La messa in mora del creditore e la liberazione del debitore
Cosa succede quando il debitore vuole adempiere all'obbligazione ed il creditore non accetta l'offerta e non fornisce la liberatoria? Si può mettere in mora il creditore quando questi rifiuti, senza un legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore. Effetti della costituzione in mora del creditore, sono: il dovuto risarcimento dei danni patiti dal debitore e la cessazione degli interessi dovuti da quest’ultimo al creditore.
Ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore.
Tuttavia ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione è tenuto a far seguire l'offerta dal deposito liberatorio.
Ma può non bastare. Infatti per la liberazione del debitore, spesso non sono sufficienti l'offerta ed il deposito liberatorio eseguiti nel rispetto delle relative formalità. La norma dispone che, in caso di mancata accettazione dell'offerta e del deposito da parte del creditore, solo alla sentenza di convalida consegue la liberazione coattiva del debitore.
In altre parole, il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Non essendo sufficiente per la liberazione coattiva del debitore che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell'offerta e del deposito contenuta nel codice civile, se non seguite dal giudizio di convalida.
Allo scopo di ottenere la convalida del deposito non accettato dal creditore in mora, è necessario che il debitore, con l'atto di opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto, svolga domanda di convalida. In relazione a tale domanda, il debitore opponente deve fornire prova che egli ha effettuato l'offerta ed il deposito liberatorio, onde mettere in mora il creditore, e che quest'ultimo ha indebitamente omesso di accettare offerta e deposito.
La messa in mora del creditore e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di cessazione del corso degli interessi per il debitore e costituiscono il presupposto per una eventuale richiesta di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali. Ma, tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, invece, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 302/15.
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