Modifica unilaterale delle condizioni di conto corrente – Prendere o lasciare
Secondo un orientamento di giurisprudenza ormai consolidato, a cui anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è uniformato, la possibilità di modifica unilaterale, da parte della banca, delle condizioni contrattuali di conto corrente è condizionata dal preventivo invio, al cliente, di una comunicazione con la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Tale comunicazione attribuisce alla banca il potere di modificare il contratto indipendentemente dall'accettazione o dal rifiuto del cliente, il quale può solo esercitare il diritto di recesso preso atto della modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali.
Una volta che il diritto alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia stato legittimamente esercitato dalla banca, la legge riconosce, infatti, al cliente un’alternativa, e cioè quella di accettare le nuove condizioni (se ritenute congrue) o di recedere dal contratto (se le nuove condizioni non sono valutate in senso positivo). Questo meccanismo, tuttavia, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente e i suoi effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all'indirizzo del destinatario.
Per i clienti dei servizi di internet banking, invece, è prassi diffusa da parte delle banche la segnalazione via e mail della disponibilità in apposita area riservata del documento (in formato pdf) in cui si comunicano le modifiche unilaterali al contratto.
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