10 giorni solari dalla data di ricezione della stessa. In caso di perdurare dell'esposizione debitoria, la fornitura potrà poi essere sospesa, in seguito ad attivazione della procedura di default, a partire dal 30.mo giorno successivo alla data di scadenza della bolletta ed in ogni caso non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida.

Qualora il cliente finale non adempia a sanare la situazione di morosità entro 30 giorni dalla sospensione effettuata dal distributore, il contratto venditore/cliente si intenderà automaticamente risolto. Per gli interventi di sospensione/interruzione e di eventuale successiva riattivazione della fornitura saranno addebitati, al cliente finale, i costi sostenuti secondo il listino prezzi del distributore.

La giurisprudenza di merito è orientata a ritenere legittima la sospensione della fornitura di gas solo a fronte di inadempimenti rilevanti

E' anche naturale che, in un contesto così frammentato e complesso, cominci ad emergere anche un rilevante contenzioso giudiziale fra società di distribuzione e clienti finali. Accade, pertanto, che il Tribunale di Cremona, con l'ordinanza 1317/14, abbia rigettato il ricorso di una società distributrice di gas che si rivolgeva al giudice per poter procedere coattivamente nei confronti del cliente moroso, allo scopo di disattivare la fornitura.

Il Tribunale adito ha ritenuto il ricorso non accoglibile, stabilendo che la possibilità di interrompere il servizio rimane legata alla sussistenza di un inadempimento di notevole importanza che, nel caso di specie, non risultava, a parere dei giudici, né dedotto, né documentato.

24 Novembre 2014 · Giovanni Napoletano


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2 risposte a “Morosità nel pagamento delle bollette del gas – la procedura di default e l’impatto sul cliente finale”

  1. Anonimo ha detto:

    Come è possibile uscire dal default ?

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