Illegittima la modifica unilaterale al contratto di fornitura dei servizi telefonici

Linea dura contro le compagnie telefoniche che modificano senza il consenso dell'utente il contratto. Infatti, ha diritto al rimborso per l’autoricarica scaduta chi ha perso il suo credito a seguito della scadenza introdotta dal gestore di telefonia. Non sono ammesse, neppure dopo le "lenzuolate" Bersani, condizioni che peggiorano la posizione del consumatore.

Questo principio è stato sancito dal Tribunale di Foggia il quale, con la pronuncia 2218/2013, ha stabilito che: In tema di telecomunicazioni, la possibilità di introduzione di vincoli di durata a eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore, prevista dall'articolo 1 D.

l. 7/2007 ( decreto Bersan ), deve essere intesa nel senso che l'operatore può decidere, per il futuro, di incidere sulle modalità di fruizione di crediti acquisiti attraverso offerte promozionali, non anche per quelli acquisiti antecedentemente, definiti al sorgere del rapporto illimitato (In applicazione di tale principio, il Tribunale di Foggia ha condannato l’operatore telefonico alla restituzione in favore dell'utente dell'equivalente in denaro del traffico telefonico accumulato e non utilizzato per effetto della intervenuta variazione contrattuale).

In particolare, ad avviso dei giudici dauni, la possibilità di introduzione di vincoli di durata a eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore, deve essere intesa nel senso che l'operatore può decidere, per il futuro, di incidere sulle modalità di fruizione di crediti acquisiti attraverso offerte promozionali, non anche per quelli acquisiti antecedentemente, definiti al sorgere del rapporto illimitato.

Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso di un utente che chiedeva di essere rimborsato di 2.300 euro per il credito corrispondente a una ricarica maturata ma poi fatta scadere dal gestore in virtù di una modifica contrattuale inserita senza il consenso.

Il giudice onorario ha riconosciuto quindi al consumatore ricorrente il danno patrimoniale.

24 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano




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