Cartella esattoriale per multa – moduli per chiedere il rimborso lo sgravio o per presentare opposizione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

L’Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del TULPS, in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).

Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'articolo 196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l’iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'articolo 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata.

Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - CC - GDF), lo sgravio della cartella esattoriale dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella esattoriale deve proporre opposizione recuperatoria di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso alla cartella esattoriale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella esattoriale impugnata da cui risulti la data della notifica.

Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente. Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Articolo 82 codice procedura civile).

Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione della cartella esattoriale all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Modulo istanza al Prefetto per annullamento della cartella esattoriale

Alla Prefettura di/ Ufficio territoriale del governo (UTG) di

Oggetto: Richiesta annullamento cartella esattoriale numero .....

Il sottoscritto .....
nato a .....
il .....
residente in .....

chiede il discarico (nei casi previsti dai punti 1 -2 – 3 – 4 – 5), la riduzione del carico esattoriale (nel caso previsto dal punto 6), il rimborso (nel caso previsto dal punto 7) delle sanzioni richieste in cartella esattoriale per:

  1. avvenuto pagamento del verbale di contestazione in data antecedente l’iscrizione a ruolo;
  2. pende un ricorso amministrativo avverso il verbale posto a base dell'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale;
  3. decesso del contravventore, conseguendone, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 24.11.1981, numero 689, l’intrasmissibilità dell'obbligazione relativa alla cartella esattoriale agli eredi;
  4. è decorso il termine di prescrizione della cartella esattoriale di cui all'articolo 28 della Legge n. 689/81;
  5. i dati riportati nella minuta di ruolo non coincidono con quelli ripor tati nella cartella esattoriale;
  6. la somma da pagare è inferiore a quella richiesta in cartella esattoriale (es: per pagamento oltre il termine, o per errore degli uffici intervenuti nel procedimento amministrativo);
  7. da accertamenti esperti è risultato che l’ordinanza ingiuntiva/il verbale di contestazione era stata/o già pagato/o.

Allega la documentazione probatoria

Luogo, data e firma

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18 Dicembre 2007 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

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Una risposta a “Cartella esattoriale per multa – moduli per chiedere il rimborso lo sgravio o per presentare opposizione”

  1. Carlo Alberto Papotti ha detto:

    Cassazione Civile, sez. II, 8 agosto 2007, n. 17445
    Opposizione a cartella esattoriale di riscossione sanzioni amministrative per violazione al C.d.S.
    Con la sentenza citata la Corte ribadisce (cfr. Cass. 9180/2006; Cass. 15149/2005) che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 qualora sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada oppure quando la notifica dei suddetti atti è viziata, per cui l’opponente è venuto a conoscenza del provvedimento (dell’ordinanza o del verbale) solo con la notifica della cartella esattoriale. In questo modo all’opponente viene garantito l’esercizio del diritto di difesa attraverso il recupero del mezzo di tutela previsto dall’art. 22 L. 689/81.

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