Modifiche unilaterali del contratto di conto corrente – Obblighi delle banche e diritti dei clienti

I contratti stipulati dalle banche con i propri clienti possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale, nel rispetto di precise condizioni di legge.

Il Testo Unico Bancario (TUB), infatti, riconosce alle banche la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto (ius variandi), ma fissa condizioni e limiti precisi affinché il suo esercizio sia legittimo.

La normativa vigente prevede l'obbligo, per le banche, di inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.

Nel dettaglio:

  1. la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche non possono adottare modifiche unilaterali;
  2. il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
  3. le comunicazioni con cui le banche rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
  4. le banche devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. "giustificato motivo");
  5. nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d'interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.

Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui la banca non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario.

26 Luglio 2015 · Simonetta Folliero


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